Il revisore legale può fornire consulenza alla società revisionata? Limiti, indipendenza e rischio di autoriesame

Pubblicato il: 03/11/2026 – 8:00

A cura di: Revilaw e Redazione Fiscalrevisione

Una delle questioni più delicate nell’esercizio della revisione legale riguarda la possibilità per il revisore di fornire consulenza alla società sottoposta al proprio controllo. Nella pratica professionale accade frequentemente che amministratori e responsabili amministrativi richiedano al revisore chiarimenti preventivi sul trattamento contabile di determinate operazioni, sulla corretta applicazione dei principi contabili o sulle conseguenze che specifiche scelte aziendali potrebbero produrre sul bilancio. La domanda è quindi: il revisore può esprimere un parere prima che la società realizzi un’operazione oppure tale attività costituisce una consulenza incompatibile con l’incarico di revisione? La risposta richiede una distinzione tra confronto tecnico, consulenza professionale e partecipazione alle decisioni gestionali.

Il quadro normativo: l’indipendenza del revisore

Il riferimento principale è rappresentato dall’articolo 10 del D.Lgs. 39/2010, che disciplina i requisiti di indipendenza e obiettività del revisore legale. Il revisore deve mantenere un atteggiamento indipendente rispetto alla società revisionata, evitando situazioni nelle quali interessi economici, rapporti professionali o attività svolte possano compromettere il proprio giudizio. Particolare attenzione deve essere riservata alle minacce derivanti dall’autoriesame, che si manifestano quando il revisore è chiamato a verificare risultati, valutazioni o decisioni ai quali ha precedentemente contribuito. Non esiste, pertanto, un’automatica incompatibilità tra qualsiasi interlocuzione tecnica e l’attività di revisione. Occorre valutare concretamente la natura del servizio e le minacce all’indipendenza.

Quando il revisore può fornire chiarimenti tecnici

Nell’ambito del proprio incarico, il revisore può confrontarsi con gli amministratori e con la funzione amministrativa sui criteri di rilevazione e valutazione delle operazioni aziendali.

In particolare, può:

  • Illustrare il contenuto e l’applicazione dei principi contabili OIC.
  • Evidenziare eventuali criticità nel trattamento contabile prospettato dalla società.
  • Richiamare le disposizioni civilistiche applicabili alla redazione del bilancio.
  • Discutere le possibili conseguenze contabili di operazioni programmate.
  • Segnalare errori, anomalie o carenze nei processi amministrativo-contabili.
  • Formulare osservazioni e raccomandazioni nell’ambito delle verifiche di revisione.

Queste attività, quando rimangono nell’ambito del confronto tecnico e delle responsabilità proprie del revisore, non determinano necessariamente una violazione dell’indipendenza. 

Il limite fondamentale: il revisore non deve sostituirsi agli amministratori

Il revisore non deve trasformarsi nel soggetto che decide come contabilizzare un’operazione, determina autonomamente le valutazioni aziendali o predispone le informazioni contabili che successivamente sarà chiamato a verificare. Ad esempio, una cosa è illustrare alla società i criteri previsti dall’OIC 13 per la valutazione delle rimanenze; altra cosa è assumere direttamente la responsabilità di determinare il valore del magazzino da iscrivere in bilancio. Il principio da rispettare è che il revisore può verificare, discutere e formulare osservazioni, ma non deve assumere responsabilità gestionali della società revisionata.

Il rischio di autoriesame

Questa situazione si verifica quando il revisore deve esprimere un giudizio su informazioni o valutazioni che derivano da attività da lui stesso precedentemente svolte. Si consideri il caso di una società che intenda effettuare un’operazione straordinaria. Il revisore può richiamare l’attenzione degli amministratori sulle disposizioni contabili applicabili e sulle criticità che potrebbero emergere in sede di bilancio. Diversa sarebbe la situazione nella quale lo stesso revisore predisponesse le scritture contabili dell’operazione o determinasse valutazioni significative che successivamente dovrebbe sottoporre a revisione. In quest’ultimo caso potrebbe emergere una minaccia di autoriesame tale da compromettere l’indipendenza. 

L’importanza della documentazione nelle carte di lavoro

Quando emergono richieste di chiarimenti o di prestazioni ulteriori rispetto all’incarico di revisione, è opportuno documentare:

  • La natura della richiesta formulata dalla società.
  • Il contenuto dell’eventuale attività professionale.
  • Le minacce all’indipendenza individuate.
  • Le valutazioni effettuate e le eventuali misure di salvaguardia adottate.
  • Le conclusioni raggiunte in merito alla compatibilità dell’attività.

Il revisore deve poter dimostrare di aver mantenuto la necessaria autonomia professionale e di non aver assunto responsabilità proprie degli amministratori.

Il revisore come interlocutore tecnico della governance

Il ruolo del revisore legale non deve essere interpretato come una funzione completamente estranea ai processi informativi e amministrativi dell’impresa. La revisione richiede un dialogo costante con gli organi di governance e con i responsabili delle funzioni aziendali. Attraverso le proprie osservazioni, il revisore può contribuire a migliorare la qualità dell’informativa finanziaria, favorire l’individuazione tempestiva di errori e richiamare l’attenzione su criticità contabili e organizzative. Tale contributo deve tuttavia rimanere coerente con la funzione di controllo. Il valore professionale del revisore deriva proprio dalla capacità di fornire osservazioni tecniche qualificate, mantenendo una posizione autonoma rispetto alle decisioni della società.

Conclusioni

Il revisore legale può rappresentare un importante interlocutore tecnico per la società revisionata, anche prima della realizzazione di determinate operazioni aziendali. La possibilità di fornire chiarimenti, osservazioni e valutazioni preventive non deve però essere confusa con una generale facoltà di svolgere qualsiasi attività di consulenza. Occorre distinguere le interlocuzioni inerenti all’incarico di revisione dalle prestazioni professionali autonome, che richiedono una specifica verifica di compatibilità con la disciplina dell’indipendenza. Il confine è rappresentato principalmente dal rischio di autoriesame, dall’assunzione di responsabilità gestionali e dagli eventuali divieti normativi applicabili. Il revisore può contribuire alla corretta applicazione delle regole contabili, ma deve conservare la necessaria indipendenza per poter esprimere successivamente un giudizio obiettivo sul bilancio. È proprio questo equilibrio tra competenza tecnica, dialogo professionale e autonomia di giudizio a qualificare il ruolo del revisore legale nel sistema dei controlli societari.

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