A cura di: Revilaw e Redazione Fiscalrevisione
La certificazione degli investimenti rappresenta un adempimento fondamentale per la fruizione dei crediti d’imposta previsti dalla ZES Unica e dalla ZES Agricoltura. Il legislatore attribuisce al revisore legale un ruolo centrale nel sistema dei controlli, prevedendo l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e della loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.
L’attività non si limita alla sottoscrizione di un documento, ma richiede lo svolgimento di specifiche procedure di verifica, finalizzate ad acquisire elementi probativi adeguati a supportare le attestazioni rilasciate.
Il quadro normativo e le scadenze 2026
Le agevolazioni trovano il proprio riferimento negli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023, con le disposizioni di proroga introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Per la ZES Agricoltura, gli investimenti agevolabili devono essere realizzati entro il 15 novembre 2026, con presentazione della comunicazione integrativa dal 20 novembre al 2 dicembre 2026.
Per la ZES Unica Investimenti, il termine di realizzazione degli investimenti è fissato al 31 dicembre 2026, mentre la comunicazione integrativa deve essere trasmessa dal 3 al 17 gennaio 2027.
La certificazione deve essere disponibile in tempo utile per la presentazione delle comunicazioni integrative, rendendo necessaria un’adeguata programmazione delle attività di controllo.
Le procedure di verifica del revisore legale
L’attività del revisore deve concentrarsi sulla verifica dell’effettivo sostenimento delle spese e sulla loro corretta rilevazione contabile.
Le principali procedure comprendono l’esame delle fatture di acquisto, dei contratti, degli ordini, dei documenti di trasporto e delle registrazioni contabili, nonché la riconciliazione degli importi con il libro cespiti e con la documentazione bancaria.
Particolare attenzione deve essere riservata alla corretta identificazione dei beni, alla loro destinazione alla struttura produttiva beneficiaria e alla documentazione relativa alla consegna, all’installazione e all’eventuale collaudo.
Il revisore deve inoltre verificare la coerenza tra gli investimenti effettivamente realizzati, quelli contabilizzati e gli importi indicati nelle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
Acconti, fatturazione e investimenti a cavallo d’anno
Uno degli aspetti maggiormente delicati riguarda gli investimenti caratterizzati da acconti versati in esercizi precedenti, fatture emesse in momenti differenti e consegne effettuate nel periodo agevolato.
La semplice emissione della fattura o il pagamento di un acconto non determinano automaticamente il momento di effettuazione dell’investimento.
Occorre pertanto verificare la corretta imputazione temporale delle spese, secondo i criteri fiscali applicabili, distinguendo la data del pagamento da quella di effettiva acquisizione del bene.
Un’ulteriore attenzione riguarda il rispetto delle disposizioni europee sugli aiuti di Stato e, ove applicabile, del principio dell’effetto di incentivazione, che può incidere sull’ammissibilità degli investimenti avviati prima della richiesta dell’agevolazione.
La certificazione nella ZES Agricoltura
Per la ZES Agricoltura, l’attività di verifica presenta alcune specificità legate alla natura degli investimenti, che possono riguardare macchinari agricoli, attrezzature, impianti e altri beni strumentali ammessi dalla disciplina agevolativa.
Il revisore deve verificare la documentazione giustificativa delle spese, la corretta contabilizzazione degli investimenti e la loro riconducibilità all’attività produttiva dell’impresa beneficiaria.
La documentazione del lavoro di revisione
Il rilascio della certificazione deve essere supportato da un adeguato fascicolo di lavoro, contenente le verifiche effettuate e gli elementi probativi acquisiti.
La documentazione dovrebbe comprendere la lettera d’incarico, il prospetto analitico degli investimenti, le fatture, i contratti, le registrazioni contabili, le evidenze dei pagamenti e le riconciliazioni effettuate.
È opportuno predisporre specifiche carte di lavoro che consentano di ricostruire le procedure svolte, le eventuali anomalie riscontrate e le conclusioni raggiunte dal professionista.
La tracciabilità delle verifiche costituisce un elemento essenziale anche ai fini della tutela professionale del revisore.
Le responsabilità del revisore legale
La sottoscrizione della certificazione comporta l’assunzione di responsabilità professionali connesse alla correttezza delle attestazioni rilasciate.
Il revisore deve operare con indipendenza, diligenza e scetticismo professionale, acquisendo documentazione sufficiente e appropriata a supporto delle proprie conclusioni.
In presenza di irregolarità, incongruenze contabili o documentazione insufficiente, il professionista deve effettuare ulteriori approfondimenti e valutare la possibilità di non rilasciare la certificazione.
È importante precisare che la certificazione contabile non equivale a una garanzia generale sulla spettanza del credito d’imposta, che rimane subordinata al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Conclusioni
La certificazione degli investimenti ZES Unica e ZES Agricoltura rappresenta un’attività specialistica che richiede competenze in materia di revisione legale, contabilità e fiscalità delle agevolazioni.
La corretta pianificazione delle procedure, l’acquisizione di elementi probativi adeguati e la predisposizione di un fascicolo documentale completo costituiscono i principali presupposti per il rilascio di un’attestazione professionalmente fondata.
Il revisore legale assume pertanto un ruolo centrale nel sistema dei controlli, contribuendo all’attendibilità delle spese dichiarate, alla trasparenza delle operazioni e alla corretta fruizione dei crediti d’imposta.