Un requisito fondamentale per svolgere un incarico di revisione incentrato sulla qualità delle informazioni nei confronti dei terzi, è caratterizzato dall’ordine delle carte di lavoro, nonché da processi ben schematizzati e stabiliti a priori.
A tal proposito, la normativa vigente prevede che il Ministero dell’Economia e Finanze, sentita la Consob, emani un decreto attuativo delle disposizioni dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2010 definendo, in particolare, i criteri per:
- lo svolgimento del controllo di qualità;
- la selezione delle persone fisiche incaricate al fine di svolgere i controlli;
- la redazione della relazione contenente gli esiti dei controlli e le eventuali raccomandazioni.
Tale decreto attuativo ad oggi non è stato ancora varato e, di fatto, i controlli di qualità effettuati dal MEF non sono ancora partiti: è previsto, infatti, un avvio graduale.
Pare che si stia pensando ad una introduzione graduale anche per quanto riguarda le sanzioni, prevedendo nei primi controlli solo richiami e suggerimenti per le eventuali irregolarità riscontrate, mentre dal 2020, si procederà ad una piena applicazione del dettato legislativo e quindi anche l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.
Le sanzioni previste dall’art. 24 D.lgs. n. 39/2010
In occasione dell’ispezione, il soggetto sottoposto al controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato al controllo:
- consentendo l’accesso ai propri locali;
- fornendo informazioni;
- consegnando i documenti e tutte le carte di lavoro richiesti.
L’ispettore redige una relazione comprendente la descrizione degli esiti del controllo e le potenziali raccomandazioni al revisore legale di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. Il revisore legale, a sua volta, provvede ad effettuare gli interventi indicati nella relazione, entro il termine nella stessa definito.
In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze può applicare le sanzioni di cui all’art. 24 D.lgs. n. 39/2010, così enumerate in base alla violazione:
1) avvertimento, che impone alla persona fisica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
2) dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’art. 14;
3) censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
4) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro;
5) sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 3 anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale;
6) revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
7) divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni;
8) cancellazione dal Registro del revisore legale. Il revisore cancellato può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.
Le sanzioni amministrative saranno applicate dal MEF con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall’accertamento. Ogni sanzione amministrativa comminata ai revisori legali per violazione delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2010, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica a cui è stata irrogata la sanzione, saranno pubblicate dal MEF sul sito istituzionale della revisione legale.
I soggetti sottoposti al controllo di qualità
Sono soggetti a controllo della qualità gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale (inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2409-bis o dell’articolo 2477 del codice civile).
I soggetti che effettueranno i controlli di qualità
Il controllo della qualità dovrà essere compiuto da revisori legali iscritti nel Registro in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di controllo della qualità. Inoltre, per tali soggetti è necessaria la presenza di tali requisiti:
a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell’incarico;
b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;
c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.
Ad oggi, manca una precisa individuazione dei soggetti chiamati ad effettuare i controlli, ma il CNDCEC ha individuato due parametri essenziali per rivestire tale ruolo:
- indipendenza (l’ispettore incaricato non può ricoprire altri incarichi di revisione);
- adeguata competenza.
Pubblicato il: 2019-10-23 16:07:21