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Il nuovo Codice Etico dei revisori legali per gli incarichi dal 1.1.2019

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:10

Il concetto di “etica” fa riferimento a quella serie di norme morali finalizzate a orientare i comportamenti umani latu sensu. Se tale concetto si declina rispetto allo svolgimento di una certa attività professionale e nello specifico a quella di revisione legale, appare evidente come l’etica possa essere concepita quale nucleo di norme comportamentali tese necessariamente a indirizzare lo svolgimento dell’attività al fine di garantire una convergenza tra revisione e aspettative degli stakeholder.

Proprio a causa della sua valenza nell’esercizio dell’attività di revisione, la necessità di “conformarsi all’etica” per assicurare una certa deontologia professionale è sancita dal testo unico sulla revisione legale. Il D.Lgs. 39/2010, infatti (artt. 9 c. 1 e 9-bis c. 2), dispone che chiunque sia abilitato all’esercizio di revisione legale debba rispettare i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Consob e adottati dal MEF, sentita la Consob. “A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi”. L’art. 9-bis, c. 2 dispone a sua volta che “I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob”.

Rispetto a ciò, il tavolo dei convenzionati, costituito da Assirevi, CNDCEC e INRL insieme con il MEF e la Consob, ha elaborato un codice dei principi di deontologia professionale, denominato “Codice Etico Italia”, predisposto sulla scorta del Code of Ethics for professional Accauntantsemanato dall’IESBA.

Il codice è stato adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato 20.11.2018, prot. n. 245504 e sarà applicato agli incarichi di revisione legale dal 1.01.2019.

Il documento è suddiviso in due differenti parti ognuna della quali a sua volta è suddivisa in differenti sezioni. Nella prima parte del documento vengono definiti i principi deontologici fondamentali per i revisori e si fornisce un quadro di natura concettuale che deve essere applicato nell’identificazione dei rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali, nella valutazione della significatività dei rischi identificati nonché nell’individuazione delle misure di salvaguardia. Obiettivo di tali misure è quello di eliminare i rischi identificati o ridurli entro un livello accettabile. Come espressamente indicato nel documento nell’applicare le disposizioni indicate in precedenza il soggetto abilitato alla revisione deve utilizzare il proprio giudizio professionale.

Nella seconda parte del Codice (parte B) vengono descritte le modalità di applicazione del quadro concettuale in determinate situazioni e sono forniti esempi di misure di salvaguardia che possono essere adeguate a fronteggiare i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali e vengono descritte quelle situazioni per le quali non sono disponibili misure di salvaguardia adeguate e, conseguentemente, le circostanze o relazioni che devono essere evitate.

Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti è stato elaborato avendo come punto di riferimento le disposizioni previste nel “Code of Ethics for Professional Accountants” (Codice IESBA), emanato dall’International Ethics Standards Board for Accountants. Tale Codice si fonda su una serie di principi integrati e coerenti tra loro ed è stato elaborato con l’intento specifico di poter trovare ampia e diffusa applicazione, tenendo conto delle inevitabili differenze esistenti a livello normativo e giurisdizionale tra i diversi Paesi e delle circostanze specifiche dei differenti incarichi.

  • Aspetti principali contenuti del Codice

 Nella pratica professionale l’osservanza dei principi fondamentali può essere compromessa a causa di molteplici circostanze e i relativi rischi rientrano in una o più delle seguenti categorie:

  • interesse personale definito come il rischio che un interesse finanziario o di altra natura influenzi il giudizio professionale o il comportamento del soggetto abilitato alla revisione;
  • autoriesame definito come il rischio che, nell’ambito dell’incarico di assurance[2] in corso, l’obiettività del soggetto abilitato alla revisione sia influenzata da un giudizio espresso o dai risultati di un servizio reso precedentemente dal soggetto abilitato alla revisione, o da altro individuo che opera all’interno della sua rete);
  • promozione degli interessi del cliente definito come il rischio che il soggetto abilitato alla revisione promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo tale che la sua obiettività ne risulti compromessa;
  • familiarità definito come il rischio che, a causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, il soggetto abilitato alla revisione risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente o in relazione alle attività da questo richieste;
  • intimidazione definito come il rischio che un soggetto abilitato alla revisione sia dissuaso dall’agire in modo obiettivo a causa di pressioni, reali o percepite, ivi compresi i tentativi di esercitare una indebita influenza sullo stesso

Si forniscono di seguito le circostanze che nello svolgimento degli incarichi di assurance posso dar luogo si rischi precedentemente analizzati

Tipologie di rischio

                Esempi di circostanze che si possono verificare

Interesse personale

·       un membro del gruppo di assurance ha un interesse finanziario diretto nel cliente di assurance;

 

·       il soggetto abilitato alla revisione presenta una eccessiva dipendenza economica dai compensi complessivamente erogati da un cliente di assurance;

·       un membro del gruppo di assurance ha una stretta e significativa relazione di affari con il cliente di assurance;

·       il soggetto abilitato alla revisione ha il timore di perdere un importante cliente di assurance;

·       un membro del gruppo di revisione ha in corso trattative per instaurare un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione presso un cliente di revisione;

Autoriesame

·       il soggetto abilitato alla revisione ha progettato o realizzato i sistemi informativi finanziari o gestionali la cui efficacia è oggetto dell’incarico di assurance;

 

·        il soggetto abilitato alla revisione ha predisposto i dati di base utilizzati per generare la documentazione oggetto dell’incarico di assurance;

·       un membro del gruppo di assurance svolge, o ha svolto nel recente passato, un incarico quale amministratore o esponente della direzione del cliente;

·       un membro del gruppo di assurance ha in corso, o ha avuto nel recente passato, un rapporto di lavoro dipendente con il cliente in una posizione tale da esercitare un’influenza significativa sulla materia oggetto dell’incarico;

·       il soggetto abilitato alla revisione svolge un servizio per un cliente di assurance che influenza direttamente le informazioni oggetto dell’incarico stesso.

Attività di promozione degli interessi del cliente

·       la promozione, da parte del soggetto abilitato alla revisione, di investimenti in strumenti finanziari di un cliente di revisione;

 

·       lo svolgimento, da parte del soggetto abilitato alla revisione, di attività di difensore o di consulente tecnico di parte di un cliente di revisione nell’ambito di un contenzioso con terzi.

Familiarità

·       un membro del team di assurance è un familiare o uno stretto familiare di un amministratore o di un esponente della direzione del cliente;

 

·       un membro del team di assurance è un familiare o uno stretto familiare di un dipendente del cliente che è in posizione tale da esercitare un’influenza significativa sull’oggetto dell’incarico;

·       un amministratore o esponente della direzione, o un dipendente del cliente che è in posizione tale da esercitare un’influenza significativa sull’oggetto dell’incarico, ha svolto, nel recente passato, il ruolo di responsabile dell’incarico;

·       un soggetto abilitato alla revisione ha accettato regali o trattamenti preferenziali da parte di un cliente, salvo che il loro valore sia trascurabile o irrilevante;

·       un partner chiave dell’incarico di assurance ha un rapporto di lunga data con il cliente di assurance.

Intimidazione

·       il cliente di assurance minaccia di revocare un incarico conferito al soggetto abilitato alla revisione il cliente di revisione afferma che non affiderà al soggetto abilitato alla revisione un ulteriore incarico non di assurance già programmato, qualora questo persista nel manifestare il suo disaccordo sul trattamento contabile di una determinata operazione;

 

·       il soggetto abilitato alla revisione è minacciato da parte del cliente di essere citato in giudizio;

·       il soggetto abilitato alla revisione subisce pressioni per ridurre in modo inappropriato l’estensione dell’attività da svolgere al fine di ridurre i compensi;

·       la maggiore esperienza su una certa materia, posseduta da un dipendente del cliente, rispetto a quella del soggetto abilitato alla revisione, determina in quest’ultimo una pressione a conformarsi alle opinioni del primo;

·       il membro del team di revisione viene informato da un partner del soggetto abilitato alla revisione cui appartiene che l’avanzamento di carriera già previsto nei suoi confronti non avrà luogo qualora non approvi il trattamento contabile adottato dal cliente di revisione, ritenuto dal membro del team di revisione non appropriato.

 

I rischi e le misure di salvaguardia

Quando il soggetto abilitato alla revisione è a conoscenza (o si possa ragionevolmente presumere che lo sia) di circostanze o rapporti che possono compromettere l’osservanza dei principi fondamentali, deve valutare i rischi ad essi inerenti.

Nei casi di identificazione di rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali e, dopo averli valutati, stabilisce che essi non siano ad un livello accettabile, deve verificare se siano applicabili misure di salvaguardia adeguate per eliminarli o ridurli entro un livello accettabile.

Nell’effettuare tale valutazione, il soggetto abilitato alla revisione deve utilizzare il proprio giudizio professionale e considerare se un soggetto terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del soggetto abilitato alla revisione in quel momento, concluderebbe, verosimilmente, che l’applicazione di misure di salvaguardia elimini i rischi o li riduca entro un livello accettabile in modo che l’osservanza dei principi fondamentali non sia compromessa. Tale valutazione potrà essere influenzata da fattori quali la significatività [3]del rischio, la natura dell’incarico e la struttura del soggetto abilitato alla revisione

Le misure di salvaguardia che possono eliminare i rischi o ridurli entro un livello accettabile rientrano in due ampie categorie:

  • misure di salvaguardia previste dalla legge, dai regolamenti o dai principi professionali;
  • misure di salvaguardia individuate nell’ambiente di lavoro, attivate dal soggetto abilitato alla revisione o dal cliente.

Le misure di salvaguardia previste dalla legge, dai regolamenti e dai principi professionali includono:

  • i requisiti relativi alla formazione teorica e pratica e all’esperienza necessarie per conseguire
  • l’abilitazione all’esercizio della revisione legale da parte del soggetto abilitato alla revisione;
  • i requisiti relativi alla formazione continua;
  • i regolamenti e i codici di corporate governance;
  • i principi di revisione, deontologici e altri principi professionali;
  • le procedure di monitoraggio e disciplinari di fonte professionale o regolamentare;
  • il riesame della qualità, effettuato da un soggetto terzo previsto dalla legge, delle relazioni, comunicazioni o altre informative prodotte dal soggetto abilitato alla revisione.

Le misure di salvaguardia individuate nell’ambiente di lavoro, attivate dal soggetto abilitato alla revisione o dal cliente, invece, possono essere diverse in base alle circostanze e comprendono quelle generali della struttura del soggetto abilitato alla revisione e quelle specifiche dell’incarico e possono riguardare:

  • l’evidenziazione, da parte degli amministratori o esponenti della direzione del soggetto abilitato alla revisione, dell’importanza del rispetto dei principi deontologici fondamentali;
  • la manifestazione, da parte degli amministratori o esponenti della direzione del soggetto abilitato alla revisione, dell’aspettativa che i membri di un gruppo di assurance agiscano nell’interesse generale;
  • la predisposizione di direttive e di procedure per realizzare e monitorare il controllo della qualità degli incarichi;
  • la predisposizione di direttive e procedure che consentano l’identificazione di interessi finanziari o di relazioni d’affari tra il soggetto abilitato alla revisione, o i membri del team di assurance, e i clienti;
  • l’utilizzo di soci e di team di assurance diversi, con linee di rendicontazione separate, per la prestazione di servizi non di assurance ad un cliente di assurance;
  • la designazione di un amministratore o esponente della direzione del soggetto abilitato alla revisione quale responsabile della supervisione sull’adeguato funzionamento del sistema di controllo di qualità dello stesso;
  • procedure diretta a favorire la rotazione dei partner chiave dell’incarico di assurance;
  • la comunicazione ai responsabili delle attività di governance del cliente in merito alla natura dei servizi resi e alla misura dei compensi richiesti

Qualora un conflitto significativo non possa essere risolto, il soggetto abilitato alla revisione può

acquisire il parere dell’autorità di vigilanza competente o di un consulente legale.

Qualora il conflitto di natura deontologica rimanga irrisolto nonostante siano state esperite tutte le attività previste nel Codice ed analizzate in precedenza, il soggetto abilitato alla revisione deve, ove possibile, dissociarsi ed evitare di rimanere coinvolto nella questione che genera il conflitto. In tali circostanze il soggetto interessato dal conflitto di natura deontologica deve valutare se uscire dal team di assurance ovvero il soggetto abilitato alla revisione deve valutare se rinunciare all‘incarico.

A tal proposito si ricorda che i vigenti principi di revisione che il revisore prima di instaurare una relazione con un nuovo cliente, deve stabilire se ciò possa dar luogo a rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali. In questi casi deve porre in essere procedure finalizzate a valutare se  vi sono i presupposti per procedere all’accettazione del cliente e nel caso di incarichi ricorrenti o continuativi da parte dello stesso cliente, prevedere procedure finalizzate al riesame periodico delle decisioni relative al mantenimento del suddetto cliente ovvero procedure finalizzate a valutare accettare uno specifico incarico da un cliente in quanto il principio fondamentale della competenza professionale e della diligenza impone al soggetto abilitato alla revisione di svolgere solo le prestazioni per le quali egli dispone delle competenze necessarie

Laddove non sia possibile ridurre i rischi entro un livello accettabile, il soggetto abilitato alla revisione deve rifiutare di instaurare la relazione con cliente ovvero rifiutare un incarico offerto dal cliente

Quando il soggetto abilitato alla revisione intende fare affidamento sul parere o sul lavoro di un esperto, deve considerare la sua reputazione, la sua competenza, le risorse di cui dispone e i principi professionali e deontologici applicabili allo stesso.

 

Pubblicato il: 2019-07-20 17:42:22

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