A cura di: Revilaw e Redazione Fiscalrevisione
La continuità aziendale rappresenta uno dei presupposti fondamentali nella redazione del bilancio e, allo stesso tempo, una delle aree più delicate dell’attività del revisore legale.
Il principio è espresso dall’art. 2423-bis del Codice civile, secondo cui la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
La questione assume particolare rilevanza quando l’impresa attraversa situazioni di tensione finanziaria, registra perdite significative o presenta difficoltà nel rispettare regolarmente le proprie obbligazioni. In tali circostanze, la presenza di elementi di criticità non comporta automaticamente il venir meno della continuità aziendale. Occorre invece comprendere se l’impresa disponga ancora delle condizioni necessarie per proseguire la propria attività e se le eventuali incertezze siano state adeguatamente considerate dagli amministratori.
Un primo aspetto deve essere chiarito: non è il revisore a determinare la capacità dell’impresa di continuare la propria attività.
La responsabilità primaria della valutazione della continuità aziendale appartiene alla direzione e, quindi, agli amministratori.
Il revisore deve invece acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per valutare l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione e concludere sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa.
Il riferimento professionale fondamentale è rappresentato dal principio ISA Italia 570 – Continuità aziendale, espressamente ricompreso tra i principi applicabili alla revisione legale in Italia. La distinzione delle responsabilità è essenziale: il revisore non deve sostituirsi agli amministratori nella predisposizione dei piani aziendali, ma deve sottoporli a un’analisi critica sulla base delle informazioni disponibili e degli elementi probativi acquisiti.
Durante la pianificazione e per tutta la durata della revisione, il professionista deve prestare attenzione all’esistenza di eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento. L’ISA Italia 570 precisa, tuttavia, che la presenza di uno o più indicatori non determina automaticamente l’esistenza di un’incertezza significativa. Il revisore deve evitare valutazioni esclusivamente meccaniche. Una perdita, un indebitamento elevato o una tensione finanziaria rappresentano segnali da approfondire, ma devono essere valutati insieme alle caratteristiche dell’impresa e alle possibili azioni correttive predisposte dagli amministratori.
Quando emergono eventi o circostanze potenzialmente rilevanti per la continuità, il lavoro di revisione deve essere approfondito.
L’ISA Italia 570 richiede al revisore di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per stabilire se esista un’incertezza significativa. Tra le procedure previste rientrano l’analisi della valutazione effettuata dalla direzione e dei suoi piani d’azione futuri, verificandone concretamente l’attuabilità.
Nella pratica, particolare importanza assumono quindi:
Il punto centrale dell’ISA Italia 570 è rappresentato dal concetto di incertezza significativa relativa alla continuità aziendale.
Il revisore deve stabilire, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se gli eventi o le circostanze individuati siano tali da generare un’incertezza significativa.
Il principio collega tale valutazione all’entità dell’impatto potenziale degli eventi e alla probabilità del loro verificarsi, in misura tale da rendere necessaria un’adeguata informativa in bilancio.
Diventa quindi fondamentale distinguere tre situazioni:
1. Esistono criticità, ma non un’incertezza significativa.
Il revisore valuta comunque se il bilancio fornisca un’informativa adeguata sugli eventi e sulle circostanze individuate.
2. Esiste un’incertezza significativa, ma il presupposto della continuità rimane appropriato.
In questo caso assume particolare rilevanza la qualità dell’informativa fornita in bilancio.
3. Il presupposto della continuità aziendale è inappropriato.
La situazione diventa radicalmente diversa e produce conseguenze dirette anche sul giudizio del revisore.
L’esistenza di difficoltà finanziarie o di un’incertezza significativa non determina automaticamente un giudizio con rilievi o negativo.
Se il revisore conclude che l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, esiste un’incertezza significativa e il bilancio fornisce un’informativa adeguata, l’ISA Italia 570 prevede un giudizio senza modifica, accompagnato da una specifica sezione della relazione denominata “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale”.
Se, invece, l’informativa sull’incertezza significativa non è adeguata, il revisore deve esprimere, secondo le circostanze, un giudizio con rilievi oppure un giudizio negativo.
Ancora diversa è l’ipotesi nella quale il bilancio sia stato predisposto utilizzando il presupposto della continuità aziendale, ma il revisore ritenga tale utilizzo inappropriato: l’ISA Italia 570 richiede in questo caso l’espressione di un giudizio negativo.
La relazione di revisione costituisce quindi il punto di arrivo di un processo valutativo molto più articolato.
È importante evitare un equivoco frequente.
Il giudizio del revisore sulla continuità aziendale non rappresenta una garanzia che l’impresa continuerà certamente ad operare nei mesi o negli anni successivi. L’attività di revisione viene svolta sulla base degli elementi probativi disponibili, delle valutazioni formulate dalla direzione, dei piani predisposti e delle informazioni ragionevolmente conoscibili nel momento in cui viene emessa la relazione. Il compito del revisore consiste quindi nel verificare criticamente la ragionevolezza del presupposto utilizzato dagli amministratori, l’eventuale presenza di incertezze significative e l’adeguatezza dell’informativa fornita agli utilizzatori del bilancio.
La continuità aziendale rappresenta uno dei punti nei quali emerge con maggiore evidenza la funzione sostanziale della revisione legale.
Il revisore non può limitarsi alla verifica dei dati storici. Deve comprendere l’impresa, analizzarne gli equilibri, esaminare le informazioni prospettiche e valutare criticamente la capacità degli amministratori di affrontare eventuali condizioni di difficoltà.
In questo senso, continuità aziendale, adeguati assetti e revisione legale sono strettamente collegati.
Un sistema amministrativo e contabile capace di produrre tempestivamente budget, previsioni finanziarie, scadenziari, analisi dei flussi di cassa e indicatori economico-finanziari rende più solida la valutazione degli amministratori e consente al revisore di acquisire elementi probativi maggiormente attendibili.
La continuità aziendale, pertanto, non dovrebbe essere affrontata soltanto in prossimità dell’approvazione del bilancio.
Deve rappresentare un processo di monitoraggio continuo, nel quale gli amministratori sono chiamati a valutare tempestivamente l’evoluzione degli equilibri aziendali e il revisore, nel rispetto del proprio ruolo e della propria indipendenza, deve verificare criticamente le valutazioni effettuate e le informazioni fornite nel bilancio.
È proprio nelle situazioni di maggiore incertezza che la revisione legale assume il suo valore più significativo: aumentare l’affidabilità dell’informazione finanziaria e fornire agli utilizzatori del bilancio una rappresentazione trasparente delle condizioni nelle quali l’impresa sta proseguendo la propria attività.
