La riforma della legge fallimentare introduce una procedura per misurare il rischio di insolvenza delle imprese, basata sull’utilizzo di specifici indicatori predittivi della crisi d’impresa.
Le peculiarità delle misure proposte rendono sempre più importanti il controllo di gestione e la tesoreria aziendale nella raccolta e gestione dei dati necessari per il calcolo degli indicatori proposti. Questo comporta, necessariamente, un aggravio dei costi per le imprese, e soprattutto per le PMI, che avranno la necessità di inserire figure formate per implementarlo e, inoltre, saranno indotte anche ad avvalersi di strumenti informatici specifici. La riforma della legge fallimentare introduce una procedura di allerta finalizzata ad individuare le aziende potenzialmente a rischio insolvenza. Obiettivo ultimo della procedura è minimizzare i casi di default attraverso un monitoraggio costante ed interventi tempestivi volti a riequilibrare le situazioni di potenziale crisi.
La produzione di informazioni sullo stato di salute delle imprese, standardizzato attraverso specifici indicatori, dovrebbe inoltre aumentare il grado di responsabilizzazione dei debitori e, in generale, degli organi di governo delle imprese. Gli indicatori di allerta La procedura in oggetto è basata sull’utilizzo di specifici indicatori di crisi ed è volta a far emergere squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, nonché significativi e reiterati ritardi nei pagamenti. In presenza di squilibri, l’organo societario deve avvisare l’organo amministrativo e l’organismo di composizione della crisi (OCRI) che interviene per “guidare” l’impresa nel superamento del periodo di difficoltà. Leggi anche Crisi d’impresa: nuovi indicatori al servizio dell’allerta L’art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019 specifica che gli strumenti di allerta vanno applicati ai debitori che svolgono attività imprenditoriale tra cui vanno escluse le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o diffuse tra il pubblico in misura rilevante), le imprese agricole e le imprese minori.
La norma prevede, inoltre, l’attribuzione di valori soglia diversi per le imprese costituite da meno di 2 anni e le start up innovative (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019). Tale procedura troverà applicazione a partire dal 14 agosto 2020. Tuttavia, le imprese devono già predisporre tutte le misure per essere preparate da tale data a fornire i dati necessari per il calcolo degli indicatori di cui si dirà in seguito. Se la procedura di allerta diviene obbligatoria solo a partire dal prossimo anno, dal 16 marzo 2019 le imprese hanno invece l’obbligo di strutturare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile volto a favorire l’implementazione della suddetta procedura. In particolare, per realizzare tale obiettivo le imprese dovrebbero introdurre un sistema di controllo di gestione volto a misurare periodicamente i margini realizzati dall’impresa e l’evoluzione della tesoreria. All’attività di controllo consuntivo dei risultati conseguiti, si dovrebbe affiancare un’attività di costante business planning sia economico che finanziario riferito ad un orizzonte temporale di almeno 6 mesi. Quest’ultimo aspetto è finalizzato a garantire la sostenibilità dei debiti per almeno i successivi 6 mesi rispetto alla valutazione. La norma prevede pertanto non solo una valutazione a consuntivo ma anche una prospettica, introducendo di fatto un’analisi dinamica della sostenibilità finanziaria dell’azienda.
Il legislatore ha individuato nel CNDCEC l’organo preposto all’elaborazione, triennale, degli indicatori economici da utilizzare per la procedura di allerta; nella definizione delle misure il Consiglio nazionale deve considerare le peculiarità delle sturt-up innovative, delle PMI innovative, delle società in liquidazione e delle imprese costituite da meno di due anni. In ogni caso, ogni impresa potrà specificare nella nota integrativa le ragioni per le quali gli indici proposti dal CNDCEC non sono adeguati e quali, pertanto, sono stati utilizzati per la procedura di allerta. In questo caso, un professionista indipendente deve attestare l’adeguatezza degli indicatori alternativi, rispetto alle peculiarità dell’impresa, con la conseguente utilizzabilità a partire dall’esercizio successivo. Tale valutazione dovrebbe garantire la “robustezza” delle misure alternative adottate ed evitare che le stesse siano state individuate unicamente per rendere più agevole il superamento della procedura di allerta. Cosa rilevano gli indicatori L’impostazione normativa prevede che gli indicatori diano evidenza dell’incapacità dell’impresa di garantire: – la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi; – la continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se la durata dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
Gli indicatori che il legislatore ha individuato come significativi, in quanto potenzialmente idonei a perseguire le finalità di monitoraggio sulla sostenibilità dell’indebitamento e sulla continuità aziendale, sono i seguenti: – l’indice dato dal rapporto tra il flusso di cassa e l’attivo; – l’indice dato dal rapporto tra il patrimonio netto e le passività; – l’indice dato dal rapporto tra oneri finanziari e ricavi; – reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (retribuzioni e debiti verso fornitori). Tale impostazione verrà poi integrata da quanto previsto dal CNDCEC. Le caratteristiche delle imprese genereranno comunque impostazioni di valutazione in parte differenti con indicatori specifici. La procedura di allerta è finalizzata a sintetizzare il livello di solvibilità delle imprese e pertanto gli indicatori proposti dalla normativa focalizzano l’attenzione sulla sua dinamica finanziaria e sul livello di dipendenza da terze economie. Tuttavia, in una logica di un monitoraggio continuo assumerebbe rilievo anche la dinamica economica poiché volta a specificare la capacità dell’impresa di produrre cassa nel medio periodo. Infatti, se un’azienda genera risultati economici positivi e crescenti nel tempo, in assenza di investimenti, le entrate tenderanno ad essere superiori alle uscite con un costante miglioramento dell’economicità dell’impresa, ossia della sua indipendenza da terze economie.
La dottrina economico aziendale da tempo evidenzia la necessità di analizzare in modo complementare la dimensione economica e quella finanziaria per comprendere compiutamente la sua capacità di essere in equilibrio e di perdurare nel tempo. Questo non significa che la valutazione della solvibilità debba avvenire attraverso numerosi indicatori, quanto piuttosto che, a quelli previsti dal legislatore, occorrerebbe aggiungerne altri volti ad approfondire le capacità reddituali dell’impresa. In attesa che il CNDCEC si pronunci proponendo il set di indicatori utilizzabili per settore di attività e classe dimensionale, nel prosieguo si approfondiscono quelli previsti dal legislatore.
Gli indicatori previsti normativamente. Il rapporto tra il flusso di cassa e l’attivo misura la cassa prodotta da ogni euro di capitale investito. Il legislatore non specifica se si tratta del flusso di cassa operativo o di quello complessivo. La scelta non è secondaria in quanto le due misure forniscono informazioni differenti ma complementari. Focalizzare l’attenzione sul flusso di cassa complessivo consente di valutare la capacità dell’impresa di produrre risorse finanziarie nette, ossia liquidità in eccesso rispetto a tutti i pagamenti richiesti dalla gestione. Analizzare invece il flusso di cassa operativo consente di approfondire la capacità della gestione caratteristica di supportare la liquidità aziendale; questa misura consente pertanto di valutare la capacità finanziaria del core business dell’impresa. L’utilizzo di entrambe le misure, anche attraverso un’analisi temporale, consentirebbe di meglio comprendere la solidità finanziaria dell’impresa. Il secondo indicatore previsto dalla normativa è il rapporto tra patrimonio netto e le passività. L’indice misura il grado di dipendenza dell’azienda da terze economie: – minore è il suo valore e maggiore e la dipendenza; – maggiore è il suo valore e minore e la dipendenza. Le aziende sottocapitalizzate sono maggiormente esposte al rischio di insolvenza e, di conseguenza, di crisi finanziaria. Tuttavia, un valore particolarmente contenuto di questo rapporto potrebbe comunque essere coerente rispetto all’equilibrio finanziario quando l’azienda produce significativi redditi che, non essendo distribuiti ma accantonati a riserva, nel tempo riequilibrano l’indicatore attraverso l’incremento del numeratore. Anche in questo caso emerge la necessità di inserire una valutazione reddituale per valutare appieno il valore emerso dal rapporto tra patrimonio netto e passività. Il rapporto tra oneri finanziari e ricavi è diretto a sintetizzare quanta parte dei componenti positivi di reddito viene assorbita per remunerare i finanziamenti ricevuti. Per comprendere pienamente la portata dell’indicatore sarebbe opportuno considerare tra gli oneri finanziari anche quelli impliciti inerenti ai finanziamenti di natura commerciale con scadenza oltre l’esercizio. A tale misura si potrebbe aggiungere il rapporto tra i flussi di cassa prodotti al tempo t e la somma tra gli oneri finanziari da pagare e le rate dei finanziamenti (a breve e a medio lungo termine) da rimborsare al tempo t+1. Questo indicatore analizza infatti la capacità prospettica delle aziende di adempiere ai propri impegni finanziari. L’utilizzo di entrambi gli indicatori, anche in questo caso consentirebbe di approfondire sia la dimensione economica che quella finanziaria ponendo tuttavia enfasi sulla rilevanza degli oneri finanziari.
L’ultima misura proposta dal legislatore dovrebbe sintetizzare i ritardi nei pagamenti. In questo caso l’incrocio tra i dati relativi alle scadenze previste per ogni debito e la data di effettivo pagamento consente di misurare la tempestività nell’adempimento dei debiti. Come in precedenza anticipato, il processo di valutazione deve consentire di analizzare anche la solidità prospettica su un orizzonte temporale di almeno 6 mesi. Tale aspetto necessita l’introduzione di un sistema di pianificazione economica e finanziaria per la generazione di dati ed informazioni a supporto di tale obbligo. Con riferimento sia alla valutazione a consuntivo che per quella prospettica, la necessità di dati può essere soddisfatta attraverso l’implementazione di un sistema di controllo di gestione volto a monitorare i margini realizzati e la dinamica finanziaria. Se la tempestività con cui effettuare le valutazioni rende il controllo di gestione indispensabile, tale strumento comporterà un aggravio dei costi per le imprese che, da un lato, avranno la necessità di inserire figure formate per implementarlo e, dall’altro, saranno indotte anche ad avvalersi di strumenti informatici specifici. L’aggravio dei costi inciderà maggiormente sulle PMI anche perché il processo valutativo descritto potrebbe comportare un incremento della complessità per la gestioneLa riforma della legge fallimentare introduce una procedura per misurare il rischio di insolvenza delle imprese, basata sull’utilizzo di specifici indicatori predittivi della crisi d’impresa. Le peculiarità delle misure proposte rendono sempre più importanti il controllo di gestione e la tesoreria aziendale nella raccolta e gestione dei dati necessari per il calcolo degli indicatori proposti. Questo comporta, necessariamente, un aggravio dei costi per le imprese, e soprattutto per le PMI, che avranno la necessità di inserire figure formate per implementarlo e, inoltre, saranno indotte anche ad avvalersi di strumenti informatici specifici.
Pubblicato il: 2019-07-18 05:53:42
