A cura di: Revilaw e Redazione Fiscalrevisione
Tra gli adempimenti che caratterizzano l’attività del revisore legale vi è anche la sottoscrizione di alcune dichiarazioni fiscali presentate dalle società sottoposte a revisione. Si tratta di un obbligo spesso poco approfondito nella prassi professionale e, proprio per questo, fonte di frequenti equivoci. Non è raro, infatti, che la firma del revisore venga interpretata come una sorta di certificazione della correttezza della dichiarazione dei redditi o dell’IVA, attribuendole un significato ben più ampio rispetto a quello effettivamente previsto dalla normativa.
In realtà, la sottoscrizione della dichiarazione fiscale da parte del revisore ha una funzione specifica e limitata, strettamente collegata all’attività di revisione del bilancio e non alla verifica dell’intera posizione tributaria della società. Comprendere il significato di tale adempimento è essenziale sia per i revisori sia per gli amministratori, al fine di evitare indebite estensioni delle rispettive responsabilità.
L’obbligo di sottoscrizione trova fondamento nell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, secondo cui le dichiarazioni dei soggetti tenuti alla revisione legale devono essere sottoscritte anche dai soggetti incaricati del controllo contabile. La disposizione è stata introdotta con l’obiettivo di rafforzare l’affidabilità delle informazioni poste alla base della determinazione del reddito imponibile, valorizzando il ruolo del revisore quale soggetto terzo e indipendente.
La firma del revisore non costituisce una certificazione della dichiarazione fiscale. Essa non equivale a un visto di conformità, non rappresenta un’attestazione della correttezza del calcolo delle imposte e non implica che il revisore abbia verificato ogni singolo quadro della dichiarazione.
La funzione della sottoscrizione è diversa. Essa attesta esclusivamente che il professionista ha svolto l’incarico di revisione legale sul bilancio dal quale derivano i dati utilizzati per la predisposizione della dichiarazione fiscale. La responsabilità del revisore continua pertanto a essere delimitata dall’attività disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2010 e dai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia), che hanno come oggetto il bilancio d’esercizio e non la dichiarazione tributaria.
Pur non essendo chiamato a certificare la dichiarazione, il revisore non può ignorare il collegamento esistente tra bilancio e fiscalità. Il reddito imponibile delle società viene infatti determinato partendo dal risultato civilistico, al quale vengono apportate le variazioni previste dalla normativa fiscale. Di conseguenza, eventuali errori significativi nella contabilizzazione delle imposte, nella determinazione delle imposte anticipate e differite, nella rilevazione dei fondi per rischi tributari o nella rappresentazione dei debiti fiscali possono riflettersi sia sul bilancio sia sulla dichiarazione dei redditi.
Per questo motivo il revisore, nell’ambito delle proprie procedure, dedica particolare attenzione alle poste fiscali, verificando che esse siano correttamente rilevate e rappresentate nel bilancio oggetto di revisione.
Prima di procedere alla sottoscrizione della dichiarazione fiscale, è opportuno che il revisore effettui alcune verifiche di coerenza. In particolare, è buona prassi accertare che il bilancio approvato coincida con quello utilizzato per la predisposizione della dichiarazione, che il risultato d’esercizio riportato sia corretto e che gli importi relativi alle imposte correnti, anticipate e differite siano coerenti con quanto emerge dalla contabilità e dalla documentazione di supporto. Occorre inoltre verificare che, dopo il rilascio della relazione di revisione, non siano intervenuti eventi o modifiche tali da incidere significativamente sui dati utilizzati nella dichiarazione. Qualora emergano errori rilevanti o incoerenze sostanziali, il revisore dovrà valutarne gli effetti anche ai fini della propria sottoscrizione.
La firma della dichiarazione non trasferisce sul revisore le responsabilità proprie degli amministratori o dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica. La predisposizione della dichiarazione, il calcolo delle imposte, la corretta compilazione dei quadri fiscali e l’adempimento degli obblighi tributari rimangono infatti nella sfera di responsabilità degli organi amministrativi della società.
Il revisore risponde esclusivamente dell’attività di revisione svolta e delle eventuali omissioni o carenze che abbiano inciso sul giudizio espresso sul bilancio. Diversamente, non può essere chiamato a rispondere di errori dichiarativi estranei all’oggetto della revisione o derivanti da informazioni non conoscibili attraverso le procedure previste dai principi professionali.
Naturalmente, qualora il revisore venga a conoscenza di irregolarità fiscali rilevanti che producano effetti significativi sul bilancio o configurino violazioni di legge, egli è tenuto a svolgere gli approfondimenti necessari e a valutare le conseguenze sul proprio giudizio, applicando le disposizioni contenute nei Principi ISA Italia.
La corretta gestione degli adempimenti fiscali richiede un costante coordinamento tra il revisore legale e il professionista incaricato della consulenza tributaria. Pur mantenendo la propria indipendenza, il revisore deve confrontarsi con il consulente fiscale ogniqualvolta sia necessario comprendere il trattamento di operazioni particolarmente complesse, la determinazione delle imposte differite, la recuperabilità delle attività per imposte anticipate o la gestione di contenziosi tributari.
Questo scambio di informazioni contribuisce a migliorare la qualità dell’informativa finanziaria e riduce il rischio di incoerenze tra il bilancio revisionato e le dichiarazioni fiscali presentate dalla società.
La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore legale rappresenta un adempimento che deve essere interpretato nella sua corretta portata. La firma non costituisce una certificazione della dichiarazione né attribuisce al revisore la responsabilità del contenuto fiscale del modello dichiarativo. Essa è invece il naturale completamento dell’attività di revisione del bilancio, dalla quale derivano le informazioni economiche e patrimoniali utilizzate per determinare il reddito imponibile.
Per il revisore è quindi fondamentale comprendere i limiti della propria funzione, ma anche svolgere con la massima diligenza le verifiche di coerenza necessarie prima della sottoscrizione. Solo una chiara distinzione tra revisione legale e adempimenti tributari, accompagnata da un’efficace collaborazione con gli amministratori e con il consulente fiscale, consente di garantire un corretto equilibrio tra obblighi normativi, tutela dell’interesse pubblico e responsabilità professionale.
