Obbligo di segnalazione del revisore nelle situazioni di crisi e insolvenza 

Pubblicato il: 12/05/2026 – 8:00

A cura di: Revilaw e Redazione Fiscalrevisione

L’evoluzione del quadro normativo introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, come modificato dal D.Lgs. 83/2022, ha profondamente ridefinito il ruolo del revisore legale all’interno delle dinamiche aziendali, attribuendogli una funzione sempre più centrale nella tempestiva emersione delle situazioni di difficoltà economico-finanziaria. In questo contesto, il revisore non è più soltanto un soggetto deputato al controllo contabile ex post, ma diventa un presidio qualificato nell’individuazione anticipata dei segnali di crisi, contribuendo attivamente al sistema di prevenzione e gestione dell’insolvenza.

Il nuovo ruolo del revisore nel sistema di prevenzione della crisi

Pur non esercitando funzioni di vigilanza gestionale analoghe a quelle dell’organo di controllo, il revisore, nell’ambito della propria attività, è chiamato a valutare in modo continuativo la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, analizzando indicatori economici, patrimoniali e finanziari. Tali analisi, condotte in conformità ai principi di revisione, consentono di intercettare tempestivamente eventuali squilibri, tensioni di liquidità o deterioramenti della capacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. In presenza di tali elementi, il revisore assume una posizione di responsabilità attiva, dovendo tradurre le evidenze emerse in un’adeguata reazione professionale.

Fondati indizi di crisi e attivazione dell’obbligo di segnalazione

L’obbligo di segnalazione trova il proprio fondamento nell’art. 25-octies del Codice della crisi e si attiva al ricorrere di “fondati indizi di crisi”, ossia quando emergono elementi oggettivi e documentati idonei a far ritenere compromesso l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. Tali indizi possono manifestarsi attraverso molteplici segnali, tra cui perdite significative, squilibri finanziari persistenti, difficoltà nell’accesso al credito, ritardi sistematici nei pagamenti o l’inadeguatezza degli assetti organizzativi previsti dall’art. 2086 c.c.

In tali circostanze, il revisore è tenuto ad attivarsi senza indugio, predisponendo una segnalazione che non può essere meramente formale o generica, ma deve risultare puntuale, circostanziata e fondata su evidenze concrete. La segnalazione deve descrivere in modo chiaro i fatti rilevati, evidenziare i profili di rischio e invitare l’organo amministrativo ad adottare le misure necessarie per il superamento della situazione di difficoltà. Si tratta di un passaggio cruciale, in quanto la tempestività dell’intervento può incidere in modo determinante sulla possibilità di risanamento dell’impresa.

Contenuto, forma e destinatari della segnalazione

Dal punto di vista operativo, la segnalazione deve rispettare specifici requisiti di forma e contenuto. Essa deve essere formalizzata – preferibilmente mediante strumenti che garantiscano la tracciabilità, come la PEC – e supportata da adeguata documentazione, includendo indicatori economico-finanziari, analisi comparative e ogni altro elemento utile a rappresentare compiutamente la situazione aziendale. Il linguaggio utilizzato deve essere tecnico ma chiaro, evitando formulazioni ambigue o eccessivamente prudenti che possano ridurre l’efficacia.

Il destinatario principale della segnalazione è l’organo amministrativo, quale soggetto responsabile della gestione e delle decisioni strategiche. In presenza di un organo di controllo, inoltre, è necessario assicurare un adeguato flusso informativo anche nei suoi confronti, al fine di garantire un coordinamento efficace tra i diversi presidi di governance e rafforzare il sistema dei controlli interni. Tale coordinamento assume particolare rilevanza nelle situazioni più complesse, in cui è necessario un intervento sinergico e tempestivo per evitare l’aggravarsi della crisi.

Tempestività, tracciabilità e coordinamento con gli organi societari

La tempestività rappresenta un elemento essenziale dell’obbligo di segnalazione. Il revisore deve evitare comportamenti attendisti o dilatori, che potrebbero compromettere la possibilità di intervento e aggravare la situazione aziendale. Allo stesso tempo, la tracciabilità delle comunicazioni costituisce un presidio fondamentale anche in ottica difensiva, consentendo di dimostrare l’adempimento diligente degli obblighi professionali.

In tale prospettiva, è fondamentale che il revisore mantenga un approccio strutturato e documentato, integrando l’attività di revisione con analisi di natura economico-finanziaria e assicurando un dialogo costante con gli organi societari. La segnalazione non deve essere vista come un atto isolato, ma come parte di un processo continuo di monitoraggio e confronto, finalizzato alla salvaguardia della continuità aziendale.

Profili di responsabilità in caso di omissione o ritardo

La mancata o tardiva segnalazione può esporre il revisore a rilevanti profili di responsabilità. Sotto il profilo civile, il revisore risponde dei danni eventualmente causati alla società, ai soci o ai terzi, ai sensi della normativa sulla revisione legale, tra cui il D.Lgs. 39/2010. Sul piano professionale, l’omissione può configurare una violazione dei principi di revisione e degli obblighi di diligenza, con conseguenze anche disciplinari.

Nei casi più gravi, in presenza di evoluzione verso l’insolvenza, la mancata attivazione tempestiva del revisore può contribuire all’aggravamento del dissesto, determinando possibili implicazioni anche in ambito concorsuale. Ciò rende evidente come l’obbligo di segnalazione non possa essere sottovalutato, ma debba essere gestito con la massima attenzione e rigore professionale.

Segnalazione e continuità aziendale: integrazione con l’attività di revisione

L’obbligo di segnalazione si inserisce in modo naturale nell’ambito delle valutazioni sulla continuità aziendale che il revisore è chiamato a svolgere nel corso dell’incarico. Le evidenze raccolte durante le verifiche periodiche e le procedure di revisione costituiscono infatti la base informativa su cui si fonda la segnalazione. In sede di bilancio, tali elementi si riflettono nelle conclusioni del revisore, che potrà esprimere richiami di informativa, rilievi o, nei casi più gravi, giudizi negativi o dichiarazioni di impossibilità a esprimere un giudizio.

La segnalazione, pertanto, non si sostituisce al giudizio di revisione, ma ne rappresenta un momento anticipato e complementare, finalizzato a favorire interventi tempestivi prima che la situazione degeneri in condizioni di insolvenza conclamata.

Conclusioni

L’obbligo di segnalazione del revisore si configura oggi come uno degli strumenti più rilevanti nel sistema di prevenzione della crisi d’impresa, ponendo il professionista al centro di un delicato equilibrio tra controllo, responsabilità e supporto alla governance. La capacità di individuare tempestivamente i segnali di squilibrio, di tradurli in comunicazioni efficaci e documentate e di attivare correttamente i flussi informativi rappresenta un elemento distintivo della qualità dell’attività di revisione.

In un contesto economico caratterizzato da crescente complessità e incertezza, il revisore è chiamato ad assumere un approccio sempre più proattivo e integrato, contribuendo non solo alla correttezza dell’informazione finanziaria, ma anche alla salvaguardia della continuità aziendale e alla tutela degli interessi dei terzi. In questa prospettiva, l’obbligo di segnalazione non è soltanto un adempimento normativo, ma un vero e proprio strumento operativo di valore strategico per la gestione anticipata della crisi.

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