La rendicontazione di sostenibilità predisposta dalle imprese oggetto di una attestazione di conformità del Revisore

Pubblicato il: 17/07/2024 – 11:47

Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la direttiva UE 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, (abbreviato CSRD) con lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese.

L’obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l’accesso da parte di investitori e stakeholders ad un’informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.

La direttiva CSRD è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 dicembre 2022 ed è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Ai sensi dell’articolo 5 (Recepimento), il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.

La CSRD rafforza le norme relative alla rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e governance coinvolgendo un numero sempre più ampio di ‘grandi imprese’ e ‘PMI quotate’ che dovranno dotarsi di strumenti di rendicontazione conformi agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), varati nel luglio del 2023 per opera dell’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

I nuovi standard sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2024 e le imprese soggette alla CSRD saranno obbligate a conformare il proprio bilancio secondo quanto richiesto da questi standard. Sono obbligati alla rendicontazione di sostenibilità:

DecorrenzaSoggetti obbligati
Dal 1°gennaio 2024Le imprese già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria, con pubblicazione dei dati nel 2025;
Dal 1° gennaio 2025Le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (aziende con almeno due dei seguenti limiti dimensionali: più di 250 dipendenti, 40 milioni di euro di ricavi netti, 20 milioni di euro di attivo di stato patrimoniale), con pubblicazione nel 2026;
Dal 1° gennaio 2026Le PMI e le altre imprese quotate, con pubblicazione nel 2027. Le PMI possono scegliere di posticipare al 2028;
Dal 1° gennaio 2026Istituzioni creditizie piccole e imprese assicurative «captive», con pubblicazione nel 2027;
Dal 1° gennaio 2028Per società extra UE che generano oltre 150 milioni di euro all’anno di ricavi nell’UE e che hanno nell’UE una succursale con un fatturato superiore a 40 milioni, con pubblicazione nel 2029.

In caso di gruppi di imprese, gli obblighi di rendicontazione possono essere assolti dall’impresa madre per conto delle imprese figlie, nel caso in cui il gruppo rediga il bilancio consolidato.

Anche le aziende che non rientrano direttamente nell’obbligo, ma che sono nella supply chain (ovvero fornitori) di aziende con obbligo CSRD, potranno ricevere richiesta di conformarsi dall’azienda cliente.

La Direttiva (UE) CSRD interviene modificando il testo della Direttiva n. 34/2013 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e introducendo punti innovativi, tra cui:

  1. La denominazione del rendiconto, da ‘reporting non finanziario’ a ‘reporting di sostenibilità’;
  2. L’estensione dell’obbligo di comunicazione ad un perimetro di aziende più ampio autorizzando le microimprese e le PMI non quotate a riferire su base volontaria e secondo schemi semplificati;
  3. La doppia materialità, che considera le due direzioni degli impatti (inside-out e outside-in);
  4. La previsione di un unico standard europeo per tutti i soggetti interessati e affidando a EFRAG la stesura e pubblicazione dei principi;
  5. L’assurance, la Direttiva prevede la figura di un soggetto abilitato alla revisione legale del reporting si sostenibilità lasciando la facoltà agli Stanti membri di stabilire se il revisore del report di sostenibilità possa essere lo stesso o diverso dal soggetto incaricato della revisione legale del bilancio della stessa impresa;
  6. Informazione di tipo comparativo, l’informazione di sostenibilità ha natura quali-quantitativa, in prospettiva temporale di medio-lungo termine coerente con gli obiettivi dell’European Green Deal.

Tenendo conto dell’oggetto di ciascuna impresa, i soggetti obbligati saranno tenuti a rendicontare sui temi generici (sector agnostic) e specifici di settore (sector specific) in ambito Ambiente, Sociale e Governance (ESG, Environmental, Social and Governance).

Il primo set di principi varato da EFRAG individua il contenuto del report per i tre aspetti:

1.Environmental:

L’ambito ‘E’ tocca temi quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per le emissioni di gas a effetto serra; l’adattamento ai cambiamenti climatici; l’uso delle risorse idriche e marine; l’economia circolare; l’inquinamento; la biodiversità e gli ecosistemi;

2.Social:

L’aspetto ‘S’ guarda con attenzione a parità di trattamento e pari opportunità per tutti; condizioni di lavoro e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

3.Governance:

L’aspetto ‘G’ considera il ruolo degli organi di amministrazione nelle questioni di sostenibilità; le caratteristiche dei sistemi di controllo e gestione del rischio di impresa; l’etica e cultura dell’azienda; la gestione e qualità dei rapporti con clienti, fornitori e comunità interessate.

La redazione di un report di sostenibilità si configura come un processo, attraverso il quale l’azienda acquisisce consapevolezza della propria dimensione nei tre ambiti, permettendo di conseguenza di identificare (e quindi di gestire) i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità. Rappresenta inoltre una opportunità per integrare processi decisionali e pianificazione strategica con obiettivi legati ai temi di sostenibilità. Raccogliendo, analizzando e divulgando informazioni sulla propria performance di sostenibilità, infatti, un’azienda può comprendere meglio i propri punti di forza e di debolezza, stabilire e misurare i propri obiettivi di sostenibilità e sviluppare piani più efficaci.

Le ragioni che spingono un’azienda a elaborare un report di sostenibilità su base volontaria sono prima di tutto strategiche: il report consente di dimostrare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità e della responsabilità d’impresa. Ciò contribuisce a rafforzare la reputazione dell’azienda, aumentare la fiducia e la fedeltà dei clienti, attrarre nuovi investitori e partner e migliorare le relazioni con gli stakeholder.

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