Il bazooka di liquidità mobilitato dal governo continua a porta con sé una possibile scia di problematiche che gli incauti amministratori ed imprenditori potrebbero trovarsi ad affrontare, essendo rimasti, loro malgrado, sotto il tiro di questa “potenza di fuoco”.
E’ di questa mattina l’articolo di Italia Oggi che evidenzia il rischio di reato di bancarotta preferenziale in capo agli amministratori ed imprenditori che incautamente abbiano fatto richiesta di finanziamenti garantiti dallo stato.
Non solo quindi si potrebbe prospettare un danno “diretto ed immediato” legato all’abusiva richiesta del credito, ma anche un reato di bancarotta preferenziale, nel caso in cui la società dovesse fallire.
La questione, non ancora pacifica in giurisprudenza, parte dal presupposto che se l’impresa non dovesse riuscire a restituire immediatamente il prestito, l’istituto di credito potrebbe richiedere la garanzia del Fondo.
Questo passaggio determinerebbe un diritto di surrogazione legale, ex art.1203 cc, del Fondo nei diritti del soggeto che lo ha erogato.
Il comma 3 dell’art.8-bis della legge n.3/2015 ha stabilito che “il diritto alla restituzione…delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia…costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante…”, di conseguenza è lecito ipotizzare che il credito chirografario della banca si possa trasformare in privilegiato a favore del Fondo.
Sul punto non vi è ancora una veduta comune tra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità. Alcune sentenze (cfr. tribunale di Milano, sentenza del 22/02/2018 e tribunale di Roma sentenza del 02/03/2017), alla luce dell’art.2745, hanno disposto che il privilegio sia accordato alla legge in considerazione della causa del credito, quindi chirografario era il credito in capo alla banca e tale rimane anche per il fondo. Diverso orientamento ha intrapreso la Cassazione con sentenza n.2664 del 29/01/2019, che invece ha avallato la trasformazione del credito in privilegiato, in quanto l’accezione di “finanziamento”di cui al dlgs 123/98, non essendo definita in modo univico e specifico, va estesa a tutte le tipologie di intervento e quindi anche a quelle di garanzia.
In questa situazione di incertezza sarebbe opportuno per gli amministratori e imprenditori, onde evitare di rimanere folgorati dalla potenza di fuoco, dotarsi di appositi scudi protettivi, come quello più volte prospettato di una certificazione resa da professionisti indipendenti circa lo stato di salute della società nel periodo ante Covid-19.
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Pubblicato il: 2020-04-22 15:19:07