I Revisori Legali si possono distinguere in due categorie:
a) società di revisione o revisori con una precedente consolidata esperienza di revisione;
b) sindaci o revisori unici senza una consolidata esperienza di revisione.
Per la prima categoria possiamo concludere, ovviamente a livello generale e non riferendoci alle singole prescrizioni dei nuovi principi, che poco cambi rispetto all’approccio al lavoro e al contenuto delle verifiche che essi hanno svolto fino ad oggi.
Per la seconda categoria occorre invece fare un ulteriore distinguo:
– sindaci o revisori che, pur non possedendo una precedente esperienza in materia di revisione, hanno da subito sposato la tesi della necessità di seguire i principi di revisione nei loro incarichi e hanno proceduto ad un loro studio ed applicazione;
– sindaci che invece avevano sposato la citata tesi della non valenza giuridica dei principi di revisione e che, pertanto, hanno svolto il lavoro sulla base di una applicazione parziale e non sistematica dei principi di revisione o, nella peggiore delle ipotesi, hanno continuato ad eseguire i controlli sul bilancio sulla base della loro esperienza come sindaco maturata ante introduzione del controllo contabile ex art 2409 ter del cc. Per la prima sotto categoria possiamo anche in questo caso concludere, che poco cambi rispetto all’approccio al lavoro e al contenuto delle verifiche svolte fino ad oggi.
La seconda sotto categoria che, purtroppo, stando a quanto si legge dalle poche sulle ricerche sul tema, rappresenta numericamente la maggioranza dei sindaci che sono incaricati della revisione legale, sarà invece fortemente influenzata dai nuovi ISA Italia, in quanto il citato obbligo giuridico, unito alla prevista introduzione a breve di un controllo di qualità esterno, comporta da subito la necessità di modificare sostanzialmente l’approccio alle verifiche.
Innanzitutto va detto che non sarà più possibile svolgere il lavoro di revisione senza applicare gli ISA Italia il che comporta, come minimo, la lettura degli stessi che rappresenta da solo un esercizio di una certa onerosità (si tratta di circa 700 pagine) e complessità (stante la terminologia tecnica in essi presente) a cui si aggiungerà la necessità di maturare una certa esperienza nella loro applicazione, esperienza che difficilmente si acquisisce senza la guida di un revisore esperto.
A ciò si aggiunge l’impostazione dei principi.
Essi infatti non sono strutturati come una check list di verifiche da applicare alle singole voci di bilancio, come succedeva nei vecchissimi principi di revisione
(emanati dal 1977 fino al 1992 e in vigore fino al 2002), ma enunciano principi, regole e suggerimenti di carattere generale.
Infatti, gli attuali principi di revisione si caratterizzano per un approccio alla revisione basato sulla identificazione e valutazione dei rischi che il bilancio sia inficiato da errori significativi, e sulla individuazione e svolgimento di procedure di revisione idonee a fronteggiare tali rischi.
Si tratta quindi di un approccio alla revisione risk based che si contrappone al precedente citato approccio seguito dai principi di revisione italiani fino al 2002, che erano invece incentrati sulle procedure di revisione da applicare sulle singole poste di bilancio.
L’approccio della revisione commisurato al rischio, implica che la natura, l’estensione e la tempistica delle procedure di revisione, dipendono dalle specifiche circostanze in cui la revisione si svolge.
La revisione legale non è e non potrà più, a seguito dell’introduzione degli ISA Italia, essere intesa come l’applicazione di liste predefinite di controlli validi per qualunque tipo d’impresa né tantomeno immutabili a seconda della voce di bilancio esaminata.
Il revisore dovrà invece disporre di una ampia lista di potenziali controlli, una sorta di “cassetta degli attrezzi”, dalla quale dovrà selezionare le procedure di revisione più appropriate nella circostanza, procedure che, comunque, non potranno limitarsi all’esame di documenti comprovanti il saldo della voce a bilancio, ma dovranno necessariamente svolgere indagini ed acquisire informazioni sulla società e l’ambiente in cui opera, sul suo sistema di controllo interno e su quant’altro consenta al revisore di apprezzare i rischi dell’incarico.
Da quanto esposto, si capisce pertanto il cambiamento radicale che investirà l’ultima categoria citata, ossia quella dei professionisti che, fino ad oggi, avevano deciso di non applicare, o applicare parzialmente, i principi di revisione.
Pubblicato il: 2019-09-12 07:37:03