Misure di sostegno finanziario alle imprese

Pubblicato il: 23/03/2020 – 15:33

Vista la straordinaria necessità e urgenza per contenere gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Tra le varie misure adottate dal Governo, vi è anche quella di sostegno finanziario alle imprese. Tale disposizione, di cui all’articolo 55, del citato Decreto, va a sostituire completamente quanto previsto dall’articolo 44-bis (incentivo fiscale per promuovere la crescita dell’Italia Meridionale), del Decreto Legge n. 34/2019.

Sostegno finanziario alle imprese– Il comma 1, dell’articolo 55, del Decreto Legge n. 18/2020, dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, di cui al Decreto ACE non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Si evidenzia che, ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i summenzionati componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Difatti, possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Nel Decreto viene, inoltre, precisato che le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte nel bilancio di esercizio.

Attuazione della procedura– Per poter usufruire del sostegno occorre che la trasformazione in credito di imposta si manifesti alla data di efficacia della cessione dei crediti. Pertanto, a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

  • non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta;
  • non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, del Decreto ACE.

Il comma 2, del D.L. n. 18/2020, dispone che i crediti di imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Gli stessi possono essere utilizzati in compensazione senza limiti di importo, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis (cessione del credito di imposta), 43-ter (riscossione delle imposte sul reddito), del D.P.R. n. 602/73, ovvero chiesti a rimborso.

I summenzionati crediti di imposta devono essere indicati nel Modello Redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né dell’IRAP.

L’opzione, se non già esercitata, deve essere effettuata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. Nella sostanza, quindi, la stessa ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Si evidenzia, infine, che le disposizioni previste dall’articolo 55 del Decreto non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs., n. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza.

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