Il compenso del Revisore Legale

Pubblicato il: 07/10/2019 – 11:12

Nelle società che superano i parametri contenuti nel D.L. 32/2019, la nomina obbligatoria per i revisori legali è al momento oggetto di valutazione e dovrà essere concretizzata entro il 16 dicembre 2019 con l’accettazione dei rispettivi incarichi professionali.

L’accettazione dell’incarico
L’accettazione dell’incarico – oltre a prevedere l’analisi dell’indipendenza, il rispetto delle norme deontologiche, la previsione della rischiosità del lavoro di revisione, l’integrità e la reputazione del potenziale cliente, il riconoscimento da parte dell’imprenditore delle proprie responsabilità sul bilancio e sul sistema di controllo interno nonché il ruolo e le responsabilità del revisore- richiede anche la quantificazione del compenso professionale.

Il compenso per l’incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né tantomeno può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale.

I requisiti organizzativi del revisore possono essere integrati con l’utilizzo di collaboratori, ausiliari ed esperti. È importante valutare tale circostanza al fine della determinazione dei corrispettivi della revisione e della loro appropriatezza rispetto a quanto richiesto dal comma 10 dell’art. 10 del D.lgs. 39/2010.

Il compenso per l’incarico della revisione legale
Un adeguato compenso è indice di affidabilità e qualità del lavoro di revisione, motivo per cui occorre determinare i tempi per l’espletamento della revisione avendo particolare riguardo ai seguenti parametri:

  • dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio ed eventualmente, del bilancio consolidato;
  • preparazione tecnica ed esperienza che il lavoro richiede;
  • necessità di assicurare, oltre alla materiale esecuzione delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione ed indirizzo.

Il compenso per l’incarico della revisione legale, disciplinato dall’art. 10, comma 10 del D.lgs 39/2010, deve essere interpretato in combinato disposto con l’art. 20, comma 13 del suddetto decreto: Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché’ del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale”.

Pertanto, ciò significa che laddove il Mef dovesse espletare una fase di controllo sulla revisione legale, le carte di lavoro, riguardante l’autovalutazione delle risorse e la stima del compenso dell’incarico, saranno sottoposte a verifica e valutate congiuntamente a tutte le altre carte di lavoro attinenti alle procedure di revisione effettuate.

In ragione di una preliminare stima delle risorse e dei tempi, imposta per legge, ad oggi non è più possibile, quindi, determinare forfettariamente un compenso per l’attività della revisione legale.

Determinazione del compenso
Nella fase della determinazione del compenso professionale, è da precisare che non esiste uno standard di calcolo per la determinazione del corrispettivo per l’attività della revisione legale, ma il CNDCEC nel documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” elabora uno schema di calcolo utilizzabile dai professionisti, articolato nei seguenti criteri:

  • fase a): stima delle ore-base in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa, cioè il totale attivo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. In corrispondenza del livello di tale media si associa un numero di ore standard;
  • fase b.1): considerazione di una rischiosità generica di settore. In particolare, si applica: o un coefficiente incrementativo del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa; o un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari; o un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili;
  • fase b.2): considerazione di una rischiosità specifica di azienda. Tale considerazione si basa sulla valutazione preliminare del rischio d’incarico. In particolare si applica: o nessun coefficiente correttivo, quando il rischio è valutato “Basso”; o un coefficiente incrementativo del 20% quando il rischio è valutato “Moderato”; o un coefficiente incrementativo del 40% quando il rischio è valutato “Alto”.

Qualunque compenso determinato senza il supporto delle carte di lavoro, destinate a rappresentare documentazione probatoria, è da intendersi mancante del prerequisito fondamentale della qualità del lavoro svolto dal revisore relativamente alla fase di accettazione (o mantenimento) dell’incarico. Pertanto è utile inserire nella lettera di conferimento d’incarico di revisione legale, un paragrafo dedicato alla stima dei tempi (ore lavoro) e del compenso.

 

Pubblicato il: 2019-10-07 09:57:08

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