Nelle attività preliminari all’accettazione di un incarico di revisione è indispensabile acquisire una sufficiente conoscenza dell’attività svolta dal potenziale cliente in modo da poter comprendere e valutare gli eventi, le transazioni, le procedure e gli altri fattori che potrebbero influenzare in modo significativo il bilancio o la revisione.
a) indagini presso la direzione ed altri soggetti all’interno dell’impresa che, a giudizio del revisore, possono essere in possesso di informazioni che potrebbero aiutarlo ad identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti ed eventi non intenzionali;
b) procedure di analisi comparativa;
c) osservazioni ed ispezioni.
Indagini presso la direzione ed altri soggetti all’interno dell’impresa
Molte delle informazioni acquisite attraverso le indagini del revisore provengono dalla direzione e dai responsabili dell’informativa finanziaria. Tuttavia, il revisore può anche acquisire informazioni, ovvero una diversa prospettiva nell’identificazione dei rischi di errori significativi, attraverso indagini presso altri soggetti all’interno dell’impresa e altri dipendenti aventi diversi livelli di autorità. Per esempio:
Procedure di analisi comparativa
Le procedure di analisi comparativa eseguite come procedure di valutazione del rischio possono identificare aspetti dell’impresa dei quali il revisore non era a conoscenza e possono assistere nella valutazione dei rischi di errori significativi al fine di fornire una base per definire e attuare risposte di revisione ai rischi identificati e valutati.
Le procedure di analisi comparativa possono essere utili per identificare l’esistenza di operazioni o di fatti inusuali e di importi, indici e andamenti che potrebbero segnalare aspetti aventi implicazioni sulla revisione. L’individuazione di relazioni inusuali o inattese può aiutare il revisore nell’identificazione dei rischi di errori significativi, specialmente dovuti a frodi.
Tuttavia, quando tali procedure di analisi comparativa utilizzano dati aggregati ad un alto livello, i risultati forniscono unicamente un’indicazione iniziale di massima sulla possibile esistenza di errori significativi. Di conseguenza, in tali casi, l’analisi di altre informazioni, che siano state raccolte nel corso dell’identificazione di errori significativi, congiuntamente ai risultati di tali procedure di analisi comparativa, possono aiutare il revisore nella comprensione e valutazione dei risultati delle procedure di analisi comparativa.
Osservazioni ed ispezioni
Le osservazioni e le ispezioni possono essere di supporto alle indagini presso la direzione e altri soggetti ed inoltre possono fornire informazioni sull’impresa e sul contesto in cui opera. Tali procedure di revisione includono ad esempio osservazioni ovvero ispezioni su quanto segue:
Le fonti
In sostanza, il revisore deve essere costantemente guidato nelle diverse fasi della sua attività ancor prima di accettare l’incarico. La fase preliminare – a monte dell’accettazione dell’incarico – è una tra le attività più importanti e, seppur tra le prime, proprio a tal proposito risulta quella a cui bisogna prestare maggiore attenzione.
Altresì si consiglia, al fine di reperire informazioni utili all’attività preliminare all’accettazione dell’incarico, di attingere a fonti estremamente certe rimesse sempre al giudizio professionale del revisore, quali ad esempio:
Proposta CNDCEC: nuove tariffe professionali
La fase preliminare, l’accettazione dell’incarico e la successiva predisposizione della Lettera di incarico di revisione, prevedono nel loro complesso, oltre che le sopracitate fasi, anche la corresponsione di un compenso professionale che tenga conto dell’importanza dell’opera prestata e del decoro della professione.
ll Decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, adottato in seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali – (Abrogazione espressamente disposta dall’art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27) – contiene disposizioni per la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. In particolare il decreto individua dei criteri generali, riferibili a tutte le professioni interessate dal provvedimento, per poi disporre dei parametri specifici per le singole professioni.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha proposto (e quindi è una situazione in stato di aggiornamento) una modifica alle tariffe professionali del sopracitato Decreto Ministeriale.
In relazione ai Compensi per le Revisioni Legali l’art. 22 della proposta di modifica, chiarisce che quest’ultimi vengono determinati con le modalità previste dall’art.10, comma 10 del Decreto legislativo 27.01.2010 n° 39(Decreto sulla Revisione) avendo riguardo delle ore da impiegare nell’incarico di revisione. Ad oggi, per quanto riguarda il compenso orario, la nuova proposta di modifica prospetta quanto segue: in Euro 120,00 la tariffa media da indicare con la possibilità di una riduzione ad Euro 100,00 e con la possibilità di aumento ad Euro 160,00. Si attendono aggiornamenti a riguardo.
Pubblicato il: 2019-08-08 05:26:41