Il revisore legale o la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti esercitano nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.
E’ quanto prevede l’art. 9 del dlgsv n.39 del 2010 che al comma 2 e seguenti prevede che:
Il revisore legale o la societa’ di revisione legale che effettuano la revisione legale devono esercitare lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti:
- il fair value (valore equo)
- la riduzione di valore delle attivita’
- gli accantonamenti
- i flussi di cassa futuri
- la capacita’ dell’impresa di continuare come un’entita’ in funzionamento.
Lo stesso articolo al c. 4 fornisce la definizione dello “scetticismo professionale” come un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonche’ da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.
Dello scetticismo professionale si occupa anche il principio di revisione internazionale Isa 200 che al punto 15 punti da A18 a A22 cosi si esprime:
“Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione, per esempio:
- agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di loro;
- alle informazioni che mettono in discussione l’attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono utilizzare come elementi probativi;
- alle condizioni che possono segnalare possibili frodi;
- alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi di revisione.
Mantenere lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile è necessario, se il revisore intende, ad esempio, ridurre i rischi:
- di trascurare circostanze inusuali;
- di una eccessiva generalizzazione nel trarre le conclusioni in base alle osservazioni effettuate nel corso della revisione;
- di utilizzare assunzioni non appropriate per determinare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione e valutarne i risultati.
Lo scetticismo professionale è necessario per la valutazione critica degli elementi probativi. Ciò implica interrogarsi sugli elementi probativi contraddittori e sull’attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini e di altre informazioni acquisite dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance. Ciò include altresì la considerazione della sufficienza e dell’appropriatezza degli elementi probativi acquisiti alla luce delle circostanze, per esempio nel caso in cui sussistano fattori di rischio di frode e un singolo documento, per sua natura suscettibile di frode, rappresenti l’unica evidenza a supporto di un importo significativo di bilancio.
Il revisore può accettare come autentiche le registrazioni e i documenti, a meno che non abbia motivo di ritenere diversamente. Tuttavia, il revisore è tenuto a considerare l’attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi.
In caso di dubbi sull’attendibilità delle informazioni o di indizi di possibili frodi (per esempio, se le circostanze identificate nel corso della revisione contabile inducono il revisore a ritenere che un documento possa non essere autentico ovvero che i termini di un documento possano essere stati contraffatti), i principi di revisione richiedono che il revisore svolga ulteriori indagini e determini quali modifiche o integrazioni alle procedure di revisione siano necessarie per risolvere la questione.
Non ci si può attendere che il revisore ignori l’esperienza passata per quanto riguarda l’onestà e l’integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance dell’impresa. Tuttavia, la convinzione che la direzione e i responsabili delle attività di governance siano onesti e integerrimi non esime il revisore dal mantenere il necessario scetticismo professionale né lo autorizza a ritenersi soddisfatto di elementi probativi meno che persuasivi nell’acquisizione di una ragionevole sicurezza.”
Pubblicato il: 2019-07-21 15:02:32