Rapporti con il precedente revisore e lettera di manleva

Pubblicato il: 17/07/2019 – 11:11

L’ISA Italia 510 impone al revisore che accetta un nuovo incarico di acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi in relazione ai saldi di apertura. In particolare, il revisore entrante dovrà essere capace di escludere con ragionevole certezza che: 1) questi ultimi siano affetti da errori significativi; 2) il quadro finanziario sull’informativa applicabile (e quindi i principi contabili) sia stato disapplicato dalla società nell’esercizio precedente.

A tal fine, una delle attività fondamentali per il nuovo revisore, sia in fase di accettazione dell’incarico sia in un secondo momento, è rappresentata dal contatto con il precedente revisore. Per potersi formare un convincimento sui saldi di apertura, infatti, il revisore entrante avrà bisogno di prendere visione delle carte di lavoro del revisore uscente, non potendo semplicemente fare fede al giudizio rilasciato sul bilancio dell’esercizio precedente. A disciplinare i rapporti tra i 2 professionisti interviene lo stesso art. 9-bis, c. 5 D.Lgs. 39/2010, laddove dispone uno specifico obbligo di collaborazione a carico del revisore uscente. Il revisore uscente è tenuto, infatti, a fornire al nuovo revisore tutte le informazioni che riguardano l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione effettuata sul bilancio della società. Se da un lato sussiste questo specifico obbligo di collaborazione sancito dall’art. 9-bis, dall’altro c’è da dire che si scontra e confligge con l’obbligo di riservatezza al cui rispetto il revisore è tenuto. Tale obbligo di riservatezza risulta superabile soltanto mediante il rilascio da parte della società, su richiesta del revisore entrante e a favore del revisore uscente, di una lettera c.d. di manleva, con la quale la società solleva, di fatto, il revisore precedente dall’ottemperare a tale obbligo. Il Documento di ricerca Assirevi n. 212 del novembre 2017 illustra i contenuti della lettera di manleva.
All’interno della lettera di manleva si fa espressamente riferimento al fatto che saranno messe a disposizione del revisore entrante le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e che l’utilizzo delle informazioni, per quest’ultimo, sarà circoscritto alla mera attività di revisione svolta sul bilancio della società.
Un altro aspetto fondamentale, enfatizzato nell’ambito della lettera, riguarda l’impossibilità del revisore entrante di esprimere commenti verbali o scritti in merito alla qualità del lavoro svolto dal revisore uscente e, di conseguenza, l’impossibilità per il nuovo revisore di assumere il ruolo di perito o di fornire assistenza in controversie giudiziarie o extra giudiziarie per le quali venga richiesto di esprimere valutazioni sulla qualità del lavoro svolto dal revisore uscente. Ciò mette, di fatto, al riparo il vecchio revisore da un uso distorto delle informazioni erogate.

 

Pubblicato il: 2019-07-17 14:23:06

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