L’approccio al rischio, sul quale l’intera attività di revisione si fonda, postula una probabilità di errore nella formulazione del giudizio del revisore. Parafrasando l’ISA Italia 200, infatti, il rischio di revisione può essere inteso come la probabilità di esprimere un giudizio di revisione inappropriato, laddove il bilancio sia affetto da scostamenti significativi di informativa.
La formulazione generica del concetto di “rischio di revisione” ne ha richiesto un’ulteriore declinazione e scomposizione in tre componenti fondamentali. È condiviso, infatti, che il rischio di revisione discenda dal prodotto di tre fattori e che sia associato, dunque, a tre ulteriori elementi di rischio: rischio inerente, rischio di controllo e rischio di individuazione.
In particolare, il rischio inerente (detto anche intrinseco) può essere definito come la probabilità che un valore esposto in bilancio diverga in maniera significativa dal valore che può essere considerato corretto. Come è possibile scomporre il rischio di revisione in tre fattori, a sua volta, il rischio inerente è funzione di due rischi ulteriori: il rischio d’impresa della società assoggettata a revisione e il rischio di frode. Il rischio dell’impresa soggetta a revisione può essere definito come la possibilità che l’azienda revisionata non persegua i suoi obiettivi a causa dell’intervento di forze ostative al raggiungimento, di origine interna o esterna all’azienda, ovvero il rischio che vengano meno le condizioni di equilibrio dell’azienda, nella sua triplice accezione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, minandone la stessa sopravvivenza. D’altro canto il rischio di frode, come identificato nell’ambito dell’ISA Italia 240, è la probabilità che si addivenga, all’interno dell’azienda, al compimento di un atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno da uno o più componenti della direzione aziendale, degli organi di governance, del personale dipendente della società o di terzi, posto in essere con l’intento di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti e che assume rilievo, nell’ambito della revisione legale, dal momento che è suscettibile di produrre scostamenti significativi d’informativa all’interno del bilancio.
Considerando che il rischio inerente è associato alla presenza congiunta del rischio di frode e del rischio connesso all’attività dell’impresa cliente, ai fini della sua identificazione occorre valutare separatamente le fonti di rischio collegate all’attività dell’impresa cliente e le fonti di rischio di frode. In riferimento a quest’ultimo aspetto è necessario, per stimare accuratamente il rischio di frode, la considerazione delle tre motivazioni che possono condurre all’adozione di un comportamento fraudolento ovvero: 1) gli incentivi e pressioni al compimento dell’azione fraudolenta; 2) l’opportunità di occultare la commissione della frode; 3) la giustificazione al comportamento assunto.
Pubblicato il: 2019-07-23 08:50:27