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Coronavirus ed effetti sul bilancio 2019. OIC 29 e fatti successivi alla chiusura dell’esercizio. Verifica della continuità aziendale

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:09

Le inimmaginabili conseguenze legate alla diffusione pandemica del Coronavirus in Italia hanno determinato l’insorgere di svariate problematiche, che investono non solo l’ambito sanitario, ma anche quello delle attività e delle professioni economiche. Nel tentativo di gestire l’emergenza e le difficoltà ad essa correlate, il Governo ha emanato una serie di decreti, alcuni dei quali incidono sui termini di scadenza degli adempimenti fiscali e civilistici. Anche in questo frangente, i principi statuiti dagli OIC costituiscono, però, il riferimento a cui guardare per la corretta redazione dei bilanci e devono, perciò, essere posti a base delle relative elaborazioni con l’approssimarsi della loro approvazione.

Con l’approssimarsi del termine ordinario di approvazione dei bilanci di esercizio delle società di capitali italiane, l’emergenza sanitaria, propagatasi in tutte le regioni italiane a seguito della diffusione del Covid-19, rispetto alla quale il Governo ha emanato misure specifiche ai fini del suo contenimento, richiede agli operatori di settore di affrontare alcuni temi oggettivamente ineludibili per contemperare gli effetti della crisi in atto con il mantenimento delle misure di compliance normativa.

Il nucleo centrale del problema è, infatti, continuare a garantire un flusso corretto di informazioni, non solo per assolvere agli obblighi di pubblicità, ovviabili, del resto, nel perimetro della legge, con semplici formule di rinvio, ma soprattutto per fornire adeguati segnali, oltre che ai soci e ai terzi in genere, al sistema bancario e al mercato, in una fase critica come quella attuale.

OIC 29 e fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

L’avvento della epidemia integra, evidentemente, un fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio 2019, che non può non avere influenza sulla redazione del bilancio di prossima approvazione, soprattutto in ragione degli effetti che possano determinarsi sulla continuità aziendale e sulla applicazione del fair value, nelle ipotesi previste per legge.

In tale contesto, i principi contabili contenuti nell’OIC 29 consentono di enucleare tre possibili ambiti di intervento, cui conseguono differenti obblighi di segnalazione in bilancio:

– fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano impatto sui valori di bilancio;

– fatti successivi alla chiusura dell’esercizio privi di impatto sui valori di bilancio o, comunque, tali da non comportare una loro variazione;

– fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano incidenza o effetti sulla continuità aziendale.

Ricorrendo questa ultima ipotesi, è bene ricordare che la questione investirebbe anche gli adempimenti, a carico di amministratori e organi di controllo, dettati dal nuovo Codice della crisi d’impresa, anche se, in relazione alla segnalazione interna (al pari di quella “esterna”), è ormai noto il rinvio dei relativi termini di applicazione al 15 febbraio 2021, come disposto dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.

Ebbene, pur non potendo stabilire aprioristicamente quale delle tre ipotesi possa ricorrere con maggiore certezza nella redazione dei bilanci delle imprese italiane, non potendosi, ad esempio, escludere che già la prima possa essere di immediata applicazione, appare utile soffermarsi a definire i comportamenti da assumere in ciascuna evenienza, in ottemperanza al disposto degli articoli 2426, 2427 e 2428 c.c.:

a) per le ipotesi attinenti al verificarsi di fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano impatto sulle voci di bilancio, nella redazione del bilancio si deve determinare il grado di incidenza sulle poste e sulla loro classificazione nello stato patrimoniale e nel conto economico, provvedendo, altresì, ad annotarli e commentarli in nota Integrativa e, se vi obbligo, nella relazione sulla gestione. L’OIC 29 ricorda in merito che l’informazione in nota integrativa si rende necessaria quando la mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari di valutare correttamente i dati di bilancio, così inficiando le decisioni consequenziali: come nel caso di istituti di creditofornitoriclienticreditori;

b) per le ipotesi di secondo tipo, invece, gli effetti non assumono rilievo nella classificazione contabile, rendendosi necessario unicamente trattarne in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, ove prevista. Anche in questo caso, l’applicazione dell’OIC 29 ha la funzione di garantire il corretto ragguaglio dei destinatari dello strumento. Con riferimento specifico alla relazione di cui all’art. 2428 c.c., occorre pure illustrare i rischi aziendali attesi e l’evoluzione prevedibile sulla gestione;

c) nel terzo caso, infine, le complicazioni dichiarative assumono caratteristiche differenti a seconda della gravità della condizione in cui le società possano trovarsi per effetto del blocco dei processi di produzione e commercializzazione, determinato dalle misure di contrasto al virus. Ove, infatti, venisse meno la continuità aziendale o non si potesse proseguire l’attività, a norma dell’OIC 29 vi è obbligo di tenere conto delle mutate circostanze nell’applicazione dei principi di valutazione, contenuti nell’art. 2426 c.c. Ciò, tuttavia, non impone l’adozione dei principi di redazione con criteri liquidatori, in quanto gli eventi comportanti la cessazione della continuità aziendale non si sono manifestati nel corso dell’esercizio 2019, ma in quello successivo, ai sensi dell’OIC 9. Infatti, fino a che non si siano verificati eventi tali da compromettere i processi aziendali, l’abbandono dei criteri di funzionamento nella redazione dei bilanci non è consentito.

Fair value e principi contabili internazionali

Ancora, in materia è utile richiamare il Regolamento C.E. 1606/2002che ha, da tempo, introdotto l’obbligo di adozione dei principi IAS per la redazione dei bilanci di alcune tipologie di imprese.

Detto obbligo è stato recepito nel nostro ordinamento interno con il D.Lgs. n. 38/2005, che lo ha disciplinato limitatamente alle:

– società quotate;

– banche e intermediari finanziari soggetti a vigilanza;

– società emittenti strumenti finanziari diffusi;

– società assicurative non quotate per il bilancio consolidato;

– società assicurative quotate.

È stata, inoltre, statuita la facoltà di adozione degli stessi principi per le:

– società incluse nel consolidato di società soggette ad obbligo IAS;

– società sottoposte ad obbligo di redazione o incluse in un bilancio consolidato.

Gli adempimenti valutativi imposti in applicazione del provvedimento indicato hanno notoriamente la funzione di rendere le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio quanto più prossime a criteri di liquidabilità delle attività e passività aziendali, secondo un generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Senza scendere nel dettaglio dei processi da adottare in questi casi, è comunque importante ricordare che le applicazioni degli strumenti valutativi del fair value e del test of impairment hanno inevitabilmente un impatto sulla stima dei flussi di cassa attesi, necessariamente parametrati agli sviluppi successivi alla chiusura dell’esercizio.

Bilancio abbreviato e semplificato delle micro-imprese

Le imprese tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata o semplificata fruiscono di ampie agevolazioni redazionali.

Pur se nelle due macro categorie indicate, gli obblighi informativi sono minori, la comunicazione dei fatti intervenuti dopo la cessazione dell’esercizio deve essere in ogni caso adempiuta.

Nello specifico caso dei bilanci semplificati, occorre, perciò, esporre, a margine dello stato patrimoniale, l’indicazione dei possibili riflessi della crisi.

Assemblee di approvazione

Il tema della modalità e dei termini di svolgimento delle assemblee societarie di approvazione dei bilanci d’esercizio è stato sempre attentamente vagliato tanto dalle imprese quanto dai professionisti che le assistono.

Nel perdurare delle limitazioni alla mobilità delle persone fisiche, imposte per l’emergenza sanitaria, diventa preponderante la disamina delle criticità correlate alla partecipazione a distanza dei componenti dell’organo deliberativo, soprattutto in termini di disponibilità dei documenti indispensabili all’analisi delle voci del bilancio da approvarsi, più che per gli aspetti tecnici di gestione degli incontri.

In attesa, in queste ore, di provvedimenti del Governo che possano consentire di derogare ai termini ordinari dettati dal Codice civile in materia, si può fondatamente ritenere che sussista, senza dubbio, la possibilità di invocare ragioni legate a cause di forza maggiore per giustificare il rinvio, ad opera degli organi amministrativi, della convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci, nonché dei successivi adempimenti.

Eventi, peraltro, sicuramente marginali rispetto al protrarsi

 

Pubblicato il: 2020-03-13 10:14:43

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