Mancata approvazione del bilancio: adempimenti del revisore

Pubblicato il: 05/05/2026 – 8:00

A cura di: Revilaw e Redazione Fiscalrevisione

La mancata approvazione del bilancio nei termini di legge rappresenta un evento di particolare rilievo sotto il profilo civilistico e della governance societaria, in quanto incide direttamente sulla trasparenza informativa e sulla regolarità della gestione. Il riferimento normativo principale è l’art. 2364 c.c. (per le società per azioni) e l’art. 2478-bis c.c. (per le società a responsabilità limitata), che disciplinano i termini per l’approvazione del bilancio, generalmente fissati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, prorogabili a 180 giorni in presenza di specifiche condizioni. In tale contesto, il ruolo del revisore legale – ai sensi del D.Lgs. 39/2010 – assume particolare rilevanza, in quanto la mancata approvazione del bilancio può costituire un indicatore di criticità nella governance, nonché un possibile segnale di tensioni economico-finanziarie o di disfunzioni organizzative.

Il revisore, pur non essendo responsabile dell’approvazione del bilancio – che compete esclusivamente all’assemblea dei soci – è tenuto a monitorare la regolarità del processo di formazione e approvazione del bilancio stesso, nell’ambito delle proprie attività di revisione. La mancata approvazione nei termini può infatti riflettersi sulla possibilità di esprimere il giudizio di revisione e sulla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Gli adempimenti del revisore in caso di mancata approvazione

In presenza di una mancata approvazione del bilancio, il revisore deve innanzitutto analizzare le cause sottostanti, distinguendo tra situazioni meramente formali (ad esempio rinvii giustificati) e situazioni sostanziali, potenzialmente indicative di problematiche più gravi. È fondamentale verificare se il ritardo sia conforme alle previsioni normative e statutarie o se, al contrario, configuri una violazione degli obblighi degli amministratori.

Dal punto di vista operativo, il revisore deve:

  • documentare nelle carte di lavoro la mancata approvazione e le relative motivazioni;
  • valutare gli effetti sull’attività di revisione e sulla possibilità di esprimere il giudizio;
  • considerare eventuali impatti sulla continuità aziendale, soprattutto se il ritardo è connesso a difficoltà economico-finanziarie;
  • attivare, ove necessario, adeguati flussi informativi verso l’organo amministrativo e, se presente, verso l’organo di controllo.

Qualora la mancata approvazione si protragga o sia sintomatica di una situazione di crisi, il revisore deve valutare l’opportunità di attivare gli obblighi di segnalazione previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in presenza di fondati indizi di squilibrio aziendale.

Effetti sulla relazione di revisione

La mancata approvazione del bilancio incide direttamente sulla relazione del revisore. In assenza di un bilancio approvato, infatti, il revisore potrebbe trovarsi nell’impossibilità di esprimere un giudizio, in quanto viene meno l’oggetto stesso della revisione. In tali circostanze, è necessario valutare attentamente la situazione e adottare la forma di comunicazione più appropriata, che può includere:

  • una dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio;
  • una relazione contenente rilievi o richiami di informativa, qualora il bilancio sia stato predisposto ma non approvato;
  • eventuali comunicazioni agli organi societari per evidenziare le criticità riscontrate.

Il revisore deve inoltre considerare l’impatto sul deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, evidenziando eventuali irregolarità che possano comportare conseguenze anche sotto il profilo sanzionatorio.

Profili di responsabilità del revisore

La mancata approvazione del bilancio non comporta automaticamente una responsabilità del revisore, ma può esporlo a rischi qualora non abbia adottato un comportamento diligente e conforme ai principi professionali. In particolare, il revisore è tenuto a dimostrare di aver:

  • monitorato il rispetto dei termini di legge;
  • segnalato tempestivamente eventuali anomalie;
  • valutato gli effetti sulla propria attività e sulla continuità aziendale;
  • documentato adeguatamente le attività svolte.

In caso di omissioni o negligenze, possono emergere profili di responsabilità civile ai sensi del D.Lgs. 39/2010, soprattutto se il ritardo o la mancata approvazione del bilancio abbiano arrecato danni alla società o ai terzi. Inoltre, in presenza di situazioni di crisi non adeguatamente segnalate, il revisore potrebbe essere chiamato a rispondere anche per l’aggravamento del dissesto.

Conclusioni

La mancata approvazione del bilancio rappresenta un evento che richiede particolare attenzione da parte del revisore legale, non solo per gli effetti immediati sull’attività di revisione, ma anche per le possibili implicazioni in termini di governance e continuità aziendale. Il revisore è chiamato ad adottare un approccio proattivo, basato su analisi approfondite, tempestiva comunicazione e rigorosa documentazione delle attività svolte.

In un contesto normativo sempre più orientato alla prevenzione della crisi e alla trasparenza informativa, il ruolo del revisore si configura come un presidio fondamentale per garantire la correttezza dei processi societari e la tutela degli interessi dei soci e dei terzi. La gestione della mancata approvazione del bilancio diventa, quindi, un banco di prova significativo per la qualità e l’efficacia dell’attività di revisione.

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