In materia di revisione legale, le novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non portano sostanziali cambiamenti all’attività di controllo. Peculiare attenzione dovrà, però, essere posta alla pianificazione della revisione, per tenere conto di un possibile diverso assetto organizzativo della società, con conseguente rivalutazione dei rischi di errori significativi. Andrà, poi, considerato il rischio di frode che potrebbe generarsi in presenza di pressione sugli amministratori, intenti a migliorare la stabilità finanziaria o la redditività della società, di uno scarso approccio ai nuovi sistemi di alert e della convinzione che non si stia commettendo la frode, perchè si agisce nell’interesse della società sottraendola ad immediate procedure giudiziali o extragiudiziali di componimento della crisi.
Con l’entrata in vigore dei primi articoli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, gli amministratori sono investiti da una parte della responsabilità per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integritàdel patrimonio sociale e dall’altra del dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Il tutto anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, attivandosi, senza indugio, con l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Queste novità legislative tuttavia non devono indurre i sindaci-revisori a prestare solo da ora attenzione all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, teso altresì a monitorare la capacità di rilevare disorganizzazioni o incertezze sulla continuità aziendale.
Tutto ciò è già compreso nei loro precipui compiti di vigilanza e di controllo. Si pensi all’art. 2403 c.c. sui doveri del collegio sindacale in merito all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, oppure al principio di revisione ISA Italia 570 sulla continuità aziendale.
La novità risiede invece nell’accertare che gli amministratori siano a conoscenza delle nuove norme, magari esaminando il contenuto del verbale del consiglio di amministrazione all’uopo redatto, e che abbiano dato ad esse concreta applicazione.
Anche qui il controllo può esplicarsi con le interviste, le indagini e le ispezioni sulle direttive ricevute dalle unità operative.
In questo contesto, un’ulteriore riflessione sull’operatività dei sindaci prima e dei revisori poi è quanto mai opportuna.
Di fatti, è sufficiente ricordare che “il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni (e non solo per le S.p.a.) non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma esteso a tutta l’attività sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l’obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli articoli 2446 e 2447 c.c., la riduzione del capitale sociale” (Corte di Cassazione, sentenza n. 5 del 3 gennaio 2019) per comprendere come eventuali disfunzioni organizzative che gli amministratori andrebbero ad evidenziare oggi, in risposta alle novità legislative, avrebbero già dovute essere oggetto di attenzione e di rilevazione appunto del collegio sindacale.
Attenzione alla pianificazione della revisione
Anche in materia di revisione legale le novità legislative che incidono sulla gestione aziendale e sugli amministratori non portano sostanziali cambiamenti all’attività di controllo.
Peculiare attenzione dovrà però essere posta alla pianificazione della revisione per tenere conto di un possibile diverso assetto organizzativo della società con conseguente rivalutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa. Andrà poi considerato il rischio di frode. Quest’ultimo potrebbe generarsi perché si presenterebbero:
– la pressione sugli amministratori intenti a migliorare la stabilità finanziaria o la redditività della società,
– l’opportunità della frode per via di uno scarso approccio ai nuovi sistemi di alert e
– la giustificazione, ossia la convinzione che non si stia commettendo la frode poiché si agisce nell’interesse della società sottraendola ad immediate procedure giudiziali o extragiudiziali di componimento della crisi.
Il decreto, quando entrerà completamente in vigore, tenderà a scoraggiare questi comportamenti fraudolenti, poiché da un lato premia coloro i quali porteranno ad evidenza la crisi aziendale e dall’altro fornisce una serie di strumenti per individuare tempestivamente l’esistenza di fondati indizi della crisi stessa.