A cura della Dott.ssa Alfonsina Pisano– Team Leader & Quality Manager REVILAW S.R.L
Premessa
Molte imprese esternalizzano alcuni aspetti delle proprie attività a organizzazioni che forniscono servizi, i quali variano dallo svolgimento di uno specifico compito sotto la direzione dell’impresa alla sostituzione di intere unità o funzioni aziendali dell’impresa, come la funzione che si occupa degli adempimenti fiscali e contabili. Molti dei servizi forniti da tali organizzazioni sono parte integrante delle attività operative dell’impresa; tuttavia, tali servizi non sono tutti rilevanti ai fini della revisione contabile. Il primo problema della revisione nelle aziende di dimensione ridotta è legato alla valutazione del rischio di revisione e al sistema del controllo interno. Nelle aziende di minore dimensione capita nel 99% dei casi che l’imprenditore affida al Dottore Commercialista tutta la gestione fiscale e contabile della sua società innescando rapporti di collaborazione lavorativa per lo svolgimento delle procedure di revisione non più tra Revisore- dipendente contabile interno della società, ma tra Revisore Legale e Dottore Commercialista. Occorre dunque sensibilizzare il professionista Dottore Commercialista che segue la parte contabile e fiscale della società X, il quale dovrà rendersi totalmente collaborativo nella richiesta della documentazione del Revisore Legale, consentendo di poter svolgere l’attività di revisione senza ostacolarne le procedure, incluse le verifiche contabili periodiche.
Il primo fattore della revisione nelle aziende di dimensione ridotta è legato alla valutazione del rischio di revisione collegato al sistema del controllo interno e tale fattispecie è connessa principalmente al seguente caso particolare:
Normalmente il Commercialista, nel suo ruolo ordinario, dispone…….. mentre, il Revisore Legale pianifica, controlla e suggerisce la correzione di eventuali errori qualitativi e quantitativi. Si evince che entrambi i ruoli perseguono lo stesso obiettivo: cioè affermare che il bilancio rappresenta, ragionevolmente, in maniera veritiera e corretta, la situazione economico patrimoniale e finanziaria dell’azienda. I ruoli però differiscono nelle responsabilità, nella metodologia e nelle tecniche di approccio. Infatti il Commercialista applica i principi contabili di riferimento, mentre il Revisore adotta i principi di revisione che interpretano i corretti principi contabili di riferimento. Le sinergie tra le due figure professionali apporteranno benefici all’azienda cliente in termini di rapporto soprattutto con le banche, i migliori clienti e tutti gli stakeholder. E’ fondamentale che il Commercialista collabori con il revisore affinché l’azienda da lui seguita professionalmente continui ad esistere rispettando il principio di continuità aziendale e quindi assicurando la prosecuzione nel suo stesso interesse, della propria collaborazione professionale nella stessa. Inoltre, molti dei modelli sia di pianificazione che di procedure che usa il Revisore, sono alla base dei controlli sulle posizioni di bilancio e infatti potranno essere utilizzati dal Commercialista o dal Responsabile amministrativo, per la costruzione e l’esposizione dei dati in bilancio migliorandone la qualità dei numeri ma soprattutto dell’organizzazione interna della società cliente.
Cosa accade se il Dottore Commercialista non collabora con il revisore? Le sorti della società obbligata alla revisione legale ATTRAVERSO IL GIUDIZIO DI REVISIONE SUL BILANCIO
Qualora il Dr Commercialista si rifiuti produrre documenti probativi, colloqui trimestrali e spiegazioni contabili, senza dubbio, ad averne le conseguenze peggiori, dal mancato rapporto di collaborazione professionale – tra Dottore Commercialista e Revisore-, sarà la società oggetto di obbligo di nomina del Revisore. Le conseguenze con le banche, le società di leasing, i clienti/fornitori e tutti gli stakeholders, partono dal momento dell’emissione del giudizio sul bilancio del Revisore Legale. Infatti: il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella propria relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 qualora egli non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ai servizi prestati dal fornitore che siano rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio dell’impresa utilizzatrice. Nei peggiori dei casi, si esprimerà giudizio negativo o impossibilità di poter dare un giudizio qualora le procedure di revisione durante l’anno (e il mandato di revisione) siano costantemente ostacolati dal Dr Commercialista.
Conclusione: il rapporto Revisore Legale e Dottore Commercialista deve essere collaborativo
La rilevanza, il luogo delle verifiche, la frequenza e i solleciti dei controlli che dovrà fare il Revisore, cambia a seconda se la contabilità è tenuta interamente dal Dr Commercialista o se questo elabora solo il Bilancio e quindi le varie scadenze fiscali e di ordine appartenente al Consulente del Lavoro sono ad esempio svolte all’interno della società. Se il Commercialista registra, elabora e contabilizza le operazioni dell’impresa utilizzatrice, esiste un basso livello di controllo quotidiano tra la società e il Commercialista stesso, in quanto la società non è in grado di avere il controllo quotidiano sulla propria contabilità. La conseguenza è che la società non sarà in grado di fornire documentazione attendibile, attuale e in tempo al Revisore durante i suoi controlli. Dunque un aspetto molto importante ricade su chi deve fornire tali informazioni al revisore durante le procedure di revisione. Per prima cosa, per il Revisore, cambia il soggetto a cui si rivolgerà ogni qualvolta dovrà effettuare tutte le procedure di revisione, anche le verifiche periodiche trimestrali. Il Revisore soprattutto per le aziende di minore dimensione, proprio a causa di questa caratteristica, non fa la Revisione in azienda, ma chiederà ogni sorta di documento probativo e informazione a lui utile, al Dottore Commercialista/Consulente del Lavoro/Avvocato (quindi andrà personalmente nello studio di un collega e non più del cliente). Il Principio di revisione n. 402, si attaglia perfettamente alla situazione tipo in cui si troveranno le società destinatarie della novellata versione dell’art. 2477 c.c. Precisamente, la maggior parte di esse, proprio per le loro dimensioni minime, non gestisce al proprio interno il sistema informativo- contabile; l’informativa finanziaria e societaria è interamente prodotta presso un soggetto terzo (Dottore Commercialista, esperto contabile, CED, società di servizi e via discorrendo). Ecco la necessità di procedure differenti che coinvolgono “famiglie” di professionisti. Il fatto che un’impresa utilizzatrice esternalizzi attività avvalendosi di un fornitore di servizi non cambia la responsabilità del revisore dell’impresa utilizzatrice, prevista dai principi di revisione, di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati che forniscano una base ragionevole a supporto del proprio giudizio di revisione.
La presenza di un qualificato fornitore esterno di servizi contabili rappresenta per il revisore una grande risorsa. Con il fornitore esterno (solitamente uno Studio professionale) si ha la garanzia di “parlare un linguaggio comune”, di interfacciarsi con addetti contabili estremamente specializzati e di comprovata esperienza, tutti fattori che non è scontato trovare nei reparti amministrativi delle società di minore dimensione, ammesso che queste figure in questi ambienti meno strutturati, esistano.
Si spera che la presenza del Revisore possa essere un punto di partenza per eliminare del tutto la visione costrittiva della stessa e iniziare a pensare invece alla figura del Revisore come un modello per l’introduzione di nuovi modelli di cultura d’impresa, soprattutto pensarlo come un “collante” nei rapporti tra società cliente-banche. Il successo di questa operazione non potrà che passare per il coinvolgimento fattivo dello Studio esterno al quale la società cliente ha affidato le proprie operazioni. È importantissimo sottolineare che il Revisore rimarrà sempre tale, in virtù del principio di Indipendenza e soprattutto in rispetto della deontologia professionale nei confronti del collega Dottore Commercialista.
Questo concetto deve essere ben chiaro: il cliente sarà sempre e comunque del collega Dottore Commercialista, in quanto il Revisore ha l’UNICO compito di svolgere indipendentemente l’attività di Revisione Legale senza altri scopi, con un mandato triennale, il quale fattore temporale del mandato stesso tra l’altro, triennale (e non quindi rapporto di lavoratore dipendente) serve anche ad evitare la creazione di dipendenza lavorativa.