Dichiarativi: la sottoscrizione del revisore, le modalità e chiarimenti sulle responsabilità

Pubblicato il: 17/07/2024 – 11:31

A cura del Dott. Cambrea

La sottoscrizione delle dichiarazioni, in seguito ad una serie di approfondimenti della normativa, ha lo scopo esclusivo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione e che ha espresso un giudizio sul bilancio per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sanzioni– Si ricorda che con la Riforma dei reati tributari, è stata prevista la sola punibilità del revisore per l’omessa sottoscrizione della dichiarazione con l’applicazione della sanzione del 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione; sanzione che avrà un ammontare minimo di euro 250 e uno massimo che non ecceda l’imposta effettivamente accertata al carico del contribuente.
Per l’Agenzia delle Entrate i soggetti obbligati alla sottoscrizione delle dichiarazioni sono coloro che sottoscrivono la relazione di revisione e non il soggetto incaricato del controllo contabile. Ciò in quanto la sottoscrizione delle dichiarazioni ha lo scopo di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile. Il Documento di Ricerca Assirevi n.208 (Rivisitato a giugno 2020) ha confermato l’interpretazione indicata.
I principi esistenti in materia di presentazione, conservazione e sottoscrizione dei modelli dichiarativi vengono stabiliti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In particolare, l’art. 1 comma 5 del citato Decreto statuisce che “La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del Codice Civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, c. 5 D.Lgs. 18.12.1997, n. 417 e successive modificazioni”.
La sottoscrizione è un obbligo riguardante, dunque, tutti i soggetti aventi incarico di revisione legale, ricomprendendo quindi non soltanto il revisore unico o la società di revisione, ma anche eventualmente il sindaco unico o il collegio sindacale che svolgono attività di revisione legale e non solo di controllo contabile. I modelli dichiarativi sottoposti alla sottoscrizione obbligatoria sono:

  • modello Redditi;
  • modello Irap;
  • modello CNM (Consolidato Nazionale Mondiale);
  • modello 770 (dichiarazione come sostituto di imposta).

Fondamentale è ricordare che, come specificato con la Risoluzione n. 62/E dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2011, a dover firmare la dichiarazione sia sempre l’organo che in quel preciso anno ha sottoscritto la relazione al Bilancio.
Esempio: se io Revisore Tizio, dovessi firmare un incarico di revisione ad aprile 2023, in qualità di Revisore Legale verrà inserita la firma sul frontespizio della relativa dichiarazione, a partire dall’invio 2024 (ovvero competenza 2023). Il principio di base è quello della competenza temporale nella quale si firma l’incarico di revisione, ovvero, nel momento in cui per quell’anno, il Revisore emette giudizio sul Bilancio, firma dalla quale si evince esplicitamente la sua responsabilità.
Alla luce di quanto appena chiarito, è importante per tutti i Consulenti della società che inviino la bozza di dichiarazione almeno qualche settimana prima dell’invio ufficiale presso i canali istituzionali, così da consentire al Revisore di chiedere approfondimenti sui relativi controlli contabili e/o indagini presso la stessa governance, ed è importante che il revisore invii al rappresentante legale della società un’attestazione nella quale viene esplicitato che è responsabilità loro compilare ed inviare i dichiarativi, il conseguente inserimento di dati e che non siano a conoscenza di fatti o atti o altre circostanze che rendano necessarie o anche solo opportune rettifiche da apportare alle dichiarazioni oggetto di firma.
È importante specificare che la firma sulla dichiarazione, serve all’amministrazione finanziaria per individuare il firmatario della Relazione al Bilancio. La responsabilità del revisore permane unicamente per quanto riguarda la Relazione al bilancio. In sintesi, la firma sul frontespizio delle dichiarazioni serve solo a capire a chi comminare eventuali sanzioni per dichiarazioni infedeli.
La sottoscrizione è un adempimento strumentale al controllo, infatti il revisore competente, effettuerà in contemporanea alla sottoscrizione della dichiarazione, a campione, i controlli dovuti all’attività propria della revisione legale del bilancio da svolgere sempre con scetticismo professionale.
Dapprima si procede a verificare la correttezza dei dati inseriti nei frontespizi delle dichiarazioni per controllarne l’esattezza, il controllo si estrinseca poi nel confronto tra le scritture contabili ed i dati esposti per tutti i modelli dichiarativi citati.
Ad esempio, concernente il modello 770/2023 scadenza imposta al 31.10.2023, è opportuno effettuare per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, il confronto tra i dati risultanti dal modello 770 e quelli riportati in contabilità.
Si riporta graficamente lo spazio, all’interno del frontespizio, sul quale apporre la firma della dichiarazione e le istruzioni su come compilarlo.
Stesso controllo con identiche modalità avviene per il Modello redditi/Irap scadenza 30.11.2023.
Infine, per i modelli Redditi, Irap e CNM, è necessario analizzare il prospetto riportato in dichiarazione che riconcilia i valori civilistici con quelli fiscali per verificare l’esistenza della continuità dei valori nel corso dei vari esercizi. Infine, un dovuto chiarimento, è da fare per la Dichiarazione annuale Iva. Tale obbligo non riguarda la Dichiarazione Annuale Iva. La normativa non prevede, per il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione sul bilancio, un obbligo di sottoscrizione per la Dichiarazione annuale Iva a scopo identificativo. Per la Dichiarazione annuale Iva e per i Modelli Iva TR (trimestrali) è invece prevista la sottoscrizione del revisore, in alternativa al visto di conformità, qualora il contribuente intenda utilizzare crediti Iva in compensazione orizzontale o intenda chiederli a rimborso senza prestazione della garanzia da rilasciare in tale fattispecie. In tal caso, la firma del revisore legale nel campo del frontespizio “Sottoscrizione organo di controllo” indica l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c.2, D.lgs. n.164/1999.

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