ITALIA OGGI DEL 9.8.2021
Nelle società a responsabilità limitata il tribunale può intervenire solo in caso di mancata nomina dei sindaci o dei revisori qualora, superati i parametri, i soci non provvedano alla nomina. Il giudice, di contro non è tenuto ad intervenire sostituendo l’assemblea inerte nei casi in cui una società a responsabilità limitata tenuta alla nomina vi abbia provveduto in un primo momento ma, cessato l’incarico non abbia sostituito l’organo di controllo o il revisore. È l’interpretazione che da il Tribunale di Milano del novellato comma 5° dell’articolo 2477 c.c., recentemente modificato.
Le prossime nomine. L’ art 51-bis del dl 34/2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito che le Srl e le coop tenute all’obbligo di nominare l’organo di controllo o del revisore, ai sensi dell’art. 2477 c.c. che non vi avessero provveduto entro il 18 luglio 2020 potranno apportare le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e provvedere alle nomine dell’organo di controllo o del revisore attraverso le assemblee che approveranno i bilanci relativi al 2021 e quindi nella primavera (aprile /giugno) 2022.
Fra pochi mesi, quindi (con l’assemblea che approverà i bilanci relativi all’esercizio 2021), migliaia di Srl (stime non ufficiali evidenziano circa 1/3 delle 70.000 tenute all’obbligo) dovrebbero (salvo ulteriori proroghe) occuparsi delle relative nomine.
Qualora non vi provvedessero il nuovo articolo 2477, comma 5 c.c. precisa che alla nomina possa provvedere direttamente il tribunale, chiamato in causa da qualsiasi soggetto interessato o (ed è questa la novità introdotta dal 2019 dal d.lgs n. 14) su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
La posizione del tribunale di Milano. Sul 5° comma dell’art. 2477 c.c. si registrano le prime interpretazioni giurisprudenziali. In particolare il tribunale di Milano con sentenza del 4/1/2021 ha preso una posizione estremamente restrittiva in merito al potere di intervento sostitutivo del tribunale.
Il fatto. In una Srl nel mese di febbraio 2020 si dimette il sindaco unico, ma la società, decorso quasi un anno dalle dimissioni non provvede alla nomina di un nuovo sindaco (o revisore).
In relazione al rilevante decorso del tempo il sindaco dimissionario produce apposita istanza al tribunale ex art. 2477, penultimo comma c.c. richiedendo allo stesso di intervenire esercitando il potere sostitutivo espressamente concessogli dalla norma, al fine di nominare il nuovo organo di controllo in relazione all’inerzia assembleare.
Tale situazione, peraltro, a parere del dimissionario, produceva una sua forzosa permanenza in carica in relazione all’applicabilità dell’istituto della prorogatio, previsto per gli amministratori delle società per azioni dall’art. 2385 c.c.
La decisione del tribunale di Milano. Il tribunale non accoglieva la richiesta in commento. Secondo i giudici milanesi, infatti, nessuna disposizione normativa attribuisce al Tribunale la competenza alla nomina del sindaco (di Srl o Spa) nelle diverse ipotesi di necessità di una nuova nomina a seguito delle dimissioni del sindaco in carica.
Il potere di nomina del tribunale, secondo la decisione in commento, potrebbe esercitarsi soltanto a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio che rende obbligatorio la nomina dell’organo di controllo o il revisore, mentre non potrebbe, per contro, esercitarsi quando la Srl, dopo aver superato i limiti ed essere tenuta ad avere un organo di controllo o revisore, continui a operare in sua assenza dopo aver perduto il titolare della carica per qualsiasi causa (morte, dimissioni o decadenza).
Il tribunale, peraltro, confermando una sua storica posizione ritiene l’istituto della prorogatio, previsto dall’art. 2385 c.c. in capo agli amministratori di spa, non operi nei confronti dei sindaci non essendo previsto da alcuna specifica norma. Tale orientamento è costantemente seguito dal Registro delle imprese di Milano, con conseguente iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c. della cessazione dei sindaci dalla carica per dimissioni una volta che le stesse siano state comunicate alla società, a prescindere dalla intervenuta sostituzione. In senso conforme le nuove norme di comportamento del collegio sindacale ma contra Cass. 29719/2019 e n. 9416/2017.
Ma Torino afferma più poteri al giudice. Di avviso radicalmente opposto rispetto al Tribunale di Milano risulta il parere del tribunale di Torino (Trib. Torino, 10/12/2019).
Secondo la Corte sabauda, infatti, la sussistenza del potere vicario del Tribunale si determinerebbe non solo nel caso in cui sorga per la prima volta la necessità di nominare un organo di controllo (fattispecie espressamente contemplata dell’art. 2477, 5° comma, c.c.) e l’assemblea non vi abbia provveduto entro 30 giorni bensì in tutti i casi in cui vi sia necessità di supplire all’inerzia dell’assemblea nella nomina dell’organo che sia venuto meno per qualsiasi causa (nel caso di specie per l’intervenuta decadenza dalla carica).
A riguardo nella decisione si precisa che: «lo scopo della legge consiste nell’assicurare e rendere davvero cogente la nomina dell’organo di controllo/revisore nella Sr nei casi in cui essa è obbligatoria per legge – e sia pure nel solo caso, statisticamente più ricorrente, del superamento dei limiti dimensionali – evitando che la Srl operi in assenza di controllo per trascuratezza o per consapevole determinazione dell’assemblea dei soci. La previsione è coerente con questa ratio, attribuendo al tribunale il potere di nomina su richiesta di qualsiasi “interessato” e a seguito del dlgs 14/19 anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Su questa premessa, ritiene il Collegio che non vi sia ragion sufficiente per distinguere, e trattare diversamente, il caso in cui è espressamente ammessa la nomina giudiziaria – passaggio dal regime di facoltatività a quello di obbligatorietà per effetto del superamento dei limiti dimensionali – e quello non regolato – la Srl dopo il superamento dei limiti opera in assenza di organo di controllo o revisore -, poiché in entrambi i casi resta vulnerato lo scopo della legge».
Conclusioni. Se l’interpretazione del tribunale di Milano appare sicuramente più vicina al dettato letterale della norma, una interpretazione teleologica, cioè maggiormente orientata alle finalità che il legislatore voleva probabilmente perseguire, lascia preferire l’esegesi che fornisce il tribunale di Torino.
Se la lettura dei giudici lombardi andrà a consolidarsi, infatti, si determinerebbe il rischio che non venga perseguito il fine ultimo della norma e cioè quello di rendere cogente la nomina dell’organo di controllo, o del revisore in tutte le Srl di media e grande dimensione.
Basterebbe, infatti, da parte delle società non rinnovare l’organo di controllo o il revisore, dopo la prima nomina per rendere sostanzialmente inefficaci le previsioni dell’art. 2477, comma 5 c.c.