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Ricerca e sviluppo: certificazione contabile obbligatoria per il credito maturato nel 2018

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:09

Credito d’imposta R&S, certificazione della documentazione contabile per tutti: la legge di Bilancio 2019 ha esteso l’obbligo della certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche alle imprese con bilancio certificato, prima esonerate. Se, in precedenza, il mancato rilascio della certificazione nei termini di legge, costituendo una violazione di natura formale, non inficiava il diritto al bonus, ora l’utilizzabilità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è espressamente subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Il nuovo regime si applica già al credito d’imposta maturato nel 2018, che dovrà dunque essere soggetto agli obblighi di certificazione dal 2019.

 
La legge di Bilancio 2019 ha apportato rilevanti modifiche al regime del credito d’impostaper attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013.
Più in particolare, e già con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’art. 1, comma 70, lettera f), della legge di Bilancio 2019 ha esteso l’obbligo di “certificazione della documentazione contabile” anche alle imprese con bilancio certificato, in precedenza esonerate.

Certificazione dei costi

L’estensione della certificazione dei costi che danno diritto al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo riguarda tutti i beneficiari dell’agevolazione, sia le imprese soggette per legge al controllo legale dei conti, sia le imprese non soggette a tale obbligo.
In merito al riconoscimento del credito d’imposta, la nuova disciplina prevede, infatti, che “l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non sia presente, la certificazione potrà essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, i costi per adempiere all’obbligo di “certificazione della documentazione contabile” sono riconosciuti in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro.
Rispetto al previgente comma 11 dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013, non viene più fatto riferimento al “collegio sindacale” o al “professionista iscritto nel registro dei Revisori legali”, bensì tout court al “soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
In altre parole, il legislatore ha voluto “consolidare” nella nozione di “soggetto incaricato della revisione legale dei conti” i singoli revisori, le società di revisione ed il collegio sindacale, o il sindaco unico, ove però incaricati pure della revisione legale dei conti.

Nuovi termini per la certificazione e decorrenza

Prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019, era necessario allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, che doveva essere conservata, esibita unitamente al bilancio in caso di verifica, e sottoscritta entro la data di approvazione dello stesso ovvero, per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (così la circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 e la Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017). Il mancato rilascio della certificazione della documentazione contabile nei suddetti termini, pur non inficiando il diritto al credito di imposta, costituiva una violazione di natura formale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, con l’applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro.
La legge di Bilancio 2019, nel modificare il comma 8 dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013, ha invece previsto la espressa subordinazione dell’utilizzabilità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile.
Il nuovo regime si applica già al credito d’imposta maturato nel 2018, che dovrà dunque essere soggetto agli obblighi di certificazione dal 2019. Vale sottolineare che il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le “spese ammissibili” sono sostenute.
In merito alla corretta valenza della “certificazione della documentazione contabile”, il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019, ha stabilito che in sede di rilascio della certificazione non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti alcuna valutazione di carattere tecnico, in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa, dovendosi questi limitare ad accertare l’effettivo sostenimento delle “spese ammissibili” e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Il nuovo obbligo della relazione tecnica
L’art. 1, comma 70, lettera g), della legge di Bilancio 2019, ha pure introdotto il nuovo comma 11-bis dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013, il quale prevede, per le imprese beneficiarie del credito d’imposta, l’onere di redigere e conservare una relazione tecnica per ogni progetto o sotto progetto, illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo.
Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del relativo responsabile aziendale o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione in parola deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.
Restano validi gli obblighi formali e documentali a carico delle imprese, previsti dal D.M. 27 maggio 2015.
Come detto, le suddette modifiche introdotte dalla “legge di Bilancio 2019” si applicano già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie di cui all’art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

 

Pubblicato il: 2019-07-30 07:03:41

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