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Revisione Contabile e Crisi d’impresa: IL DSCR – Debt Service Coverage Ratio

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:09

Il Debt Service Coverage Ratio, DSCR, in italiano rapporto di copertura del servizio del debito possiamo definirlo come un indice natura prettamente finanziaria che si sostanzia nel rapporto tra, al numeratore, i flussi di cassa prodotti da un’azienda in un determinato periodo di tempo che può essere di un anno, 6 mesi, e, al denominatore, i debiti finanziari  che, sempre in quel lasso temporale, l’azienda deve sostenere.  

Tale rapporto deve essere almeno pari a 1, se è inferiore significa che la cassa prodotta dalla gestione operativa della azienda non è sufficiente a sostenere il pagamento del debito di natura finanziaria della stessa.  

IMPORTANZA E AMBITI DI APPLICAZIONE

  • L’ ambito bancario

Un piccolo cenno al fatto che il DSCR ha assunto particolare importanza in ambito bancario poiché è uno dei tanti indici, tra i più significativi, che gli istituti di credito devono elaborare ed analizzare nell’ambito della valutazione del merito creditizio di una azienda in applicazione del principio contabile IFRS9.

Mi limito, in questa sede, a riportare che gli istituti di credito sono molto spesso più esigenti, in termini di risultato del rapporto, rispetto a quanto previsto dalla normativa sulla crisi di impresa. Infatti, mentre quest’ultima si accontenta, diciamo dell’indice minimo di 1, gli istituti di credito pretendono valori spesso superiori anche al 1,1  / 1,2.

  • L’ ambito Crisi d’impresa

Concentrando l’attenzione sull’oggetto specifico del presente contributo andiamo a vedere come il DSCR impatta nella disciplina del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n° 14 del 12 gennaio 2019.

E’ l’articolo 13 del suddetto decreto legislativo che al comma 1 prevede quali siano gli indicatori della crisi ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, … rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi.

Tra gli altri indici di allerta, che non saranno oggetto di trattazione nel presente elaborato, il più significativo è sicuramente il DSCR ovvero, come recita sempre l’art. 13 comma 1 quell’indice che misura la sostenibilità dell’indebitamento (finanziario, composto da capitale e interessi) con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare.

Possiamo innanzitutto rilevare che il DSCR da monitorare è di natura prospettica, guarda infatti ai prossimi 6 mesi, da qui la necessità oramai inderogabile per tutte le aziende, indistintamente, di fare una attenta pianificazione finanziaria.

Come sappiamo, l’art. 13 comma 2 del citato Decreto Legislativo n° 14/2019 ha assegnato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il compito di elaborare, con cadenza almeno triennale, gli indici di allerta della crisi che dovranno essere avallati dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Consiglio Nazionale, in un proprio documento denominato appunto “Gli indici di allerta”  dell’ottobre 2019, ha reso pubblici tali indici di allerta, in tutto 7, che tuttavia, ad oggi, non hanno ancora ricevuto il benestare del MISE, introducendo un sistema di applicazione degli stessi che potremmo definire gerarchico.

Gerarchico, nel senso che vanno applicati in sequenza, a step:

Primo step:    Controllo del Patrimonio Netto: se di valore negativo o al di sotto del limite di legge, siamo ovviamente già in presenza di un segnale di allarme. Se invece è positivo o comunque entro i limiti di legge, si passa allora al secondo step.

Secondo step:          Esame del DSCR:     

– se maggiore o pari a 1 siamo in assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi;     

se minore di 1 siamo in presenza  di una ragionevole presunzione dello stato di crisi.

Qualora il Patrimonio Netto sia positivo ed entro i limiti di legge, e il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, allora, dice il documento elaborato dal Consiglio Nazionale, si passa ad applicare e adottare gli altri 5 indici, che hanno soglie diverse a seconda del settore di attività dell’azienda.

COME SI CALCOLA IL DSCR

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha previsto 2 metodi di calcolo del DSCR, che sinteticamente possiamo individuare così:

1)    Da budget di tesoreria a 6 mesi;

2)    Da rendiconto finanziario prospettico redatto secondo lo schema OIC 10;

Andiamo ad analizzarli.

DSCR derivato da budget di tesoreria a 6 mesi

Alla base deve esserci, ovviamente, un budget di cassa  in cui vengono espresse tutte le entrate e le uscite di liquidità previste nei 6 mesi successivi; ecco come si sviluppa il calcolo del rapporto:

Numeratore:    + Giacenze iniziali di cassa  + Entrate liquidità (lordo IVA) – Uscite liquidità (lordo IVA)                                                                             ________________________________________________________________________             

Denominatore:              Uscite contrattuali per rimborso debiti finanziari, quota capitale, prossimi 6 mesi

Alcune precisazioni

– per debiti finanziari da inserire al denominatore si intendono sia quelli verso banche che altri finanziatori;                                                                                                                                                                                                                                                

– le uscite per eventuali contratti di leasing si mettono solo al numeratore (al lordo IVA);                                                                                                                                                                                                                                                                               

– al numeratore si possono inserire al 100% gli affidamenti di cassa a revoca         

 al numeratore attenzione al saldo algebrico, mese per mese, tra portafoglio presentato e anticipato al sbf e la maturazione di quello presentato in mesi precedenti, il saldo potrebbe essere positivo (+ entrate) o negativo (-entrate);

DSCR derivante da rendiconto finanziario prospettico redatto secondo lo schema OIC 10

Al fine dell’applicazione del presente metodo di calcolo del DSCR, è indispensabile che sia stato predisposto un business plan dall’azienda di riferimento dal quale estrapolare il rendiconto finanziario redatto secondo lo schema OIC 10.

Senza entrare nel merito di costruzione del rendiconto finanziario secondo i dettami dell’OIC 10, possiamo rappresentare il calcolo dell’indice DSCR come segue:

Numeratore:

+ Disponibilità liquide iniziali

+ FCFO – Free cash flow from operations previsto nei prossimi 6 mesi dato dalla seguente sommatoria 

   +/- flussi di cassa da attività operativa  (OIC 10 § da 26 a 31)

   +/- flussi di cassa da ciclo investimenti (OIC 10 § da 32 a 37)

 + Linee di credito disponibili nei prossimi 6 mesi                                                  

 N.B.

 NON concorrono al calcolo dei flussi operativi:

–         gli arretrati per debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto o è oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù delle rateazioni e delle dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;

–        gli arretrati per debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia*.

Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

Denominatore:

+ pagamenti previsti per capitale ed interessi del debito finanziario nei 6 mesi successivi

+ debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto o è oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù delle rateazioni e delle dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi.

+ debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia*.

+  debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

*È fisiologico un pagamento differito rispetto al termine contrattuale quando risultino confermate tutte le seguenti condizioni:

 i) non comporti reazione da parte del fornitore mediante azioni volte alla riscossione o alla pretesa degli interessi moratori;

ii) il fornitore prosegua regolarmente le forniture (senza condizionarle a pagamenti a pronti delle forniture);

iii) la gestione della supply chain (catena della fornitura)  intervenga senza interruzioni.

Per completezza di informazione, il documento elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al vaglio della approvazione del MISE, pur non dando precise indicazioni circa le modalità di calcolo del DSCR, prevede anche una terza ipotesi di calcolo dello stesso che tuttavia, personalmente, non ritengo granché valida  e atta a rendere un risultato attendibile in quanto pone al numeratore una grandezza di natura economica e non finanziaria. 

CONCLUSIONI E RIFLESSIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA REVISIONE CONTABILE

Abbiamo dunque visto le modalità di calcolo del DSCR previste nel documento elaborato dal CNDCEC già richiamato, e l’importanza che detto indice ricopre nel valutare o meno la sussistenza di ragionevoli presunzioni di sussistenza dello stato di crisi. Personalmente ritengo l’approccio basato sul budget di cassa a 6 mesi il più “performante” in termini di attendibilità del risultato in quanto basato sì, su dati prospettici, ma molto realistici; a differenza di quanto proposto dal CNDCEC, tuttavia, al denominatore del calcolo inserirei anche gli interessi passivi e non solo la quota capitale dei debiti finanziari. Ritengo invece non semplice la redazione di un rendiconto finanziario prospettico a 6 mesi.

Come detto, l’utilizzo del DSCR è ammesso solo nel caso in cui gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti a base dell’analisi dell’indice. Il Consiglio Nazionale, sempre nel già citato documento, indica all’organo di controllo di seguire i dettami forniti dal Principio Internazionale sugli Incarichi di Assurance ISAE 3400 “L’esame della informativa finanziaria prospettica”,  al fine di sviluppare e mettere in atto le tecniche e le procedure atte a valutare l’affidabilità dei dati assunti a base del calcolo del DSCR, seppur riadattandoli alla situazione specifica della azienda oggetto di revisione.

La scelta circa la periodicità della verifica di detto indice, che non può essere sicuramente annuale, sta un po’ alla sensibilità dell’organo di controllo in base alla tipologia e alla situazione economico / finanziaria dell’azienda oggetto di revisione. Per cui ritengo sia opportuno un controllo con cadenza almeno trimestrale nelle situazioni più critiche, e almeno semestrale nelle situazioni ritenute più “tranquille”.   

Ritengo che un’azienda, anche se non di grandi dimensioni, oggi debba dotarsi di strumenti di pianificazione finanziaria, non solo per eventuali esigenze legate alla revisione contabile ma anche e soprattutto per sé stessa, per monitorare che la direzione intrapresa sia quella corretta o se invece siano necessari degli accorgimenti e, aspetto non secondario, per l’accesso al credito. Gli istituti di credito valutano e valuteranno sempre di più il merito creditizio richiedendo dati prospettici, a differenza di quanto avveniva fino a non molto tempo fa, quando le valutazioni si basavano su dati storici.

L’azienda che, come si suol dire, “naviga a vista” è pericolosa, non solo per l’organo di revisione ma anche e soprattutto per la sua stessa sopravvivenza. L’organo di revisione dovrà pertanto porre particolare attenzione, a mio parere già nella fase antecedente all’accettazione dell’incarico, nel verificare se e come l’azienda faccia pianificazione finanziaria, e conseguentemente se la stessa sia in grado di produrre attendibili dati e strumenti (budget di cassa, business plan) per un corretto e attendibile calcolo del DSCR.

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Pubblicato il: 2020-04-09 04:46:51

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