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Prime analisi della Bozza di Decreto del 6 Aprile 2020 – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza all’01/09/2021

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:10

 

La bozza di Decreto discusso durante il Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020, dedica un apposito articolo al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. Viene stabilito che all’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2»

 A tal proposito si ricorda che già il documento pubblicato dal CNDCEC “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” posticipa operativamente l’utilizzo degli indicatori della crisi, e sottolinea la permanenza di uno strumento operativo e regolarizzatore fondamentale per chi si occupa di Revisione. In sostanza si rileva la persistenza e l’utilità dell’applicazione dei Principi di Revisione ISA Italia anziché gli indicatori e gli indici della crisi.

 Il sopracitato documento infatti, tempestivamente precisa che le attività di vigilanza e le procedure di revisione in tema di continuità aziendale, in questo particolare contesto emergenziale, andranno svolte avendo a riferimento i principi di comportamento del collegio sindacale vigenti e il principio di revisione (ISA Italia) 570, mentre non saranno applicate le disposizioni contenute nel Codice della crisi (D. Lgs. n.14/2019) riguardanti gli indicatori e gli indici della crisi.

 Infine, all’opposto di quanto su descritto, non vi è nessuna proroga per la nomina dei sindaci e revisori e permangono le norme di cui al comma 2 dell’art. 389 del d.lgs. 14, nonché quelle in tema di Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure (artt. 356 e 357 del d.lgs. 14) e principalmente le disposizioni di riforma del codice civile (assetti organizzativi societari, modifiche alla governance delle S.r.l., responsabilità degli amministratori , nomina degli organi di controllo e così via).

 LE MOTIVAZIONI DEL RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

La società  Revilaw s.r.l  certa che i Principi di Revisione ISA Italia rappresentassero le fondamenta da cui partire per poter espletare correttamente, indipendentemente e diligentemente, gli incarichi professionali, si è da sempre impegnata a studiare in maniera approfondita lo stretto connubio che da Marzo 2019 c’è tra Crisi d’impresa e Revisione Legale. Pertanto anche in questa fase particolare per l’Italia, Revilaw s.r.l. continua a trasmettere formazione specifica ai partecipanti del Patto Rete Revilaw.

 L’attuale emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19 sta provocando a livello sostanzialmente planetario effetti economici gravissimi. Dalla Relazione Illustrativa contenuta nella Bozza del Decreto, emerge una attenta analisi del perché non è utile adesso, l’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019.

 In siffatto quadro macroeconomico l’opportunità di disporre il rinvio integrale dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) appare evidenziata da una nutrita serie di considerazioni.

 La prima si riferisce a quella che costituisce la novità più rilevante del Codice, e cioè il sistema delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese. Il sistema dell’allerta, infatti, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità.

 In una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

 La seconda si riferisce allo scopo di fondo del Codice, cioè operare nell’ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come extrema ratio, cui ricorrere in assenza di concrete alternative.

 Risulta tuttavia evidente che in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo.

 La terza si collega alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo.

 Risulta, quindi, opportuno che l’attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da rassicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine.

 La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno, allorquando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche perchè saranno state attuate – a livello nazionale ed internazionale – tutte quelle misure (si pensi solo alla revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di massiccio incremento delle sofferenze, necessiteranno di un’adeguata rivalutazione, ma si pensi anche ad una revisione complessiva degli indici economici) che appaiono necessarie perché il Codice possa operare con concrete possibilità di successo.

 Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all’approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice, come eventualmente modificato dal Decreto Correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.

 In aggiunta, viene ritenuto che l’originaria data di entrata in vigore del Codice, collocata a metà del mese di agosto, potesse presentare concreti problemi applicativi, considerato che la stessa sarebbe caduta in un periodo in cui gli uffici giudiziari hanno una ridotta operatività anche nelle sezioni specializzate, e si è quindi optato per collocare l’entrata in vigore alla cessazione della c.d. sospensione feriale, quando si assiste alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.

 Da ultimo, si sottolinea che il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

 Continuità aziendale: precisazioni della bozza di decreto del 6 aprile 2020 sui principi di redazione dei Bilanci

 A causa dell’emergenza sanitaria, per l’approvazione dei Bilanci si rende necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile.

 L’intendo quindi è quello di far conservare ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

 La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.

 Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

 

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Pubblicato il: 2020-04-07 16:20:51

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