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Organi di controllo societari e Codice della Crisi d’Impresa

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:09

Il 16 dicembre 2019 è passato e, in teoria, le nomine degli Organi di Controllo o del Revisore Legale nelle Società a Responsabilità Limitata tenute al nuovo adempimento avrebbero dovuto trovare il loro compimento.

Ricordiamo che il nuovo obbligo nasce a seguito della modifica dell’art. 2477 del Codice Civile, modifica intervenuta in prima battuta ad opera dell’art. 379 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – per brevità CCII) e successivamente in forza del “Decreto Sblocca Cantieri” D.L. 32/2019 convertito nella L. 55/2019.

 Limiti attuali – Brevemente, può essere utile richiamare alla memoria i limiti quantitativi che, a normativa vigente, se superati per due anni consecutivi impongono la nomina dell’organo di controllo o del revisore:

  • Attivo di Stato Patrimoniale: 4 milioni
  • Ricavi delle Vendite: 4 milioni
  • Dipendenti occupati in media nell’esercizio: 20

Si ricorda che è sufficiente il superamento anche solo di uno dei suddetti parametri per imporre la nomina.

 Adeguato assetto organizzativo – Il CCII ha posto particolare enfasi, come si capirà, sull’importanza di prevenire e curare tempestivamente la crisi dell’impresa al fine di ridurre al minimo le ipotesi in cui essa sfoci nella ben più grave situazione dell’insolvenza.

Il Legislatore ha chiaramente individuato in un assetto organizzativo adeguato e nel costante monitoraggio delle grandezze aziendali le leve sulle quali agire al fine di far emergere con la massima tempestività situazioni che, se non gestite, sfocerebbero nella patologia tipica dell’insolvenza.

Il secondo comma dell’art. 2806 del cod. civ., come variato dal comma 375 del CCII, pone un dovere inderogabile a carico dell’imprenditore collettivo, ovvero l’obbligo di …”istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

L’imprenditore individuale non deve pensare di non essere toccato dall’interesse del Legislatore ad avere un tessuto economico composto da imprese attente a porre in essere processi di monitoraggio costante: l’art. 3 c.1 del CCII recita infatti che anche “…l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.”

 Ruolo dell’Organo di Controllo o del Revisore – È di tutta evidenza che il CCII vede nell’Organo di Controllo, se presente, o nel Revisore Legale due attori fondamentali posti a presidio della continuità dell’impresa.

L’art. 14 dell CCII, già al comma 1, prevede che “Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio finanziario, e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.”

Già le sole poche righe che precedono portano con sé una pluralità di compiti/azioni posti a carico dell’Organo di Controllo, del Revisore Legale o della Società di Revisione, compiti ed azioni che se non adempiuti nel migliore dei modi possono generare una rilevante responsabilità professionale, specie (e soprattutto) qualora la Società dovesse approdare ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell’insolvenza.

 I diversi compiti dell’Organo di Controllo e del Revisore – L’obiettivo comune è quello di presidiare, con ottiche e gradi di pervasività diversi, la gestione dell’impresa al fine di garantire la continuità.

Il Collegio Sindacale, o il Sindaco Unico, anche prima dell’introduzione del CCII, avevano compiti di vigilanza come recita l’art. 2403 del cod. civ.: “Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.” Con l’approvazione del nuovo CCII si è voluta accentuare la necessità che il controllo avvenga quasi in via preventiva, affinché fenomeni di inadeguatezza dell’assetto organizzativo o di assenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario vengano individuati per tempo, così da prevenire possibili situazioni di crisi e di successiva insolvenza.

Il Revisore Legale, invece, vede normati i propri compiti dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010. Egli esprime un giudizio sul bilancio d’esercizio attraverso la propria relazione accompagnatoria dello stesso, nonché verifica la regolare tenuta delle contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione. Centrale è anche l’espressione del giudizio sulla continuità, giudizio che è proprio dell’organo che svolge la funzione di revisione legale. Pur con compiti e funzioni diversi rispetto al Collegio Sindacale, il Revisore ha in comune l’obbligo di vigilare e di segnalare la presenza di eventuali segnali di crisi aziendale, a mente dell’art. 14 del CCII appena commentato.

 

La complessità delle attività che tanto il Collegio Sindacale/Sindaco Unico quanto il Revisore Legale dovranno porre in essere necessitano di specifici approfondimenti di analisi che avremo modo di effettuare in prossimi contributi, in vista della decorrenza degli obblighi di segnalazione attualmente fissata per il prossimo 14 agosto 2020, ma che dovrebbe essere oggetto di proroga al prossimo 15 febbraio 2021.

 

 

 

 

 

Pubblicato il: 2020-01-15 09:28:13

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