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L’individuazione e la valutazione del rischio nelle nano imprese

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:10

Dal punto di vista economico aziendale, le nano imprese possono essere definite come quelle società che non soltanto presentano tutti i tratti caratteristici delle aziende minori individuate dai principi internazionali di revisione, ma in molti casi, li esasperano e li accentuano, e con essi gli effetti che si producono sulla revisione legale in termini di procedure di identificazione e valutazione del rischio e di procedure di risposta del rischio.

Sembra opportuno ricordare che le nano imprese redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile. Infatti, se le società sono obbligate alla revisione legale in forza dell’articolo 2477 del codice civile, ma allo stesso tempo soddisfano i requisiti del citato articolo 2435-bis, il bilancio da revisionare non sarà in forma ordinaria bensì in forma ridotta.

L’identificazione e la valutazione del rischio – Il CNDCEC nel documento “la revisione legale nelle nano imprese”, pubblicato a gennaio 2020, si sofferma sull’identificazione e la valutazione del rischio, chiarendo in primis che l’attività di pianificazione della revisione sostanzialmente, può essere distinta in due fasi:

  • la definizione della strategia generale di revisione;
  • l’elaborazione di un piano di revisione.

Nella revisione delle nano imprese, di particolare interesse è la fase volta all’identificazione e la valutazione del rischio, fasi sequenziali poiché l’identificazione del rischio precede, in senso logico, la loro valutazione.
Difatti, il revisore deve pianificare le attività conseguenti sulla base del rischio di errori residui che rappresentano i rischi intrinseci che permangono dopo aver considerato i controlli interni finalizzati ad attenuarli.
Sul punto, viene affermato che il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione deriva da due componenti, ossia:

  • il rischio intrinseco, il quale rappresenta l’eventualità che un’asserzione relativa ad una classe di operazione, un saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo;
  • il rischio di controllo, il quale rappresenta l’eventualità che un errore, che potrebbe riguardare un’asserzione, un saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto o individuato e corretto in modo tempestivo dal controllo interno dell’impresa.

L’individuazione del rischio, quindi, deve avvenire mediante un processo che si sviluppa in due momenti. Nel primo momento, è effettuata la valutazione del rischio intrinseco, nel secondo si analizza il rischio di controllo. Al termine di tale procedura, sarà possibile individuare il rischio residuo di errore con riferimento al bilancio nel suo complesso o con riferimento alle singole asserzioni.

È chiaro che il revisore, per poter svolgere al meglio le succitate fasi, deve acquisire una conoscenza dell’impresa, mediante la raccolta di informazioni interne ed esterne alla stessa, al fine di poter procedere alla valutazione dei rischi. Di particolare importanza, è riuscire a valutare la probabilità che un errore si verifichi in conseguenza del rischio, nonché quantificare l’effetto monetario che genererebbe se il rischio si manifestasse.

Sul punto, il CNDCEC, ha individuato una metrica qualitativa che attribuisce alla probabilità e all’impatto tre valori, alto; moderato e basso.
I rischi che presentano un livello di probabilità e di impatto “alto”, sono definiti alla luce degli ISA Italia, “significant risk”. Tali rischi sono valutati a prescindere da eventuali controlli finalizzati ad attenuarli, poiché si assume che nelle nano imprese il rischio di controllo sia sempre elevato, non potendo fare affidamento sul sistema di controllo interno.

In merito a quanto suddetto, sembra evidente che il revisore, non potendo fare affidamento sul sistema di controllo interno, valuti il rischio di controllo elevato o massimo e, pertanto, preferisce implementare maggiori procedure di validità in alternativa alle procedure di conformità.

 

Pubblicato il: 2020-01-23 14:42:56

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