Per il giudizio del revisore al bilancio d’esercizio è necessario acquisire l’attestazione scritta della direzione societaria. Tale documento, recita il principio di revisione ISA Italia 580 ,“deve” essere espressamente richiesto dai revisori immediatamente prima di esprimere il loro giudizio sul bilancio dell’esercizio.
La richiesta deve essere indirizzata agli amministratori della società che dovranno indicare nel documento tutta una serie di elementi relativi alle loro responsabilità, scelte, valutazioni e ai comportamenti tenuti nella redazione del bilancio.
Le attestazioni scritte della direzione sono un documento che il revisore non può non richiedere e ottenere. I principi di revisione non gli lasciano scampo: “il revisore deve” richiedere alla direzione un’attestazione scritta, recita il citato Isa Italia 580, individuando così in tale documento di supporto una carta di lavoro che il revisore legale è obbligato ad acquisire. Il principio di revisione ammonisce tuttavia il revisore circa il fatto che il rilascio di attestazioni scritte degli amministratori della società non influisce in alcun modo né sulla natura, né sull’estensione degli altri elementi probativi che egli deve acquisire per verificare il corretto adempimento della direzione ai propri obblighi o in merito a specifiche asserzioni. Per i principi di revisione, quindi, le attestazioni della direzione al bilancio d’esercizio costituiscono elementi necessari ma non sufficienti per l’attività del revisore.
Dal punto di vista operativo, tenuto conto della quantità e qualità di richieste che compongono la lettera di attestazione, va da sé che debba essere sottoscritta da chi è posto al vertice dell’amministrazione aziendale e come tale si assume le responsabilità del bilancio d’esercizio. Anche la data della lettera di attestazione è un aspetto che il revisore non deve sottovalutare: è importante infatti che sia il più possibile ravvicinata alla data della relazione di revisione, in modo di assicurare che sia resa nei confronti di un bilancio non più suscettibile di alcuna ulteriore modifica o integrazione.
Nella prassi italiana, soprattutto nelle ipotesi di revisione legale affidata al collegio sindacale, l’utilizzo delle lettere di attestazione stenta ad affermarsi, nonostante debba essere necessariamente acquisita.
In vista dei futuri controlli di qualità sull’attività dei revisori legali previsti dal D.Lgs. 39/2010 è quindi auspicabile che la richiesta e l’ottenimento di tale attestazione diventi una regola da seguire sempre e comunque. È possibile che i vertici aziendali, chiamati alla sottoscrizione della lettera di attestazione possano mostrare resistenze o difficoltà nel comprendere il motivo di una tale richiesta del revisore, visto anche il contenuto delle dichiarazioni che vengono in tale contesto chiamati a sottoscrivere e fare proprie. Di fronte a tali rimostranze il revisore dovrà semplicemente spiegare agli amministratori che la sottoscrizione della lettera di attestazione, non aggiunge alcuna responsabilità ulteriore rispetto a quelle già previste a loro carico dalla legge e dai principi contabili che presiedono la redazione del bilancio d’esercizio.
Se nonostante le spiegazioni fornite, la direzione restasse ferma nel rifiuto alla sottoscrizione della lettera di attestazione, tale comportamento dovrebbe allora indurre nel revisore il dubbio circa l’integrità dei redattori del bilancio, al punto da valutare l’impossibilità di esprimere un giudizio.
Pubblicato il: 2019-07-19 17:44:37