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La revisione dei bilanci intermedi: il principio ISRE 2410

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:09

L’attività di Revisione Legale non si esaurisce solo nella Revisione obbligatoria del Bilancio. Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad un eco persistente concernente la Revisione obbligatoria, ma è opportuno far conoscere altri utilizzi, meritevoli di tutela, dell’attività di Revisione.

Le attività di Revisione hanno mille sfaccettature e possono essere richieste a seconda dello scopo che la società vuole attribuire al proprio Bilancio.

Infatti, al Revisore può essere richiesto di svolgere la Revisione di un Bilancio intermedio, in ottica ad esempio di acquisizione della stessa società o semplicemente per esplicito incarico di revisione contabile limitata del bilancio intermedio di un cliente per il quale già svolge la revisione contabile completa.

Normativa di riferimento

È opportuno sin da subito fare una dovuta precisazione:

–       La revisione limitata del bilancio intermedio è svolta in accordo con il principio di revisione internazionale “ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity” nei casi in cui la società di revisione abbia anche l’incarico di revisione legale del bilancio;

–       Nei casi in cui, invece, la società di revisione incaricata della revisione limitata del bilancio non abbia un incarico di revisione contabile sul bilancio annuale, il lavoro dovrà essere svolto in accordo con il principio di revisione internazionale “ISRE 2400Engagements to Review Historical Financial Statements”.

In questo contributo tratteremo il caso in cui la società di revisione abbia anche l’incarico di revisione legale del bilancio utilizzando così il Principio di revisione internazionale ISRE 2410.

La finalità

La finalità di un incarico di review è quella di consentire al revisore di confermare che, sulla base delle procedure svolte (dalle quali non si ottengono tutte le evidenze probative che sarebbero richieste in un audit), nulla è giunto alla sua attenzione da fargli ritenere che il bilancio non sia stato predisposto, in tutti gli aspetti significativi, in accordo con il “framework” di informativa finanziaria di riferimento. Tale conclusione si definisce “negative Assurance”

Indipendenza e scetticismo professionale rimangono principi inamovibili e accompagnano il Revisore durante la propria attività a prescindere dalla finalità che il cliente vuole attribuire al Bilancio.

Inoltre, gli elementi del controllo della qualità pertinenti per lo specifico incarico includono le responsabilità apicali per la qualità dell’incarico, i principi etici, l’accettazione e il mantenimento dei rapporti con il cliente e degli specifici incarichi, l’assegnazione dei team degli incarichi, lo svolgimento dell’incarico e il monitoraggio.

L’obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio intermedio

Il Revisore svolge indagini, procedure di analisi comparativa e altre procedure di revisione contabile limitata, allo scopo di ridurre a un livello moderato il rischio di esprimere una conclusione inappropriata qualora il bilancio intermedio sia significativamente errato.

L’obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio intermedio è significativamente diverso da quello della revisione contabile completa condotta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA).

La revisione contabile limitata del bilancio intermedio non permette di acquisire elementi in base ai quali esprimere un giudizio se tale bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, o sia rappresentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

La revisione contabile limitata, a differenza della revisione contabile completa, non è configurata al fine di acquisire un’assurance ragionevole che il bilancio intermedio non contenga errori significativi.

La revisione contabile limitata consiste nello svolgimento di indagini, prevalentemente presso i responsabili degli aspetti finanziari e contabili, di procedure di analisi comparativa e di altre procedure di revisione contabile limitata. La revisione contabile limitata può portare all’attenzione del revisore elementi significativi che riguardano il bilancio intermedio, ma non fornisce tutte le evidenze che sarebbero necessarie in un incarico di revisione contabile completa.

Lettera di incarico

Il revisore deve concordare con il cliente:

–       i termini dell’incarico

–       in forma scritta (lettera di incarico)

La lettera di incarico deve includere i punti chiave del lavoro e deve servire come base per la pianificazione del lavoro da parte del revisore. Deve inoltre chiarire, in modo da evitare ogni possibile malinteso, i limiti del lavoro di review rispetto ad una revisione completa (audit) ed il fatto che la relazione che verrà emessa non rappresenta una relazione di revisione (audit opinion).

Attestazioni della direzione nella Revisione dei Bilanci intermedi

Il revisore ottiene attestazioni aggiuntive, a seconda delle circostanze, in relazione ad aspetti specifici dell’attività svolta dall’impresa o del suo settore.

Il revisore deve ottenere un’attestazione scritta da parte della direzione in merito al fatto che:

a) la direzione riconosce la propria responsabilità per la configurazione e la messa in atto del controllo interno al fine di prevenire ed individuare frodi ed errori;

b) il bilancio intermedio è redatto e presentato in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;

c) la direzione ritiene che gli effetti degli errori non corretti cumulati dal revisore durante la revisione contabile limitata non siano significativi, né singolarmente né nel loro insieme, ai fini del bilancio intermedio nel suo complesso.

d) la direzione ha comunicato al revisore tutti i fatti significativi riguardanti eventuali frodi o sospette frodi ad essa note che potrebbero aver coinvolto l’impresa;

e) la direzione ha comunicato al revisore i risultati della propria valutazione del rischio che il bilancio intermedio possa contenere errori significativi dovuti a frodi;

f) la direzione ha comunicato al revisore tutti i casi noti di non conformità, effettiva o possibile, a leggi e regolamenti i cui effetti sono da considerare nella redazione del bilancio intermedio;

g) la direzione ha comunicato al revisore tutti gli eventi significativi verificatisi successivamente alla data di riferimento del bilancio e fino alla data della relazione di revisione contabile limitata, che possono rendere necessaria una rettifica o informativa nel bilancio intermedio.

Conclusione: cenni generali sulla Relazione del revisore sul bilancio intermedio

La relazione sulla review deve includere:

–       un riferimento all’ISRE 2410 o, se applicabili, a norme o regolamenti; 

–       una dichiarazione che chiarisca che una review si basa principalmente su colloqui e su procedure di analisi comparativa

–       una dichiarazione che, sulla base del lavoro svolto, nulla è giunto all’attenzione del revisore che faccia ritenere che il bilancio non sia conforme al framework di riferimento e non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della società oggetto della review per l’esercizio in esame.

 

Si approfondiranno nei prossimi contributi, le fattispecie inerente il contenuto della Relazione finale del Revisore, sia in caso di conclusione con modifica, sia senza modifica.

Pubblicato il: 2020-07-31 12:12:07

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