Il 16 Dicembre è l’unico, ufficiale ed improrogabile termine per la nomina dell’organo di controllo (Collegio Sindacale, Sindaco Unico con funzione di revisione legale) oppure nomina del Revisore Legale, per tutte quelle società che superano i parametri soglia ufficializzati ed imposti, per legge, nel D.L Sblocca Cantieri.
Fintanto che il Ministero non ufficializzi lo slittamento degli effetti della nomina del Revisore, non vi è alcuna proroga del termine imposto per Legge. Ad oggi infatti, permane l’unico obbligo di legge, già noto da nove mesi: la nomina deve essere conclusa entro il 16.12.2019.
Durante le ultime settimane, sono numerosi i tentativi atti ad evitare l’obbligo di una norma già in essere da Marzo 2019, la quale chiaramente impone, senza facoltà di adempimenti, il tempo massimo dei nove mesi per potersi adeguare al D.lgs. 14/2019, tempistica che termina esattamente il 16 dicembre 2019.
Molteplici sono gli sforzi, le interpretazioni, le clausole rievocate con differimento degli effetti del ruolo del Revisore Legale, per eludere siffatto obbligo, il quale si ricorda, che essendo tale deve essere adempiuto entro i limiti imposti per legge, al contrario, sono previste sanzioni pecuniarie di notevole importanza.
Differendo i termini di nomina, si ha una dispersione del vero significato del Codice della Crisi d’impresa ovvero: consentire alle imprese in momentanea difficoltà, di ristrutturarsi in una fase precoce per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività.
Le sanzioni – La mancata convocazione assembleare individuerebbe, in capo agli amministratori la sanzione amministrativa che spazia in un range, ai sensi dell’art. 2631 comma 1, c.c., da un minimo di euro 1.032 a un massimo di euro 6.197, sanzioni oblazionabili tra l’altro, ai sensi dell’ex art. 16 della L. 689/1981.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 689/1981, spetterebbe sanare suddetta sanzione a ciascun componente del CdA, infatti: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
Non si può differire ad un obbligo di legge – Se si potesse differire ad un obbligo di Legge verrebbe meno l’identità e la forza che la Legge stessa impone.
Considerata la nomina ufficiale coincidente con la fine dell’anno, è di comune accordo che, il Revisore è tenuto a esprimere un giudizio di un bilancio inerente una annualità nella quale sono rinvenibili accadimenti passati, da lui non controllati in quanto ancora non era il professionista incaricato a inizio anno, e conseguentemente non autorizzati.
Alla luce di questa enorme responsabilità che avrà il Revisore, nel verbale di assemblea all’interno del quale sarà decisa la nomina di un revisore legale iscritto all’interno del registro dei revisori detenuto dal MEF, entro e non oltre il 16.12.2019, si può prevedere che il revisore potrebbe accettare l’incarico con riserva, nonché osservando accuratamente, se l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato e dunque funzionale alla sua accettazione dell’incarico.
In realtà il Revisore, servendosi dell’istituto della riserva dell’accettazione dell’incarico, effettuerà tutte le fasi preliminari che caratterizzano il lavoro di revisione prima dell’accettazione, consueta, di un incarico.
In questa fase, è basilare assorbire già una sufficiente conoscenza: degli amministratori e delle proprie responsabilità sul bilancio e sul controllo interno collegato all’informativa finanziaria; della tipologia di controllo interno della società; del livello di adeguatezza dell’assetto organizzativo-amministrativo e contabile; dell’etica dell’imprenditore; della contezza del bilancio della società in termini di voci significative e di potenziali rischi.
In effetti il Revisore legale, effettuando le verifiche preliminari, al fine di basare un giudizio professionale attendibile e veritiero sul bilancio, sta già svolgendo una parte rilevante del proprio ruolo professionale.
Posto che per obblighi di legge, è vincolato a fornire un giudizio professionale, il revisore ha facoltà di accettare con riserva al fine di verificare diligentemente tutto l’anno nel quale non ha potuto vigilare.
Questa fase, deve essere svolta meticolosamente anche perché, si ricorda, vi sono i controlli di qualità sul lavoro del Revisore i quali nel 2019 non vedranno applicate sanzioni, ma si avvieranno comunque da suddetta annualità, a prescindere dall’applicazione o meno delle sanzioni piene. Pertanto la nomina del Revisore Legale deve necessariamente coincidere con il vero lavoro che deve fare il revisore sul Bilancio.
Il Codice della Crisi d’Impresa, prima ancora della modifica dei parametri, implicava sia la verifica entro il 16 settembre di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle rispettive società, sia l’adeguamento di statuti e atti costitutivi, delle società sottoposte alla nomina obbligatoria del revisore, con una tempistica piuttosto ampia ancor prima dell’avvicinarsi della scadenza del 16 dicembre 2019.
Analizzando scrupolosamente la tempistica inerente la nomina obbligatoria del Revisore, il termine ultimo è il 16 Dicembre, ma in realtà già da Aprile, si invitava, ripetutamente, ad uniformare gli statuti e atti costitutivi laddove non fossero in linea con il Codice della Crisi d’Impresa. Di contro, in merito alle nomine da effettuare ad Aprile si consigliava cautela in quanto si stava lavorando sui parametri soglia delle rispettive società.
Dette raccomandazioni, sono state fonte di eventi realmente accaduti, pertanto si invita a rispettare anche adesso, il termine imposto per legge, il quale ad oggi non è stato smentito da alcun Ministero, individuabile esclusivamente nella data del 16.12.2019.
Si precisa che la riserva dell’accettazione dell’incarico serve unicamente al Revisore legale per controllare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, prima di esprimere un giudizio professionale sul bilancio coincidente con l’anno di nomina.
L’adeguamento dello statuto e la convocazione dell’assemblea per la nomina del Revisore Legale – Avendo provveduto all’adeguamento dello statuto e dell’atto costitutivo, le nuove società obbligate all’organo di controllo dovranno tempestivamente convocare apposita assemblea e provvedere alla nomina del Revisore.
La nomina dovrà, poi, essere depositata entro i termini di legge al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio in cui risulta iscritta la società. In caso di omessa nomina da parte della società, l’organo di controllo sarà designato dal Tribunale, su richiesta di ogni interessato o su (obbligatoria) segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Si prevedono dettagliate misure atte alla verifica di tale adempimento da parte dei referenti degli uffici del Registro delle Imprese, con lo scopo di verificare se tale adempimento è stato espletato dalle società interessate, al fine di poter avere la contezza di una tempestiva segnalazione al tribunale in caso di mancata nomina dell’organo di controllo, con conseguente attivazione.
Tali procedure, prevedibili dai rispettivi uffici del Registro delle Imprese, saranno finalizzate anche per una maggiore tutela nei confronti dei rispettivi referenti degli Uffici, in caso di potenziali azioni di responsabilità nei loro confronti.
In definitiva, per eventuale slittamento della nomina del revisore, occorre attendere unicamente indicazioni da parte del Ministero.
Pubblicato il: 2019-12-02 15:54:43