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La continuità aziendale, il bilancio 2019 e l’emergenza sanitaria

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:09

Sono l’articolo 2427 e il Principio Contabile OIC 29 che dispongono l’obbligo di rilevare in bilancio, entro la formazione dello stesso, i fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, se rilevanti e a seconda dell’impatto sull’equilibrio finanziario ed economico, soprattutto nei casi in cui siano di diretto interesse per la continuità aziendale. Certamente la crisi generata dall’emergenza sanitaria COVID19, rientra tra questi

Il DPCM “Cura Italia” (DL 18/2020), con l’articolo 106, ha posto a disposizione delle società (essendone una facoltà) la possibilità di approvare i propri bilanci dell’esercizio 2019 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno 2020). Salvo potenziali ulteriori modifiche, stando alle attuali notizie che circolano, questa situazione potrà generare la necessità di formare i bilanci prima di una ripresa delle attività o, comunque, prima di un ritorno alla ordinarietà.

L’emergenza sanitaria, pur dichiarata ufficialmente in una ufficiale dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020, ha iniziato a prendere progressivamente corpo con una progressiva estensione territoriale da circa metà febbraio, per alcune zone, e a livello nazionale dai primi di marzo.

Pertanto, si tratta di “fatti intervenuti dopo la chiusura di bilancio” (prendendo a riferimento la casistica più frequente del 31.12) perfettamente rientranti in quanto richiamato dall’articolo 2427, comma 1, numero 22 quater, del Codice civile (“la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”) e dal Principio Contabile OIC 29 che, appunto a conferma, di tale disposizione, ne descrive l’attuazione.

Il Principio Contabile richiamato individua (fornendo degli esempi) tre tipologie di “fatti intervenuti”:

  1. fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio – “Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”;
  2. fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio – “Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo”.
  3. fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale – “Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale”.

Inoltre, il Principio Contabile citato specifica che:

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”.

Sulla base delle caratteristiche dell’emergenza sanitaria e sulla base delle norme e disposizioni che sono intervenute per regolarla in termini economici, le società stanno affrontando l’impatto, sia in termini economici, sia in termini finanziari, un impatto che da potenzialmente momentaneo si sta rivelando continuativo, appunto.

Questo ha generato (senza che sia ancora terminato) un impatto anche su quanto previsto all’articolo 2423 bis del Codice Civile il quale, nell’elencare i principi da osservare nella redazione del bilancio, chiarisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.

I provvedimenti emanati dal legislatore hanno generato, da un lato imprese che hanno potuto continuare ad operare senza interruzione dell’attività, altre che hanno attivato delle conversioni rispetto ad attività principali, altre ancora sono rimaste operative, ma con attività ridotte ed altre ancora che non hanno potuto far altro che sospendere la loro attività. In tutto questo ventaglio, si pongono, inoltre, le singole situazioni soggettive in termini finanziari, cioè, in termini di solidità finanziaria che tali società avevano già prima dell’emergenza sanitaria.

Le aziende pienamente operative e che non hanno, di fatto, dovuto subire impatti “rilevanti” sulle loro attività, potranno esporre nella Nota Integrativa (sia per la forma ordinaria, sia per l’abbreviata) una descrizione dell’impatto e della gestione dell’emergenza sanitaria. Pur dovendo segnalare l’assenza dell’obbligo di redazione della Nota Integrativa per le Microimprese, si ritiene che anche per tali società sia opportuno, ma anche prudente, fornire una descrizione dei fatti intervenuti.

La situazione si complica per quelle società che hanno dovuto cessare la loro attività oppure mantenerla ma con “regimi” assolutamente ridotti, società per le quali potrebbe essere stato messa a rischio la continuità aziendale. Seppur, ad oggi, l’emergenza possa essere quantificabile in circa 45 giorni per alcune società e in circa 30 giorni per altre, il tema, che in parte già si pone, potrebbe essere certamente più vasto nel caso in cui la situazione di emergenza dovesse perdurare. Fermo rimanendo l’attuale termine in proroga per l’approvazione del bilancio, in tale situazione l’organo amministrativo potrebbe dover redigere il bilancio 2019 in condizioni di non attività o parziale attività e, comunque, in condizioni ad alto livello di incognita rispetto alle situazioni normali.

E’ in questo caso che la condizione di salute finanziaria risulta essere, se non determinante, certamente importante per una valutazione rispetto alla continuità aziendale.

Si tratta, sempre confermando una impossibile o difficile previsione data dall’incertezza dei tempi che tale emergenza sta generando, di una valutazione tutt’altro che facile in quanto l’organo amministrativo dovrebbe avere la certezza di superare l’impatto dato dalla sospensione dell’attività oppure prendere in considerazione, in forma più prudente, se la continuità aziendale potrebbe venir meno.

Il Principio Contabile OIC 29, come riportato in precedenza, specifica che “Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale”.

In sostanza ci troveremmo innanzi alla necessità, tenendo conto dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, di modificare i valori di bilancio, per rilevare l’impatto della perdita della continuità aziendale sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

 

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Pubblicato il: 2020-04-06 04:54:02

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