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La continuità aziendale e la rilevanza della Nota Integrativa

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:10

La continuità aziendale è un aspetto sostanziale ai fini della predisposizione del bilancio d’esercizio e dell’attività di revisione dello stesso. La dimensione e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze della sua attività nonché il grado di influenza di fattori esterni, sono elementi che si riflettono sulla valutazione circa l’esito di eventi o circostanze.

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Qualsiasi previsione si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene enunciata la valutazione, in quanto eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti, che se fossero stati manifestati al momento della formulazione avrebbero potuto essere invece ragguardevoli.

Il revisore, durante la fase di pianificazione, di svolgimento delle procedure di revisione e di valutazione dei risultati, deve sempre tener conto del presupposto della continuità aziendale da parte della Direzione Aziendale. A tal proposito, si ricorda che il Principio ISA Italia 570 è un indispensabile punto di riferimento per il revisore chiamato a valutare il bilancio di esercizio nell’ottica di prosecuzione dell’attività.

La responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’esatto utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, e di concludere, se vi sia una incertezza significativa riguardo la capacità dell’impresa, di continuare ad operare nell’ottica di un’entità in funzionamento.

In base al presupposto della continuità aziendale, un’impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. Siffatto principio presume che i valori iscritti in bilancio siano vagliati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porre l’azienda in liquidazione o di cessare l’attività.

Si può asserire che uno dei maggiori attori del bilancio è l’OIC 11, il quale viene ideato tenendo conto della continuità aziendale. È necessario evidenziare che la crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità; ciò nonostante, in questa condizione, tutti i criteri che abbracciano la redazione del bilancio vanno applicati con estrema cautela.

In tema di bilancio, rimane invariato il concetto secondo il quale la valutazione delle voci deve essere generata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

Allorché l’utilizzo della continuità aziendale risulti appropriato, le attività e le passività devono essere contabilizzate in relazione alla realizzazione delle proprie attività e alla capacità di far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale. Al fine di eseguire il precitato obiettivo, nella redazione del bilancio d’esercizio, è indispensabile rispettare i seguenti postulati:

a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Qualora gli amministratori intravedessero “significative incertezze” in merito alla capacità dell’azienda di permanere nelle condizioni suddette, essi in Nota integrativa devono fornire in modo chiaro, le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze. Nella Nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche le ragioni che qualificano tali incertezze “significative” ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale.

Comprensibilmente, il revisore non può avere la capacità di predire eventi o circostanze future che possano pregiudicare il presupposto della continuità aziendale. L’assenza di riferimento al presupposto della continuità aziendale nella relazione di revisione, difatti, non deve essere intesa come garanzia sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento. Di contro, il revisore è responsabile quando valuta l’adeguatezza dell’utilizzo del presupposto di continuità da parte della Direzione aziendale e l’esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa sulla continuità tali da richiedere adeguata informativa in nota integrativa.

 

Pubblicato il: 2019-10-08 16:56:50

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