Con il termine procedure di analisi comparativa si intendono:
a) Le valutazioni dell’informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura.
b) L’indagine sulle fluttuazioni o sulle relazioni identificate che non sono coerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono dai valori attesi per un importo significativo.
I principi di revisione che trattano il tema in oggetto sono principalmente l’ISA Italia 520, principio che tratta dell’utilizzo da parte del revisore delle procedure di analisi comparativa; l’ISA Italia 315, principio che tratta dell’utilizzo delle procedure di analisi comparativa ai fini dell’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera e dunque come procedure di valutazione del rischio, e l’ISA (Italia) 330, tale principio include regole e linee guida sulla natura, sulla tempistica e sull’estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati.
Quali sono le finalità delle procedure di analisi comparativa? Le procedure di analisi comparativa possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
a) Come procedure per la valutazione dei rischi
Tali procedure sono utili al fine di ottenere una comprensione dell’impresa e del suo contesto, possono porre in rilievo aspetti di cui il revisore non era a conoscenza e possono quindi essere utili a valutare i rischi di errori significativi al fine di definire la natura, la tempistica e l’estensione delle
procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati.
b) Come procedure di validità
Quando il loro utilizzo può risultare più efficace ed efficiente per ridurre il rischio di errori significativi a livello di asserzioni. Le procedure di validità possono consistere in verifiche di dettaglio, procedure di analisi comparativa o in una combinazione di entrambe. La decisione in merito a quali procedure di revisione svolgere è basata sul giudizio professionale del revisore.
c) Come procedure di riesame generale del bilancio al termine della revisione
Definire e svolgere procedure di analisi comparativa in prossimità del completamento della revisione contabile che aiutino il revisore nella formazione di una conclusione complessiva in merito al fatto se il bilancio sia coerente con la propria comprensione dell’impresa
Queste attività vengono svolte durante l’intero processo di revisione.
Le procedure di analisi comparativa includono il confronto tra le informazioni finanziarie dell’impresa ed altre informazioni quali:
Le procedure di analisi comparativa includono anche la considerazione di relazioni quali:
Per svolgere le procedure di analisi comparativa è possibile utilizzare diversi metodi. Tali metodi variano dall’effettuazione di semplici confronti allo svolgimento di analisi complesse mediante l’utilizzo di tecniche statistiche avanzate. Le procedure di analisi comparativa possono essere applicate ai bilanci consolidati, alle componenti e a singoli elementi delle informazioni.
Gli obiettivi del revisore sono:
Le procedure di validità a livello di asserzioni possono consistere in verifiche di dettaglio, in procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità o in una combinazione di entrambe. La decisione in merito a quali procedure di revisione svolgere, inclusa quella se avvalersi di procedure di analisi comparativa, è basata sul giudizio professionale del revisore in merito all’efficacia e all’efficienza attesa delle procedure di revisione utilizzabili al fine di ridurre il rischio di revisione a livello di asserzioni ad un livello accettabilmente basso.
Nel definire e svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità singolarmente o in combinazione con altre verifiche di dettaglio, il revisore deve:
Le procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, risultano particolarmente adatte in circostanze caratterizzate da grandi volumi di operazioni che tendono ad essere prevedibili nel tempo.
Come ad esempio, se l’impresa ha un numero noto di dipendenti a retribuzione fissa nel corso del periodo amministrativo, il revisore può utilizzare tali dati per stimare il costo totale del lavoro per tale periodo con un elevato grado di accuratezza, riducendo la necessità di svolgere verifiche di dettaglio sulle retribuzioni. Ed ancora, l’utilizzo di procedure di analisi comparativa per la quantificazione della previsione relativa al totale proventi derivanti dalla locazione di un fabbricato suddiviso in appartamenti, tenendo conto dei canoni di locazione di un fabbricato, del numero degli appartamenti e della percentuale degli appartamenti non locati.
La determinazione dell’idoneità di particolari procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità è influenzata dalla natura dell’asserzione e dalla valutazione da parte del revisore del rischio di errori significativi. Per esempio, se i controlli sull’elaborazione degli ordini di vendita sono carenti, per le asserzioni relative ai crediti il revisore può fare più affidamento sulle verifiche di dettaglio che sulle procedure di analisi comparativa.
Particolari procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità possono altresì essere considerate idonee se sulla medesima asserzione vengono svolte verifiche di dettaglio. Per esempio, nell’acquisire elementi probativi in merito all’asserzione relativa alla valutazione dei saldi dei crediti, il revisore può applicare le procedure di analisi comparativa con riferimento all’anzianità dei crediti scaduti verso clienti in aggiunta allo svolgimento di verifiche di dettaglio sugli incassi successivi al fine di determinare la recuperabilità dei crediti.
Inoltre in alcune circostanze è opportuno valutare una combinazione di tali procedure con verifiche di dettaglio (es. analisi comparativa dei crediti scaduti unitamente a verifiche di dettaglio sugli incassi successivi).
L’attendibilità dei dati è influenzata dalla loro fonte e dalla loro natura e dipende dalle circostanze in cui essi sono acquisiti. Di conseguenza, nello stabilire se i dati sono attendibili ai fini della definizione di procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, sono pertinenti i seguenti aspetti:
a) la fonte delle informazioni disponibili. Per esempio, le informazioni possono essere più attendibili se sono acquisite da fonti indipendenti esterne all’impresa;
b) la comparabilità delle informazioni disponibili. Per esempio, può essere necessario integrare i dati generali di settore per renderli comparabili con quelli di un’impresa che produce e vende prodotti specialistici;
c) la natura e la pertinenza delle informazioni disponibili. Per esempio, se i budget sono stati predisposti come risultati attesi piuttosto che come obiettivi da raggiungere;
d) i controlli sulla predisposizione delle informazioni configurati per assicurarne la completezza, l’accuratezza e la validità. Per esempio, i controlli sulla predisposizione, il riesame e l’aggiornamento dei budget.
Il revisore può considerare di verificare l’efficacia operativa degli eventuali controlli sulla predisposizione da parte dell’impresa delle informazioni utilizzate dal revisore per lo svolgimento di procedure di analisi comparativa in risposta ai rischi identificati e valutati.
Quando tali controlli sono efficaci, il revisore ha solitamente maggior fiducia nell’attendibilità delle informazioni e, conseguentemente, nei risultati delle procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità
Gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione del revisore se l’aspettativa possa essere determinata in modo sufficientemente preciso da identificare un errore che, insieme ad altri errori, può rendere il bilancio significativamente errato, includono:
a) il grado di accuratezza con il quale possono essere previsti i risultati attesi derivanti dall’applicazione di procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità. Per esempio, il revisore può attendersi maggiore coerenza confrontando i margini di profitto lordo di più periodi, piuttosto che le spese discrezionali, quali le spese di ricerca o pubblicitarie;
b) il livello al quale le informazioni possono essere disaggregate. Per esempio, le procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità possono essere più efficaci se applicate alle informazioni finanziarie relative a singoli settori di un’attività aziendale o a bilanci delle componenti di un’impresa diversificata, piuttosto che al bilancio dell’impresa nel suo complesso;
c) la disponibilità delle informazioni, sia finanziarie che di altra natura.
La determinazione da parte del revisore dell’ammontare dello scostamento rispetto a quanto atteso che può essere accettato senza lo svolgimento di ulteriori indagini dipende dalla significatività e dalla coerenza con il livello di sicurezza desiderato, tenendo conto della possibilità che un errore, singolarmente o insieme ad altri errori, possa rendere il bilancio significativamente errato.
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 richiede al revisore di acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta è la propria valutazione del rischio.
Di conseguenza, aumentando il rischio identificato e valutato, diminuisce l’ammontare
dello scostamento ritenuto accettabile senza lo svolgimento di indagini al fine di raggiungere il livello desiderato di elementi probativi persuasivi.
Le conclusioni tratte dai risultati delle procedure di analisi comparativa definite e svolte servono a supportare le conclusioni formatesi nel corso della revisione di singole componenti o di
singoli elementi del bilancio. Ciò aiuta il revisore a trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.
I risultati di tali procedure di analisi comparativa possono identificare un rischio di errore significativo non identificato in precedenza. In tali circostanze, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 richiede al revisore di riconsiderare la propria valutazione dei rischi di errori significativi e di modificare di conseguenza le procedure di revisione pianificate in risposta ai rischi identificati e valutati
Se le procedure di analisi comparativa svolte in conformità al presente principio di revisione identificano fluttuazioni o relazioni che non sono coerenti con altre informazioni pertinenti ovvero si discostano dai valori attesi per un ammontare significativo, il revisore deve indagare le ragioni di tali scostamenti mediante:
Il revisore, infine, può svolgere indagini presso la direzione sulla disponibilità e sull’attendibilità delle informazioni necessarie per applicare procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, nonché sui risultati di tali procedure di analisi comparativa eventualmente svolte dall’impresa. L’utilizzo di dati comparativi predisposti dalla direzione può risultare efficace a condizione che il revisore ritenga che tali dati siano predisposti
Pubblicato il: 2020-03-30 09:36:14