Il D.lgs n.38/2019 avete ad oggetto il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha posto una netta differenza tra stato di crisi e insolvenza, considerando la prima come “una probabilità di futura insolvenza”, mentre la seconda come uno stato nel quale ormai non sia più possibile soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Naturalmente tra lo stato di crisi e l’insolvenza ci sono degli stadi di evoluzione che la dottrina ha ben evidenziati:
• Incubazione: che rappresenta la fase inziale nella quale è possibile intravedere i primi fenomeni di inefficienza rilevabili solo internamente all’azienda;
• Maturazione: nella quale cominciano ad essere intaccate le risorse aziendali come la cassa ed il patrimonio. A questo punto sono evidenti anche i primi segnali all’esterno come difficoltà a tenere il passo nei pagamenti alle dovute scadenze;
• Crisi conclamata: nella quale sono ormai gravi gli squilibri finanziari accompagnati da una forte ripercussione della fiducia degli stakeholder;
• Insolvenza reversibile: nella quale il superamento della crisi potrà attuarsi solo con appositi piani di intevento da parte della direzione ed una valutazione critica da parte degli organi di vigilanza e con l’ntervento di professionalità esterne in materia;
• Insolvenza conclamata: il punto di non ritorno…con conseguente ricorso a istituti di composizione o liquidazione giudiziale.
E’ evidente che fino all’insolvenza irreversibile la società ha sicuramente la possibilità o meglio l’opportunità di modificare la situazione in cui è venuta a cadere; la sopravvivenza sarà legata ad un mix di elementi ben ponderato e legato alla professionalità della direzione aziendale, alla valutazione critica e costruttiva degli organi di vigilanza, il tutto supportato da professionalità specialistiche in materia.
Nelle vari fasi di questo dramma crescente per l’impresa, ad essere tenuto sotto costante osservazione, è la verifica del presupposto di continuità aziendale riportato dall’ISA Italia 570 che detta anche i principali campanelli di allarme che possono minarlo. Sicuramente la situazione di emergenza che stiamo vivendo ha creato incertezze significative relative ad eventi e circostanze che potrebbero mettere in discussione la capacità della società di mantenere il presupposto. Un elemento quindi che il revisore dovrà sicuramente valutare ai fini della continuità, sarà la situazione pregressa dell’impresa, in quanto poca preoccupazione potrà destare un impresa che navigava in condizioni ottimali e che adesso potrebbe affacciarsi in una fase di incubazione comunque reversibile e momentanea, altra caso se ci si trovasse in una società che navigava già in una situazione di crisi conclamata. Su tale filone si riallinea l’art.7 dal Decreto Liquidità (D.L. 08/04/2020 n.23) che ha stabilito che, per neutralizzare gli effetti della crisi economica dovuta al COVID-19, ha consentito alla imprese, che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservarla nella redazione dei bilanci in corso nel 2020 ed escludendo quindi quelle che si trovavano ante-covid-19 già in una situazione di perdita di continuità, tutto ciò limitamente ai bilanci chiusi e non ancora approvati alla data del 23/02/2020. La norma aveva scatenato la corsa,da parte degli amministratore, ad approvare i bilanci al più presto, valutando a loro vantaggio anche quanto riportato dall‘OIC29 che regola gli eventi successivi e stabilisce che gli amministratori debbano utilizzare tutte le informazioni di cui siano a conoscenza fino alla data di redazione del progetto di bilancio, ovvero al più tardi, alla data di approvazione dello stesso. Sulla base di questo assunto un bilancio approvato prima avrebbe meno dati ed informazioni rispetto ad uno predisposto al 28 giugno che potrebbe, sulla base delle ulteriori informazioni fornite, non avere più i presupposti di continuità. Alla luce di tutto ciò, se problemi non dovrebbero destarne quelle società il cui going concert non è stato intaccato e quelle che invece lo avevano già perso, il problema potrebbe porsi per la zona grigia, ovvero per quelle società al limite del possesso del presupposto, nel caso in cui dovessero essere travolte da nuovi fatti e circostanze. In questa situazione il revisore dovrà quindi prestare particolare attenzione, nel valutare non solo la situazione
pregressa della società ma, tenendo conto dell’ ISA Italia 560, valutare l’impatto che eventuali informazioni ed fatti successivi all’approvazione del bilancio potrebbero avere sul requisito della continuità di quelle società già in difficoltà ante-COVID-19. Utile sarà quindi ottenere dalla direzione e valutare, sia dal punto qualitativo che quantitativo, informazioni e documenti forniti particolarmente impattanti sulla continuità come: business plan, cash flow prospettici ma anche impairment test. Coinvogliare poi le informazioni ricevute nella relazione di revisione al fine di giustificare al meglio la scelta finale del revisore, tenendo sempre a mente che purtroppo del domani non c’è certezza…e che soprattutto il suo è un lavoro a posteriori basato su un rischio naturale che si cerca di ridurre al minimo possibile.
Pubblicato il: 2020-04-20 07:22:23