Tra le varie disposizioni previste dal D.L.18/2020, il legislatore ha emanato una disposizione fortemente attesa dalle società e che la Rete Revilaw ha segnalato sin dal 5 marzo con appello a tutti gli organismi e istituzioni di prodigarsi nel chiedere il prolungamento dei termini per l’approvazione dei bilanci 2019. Successivamente i Commercialisti hanno espresso medesimo auspicio e i Notai hanno fatto espresso richiamo alle possibilità tecniche per lo svolgimento di riunioni a distanza.
L’art.106 del D.L.18/2020 (in calce) interviene, di fatto, su ambedue i fronti e prevede specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci nell’ambito delle società di capitali e, nello specifico, seppur non solamente, in riferimento alle assemblee per l’approvazione del bilancio.
Pur dovendo considerare il recente annuncio circa possibili prolungamenti delle disposizioni restringenti riguardo alla mobilitazione di persone e alla chiusura di uffici pubblici e attività autonome, attualmente le disposizioni sono certamente applicabili alle assemblee che saranno convocate entro il 31.07.2020.
Duplici le finalità del provvedimento:
Termini per l’approvazione dei bilanci
Le società potranno (facoltà) convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio annuale entro un termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Tale disposizione, indipendentemente dalla previsione statutaria e dalle condizioni che ne consentono la proroga (eventualmente presenti), consente di operare in deroga a quanto disposto dagli articoli 2364, comma 2 (Spa), e 2478-bis, cod.civ. (Srl), che prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Essendo una facoltà, le società potranno, comunque, procedere nel rispetto dei termini ordinari, comunque vigenti.
Dalla norma non emerge neanche l’effettiva necessità della canonica riunione del CdA da eseguirsi entro la fine del mese di marzo per la formazioje del bilancio, così, come, anche la necessità di specificare i motivi per il suddetto rinvio, ritenendo gli stessi impliciti per la situazione.
Lo svolgimento delle assemblee e delle riunioni di altri organi societari
Per quanto riguarda la seconda finalità di cui sopra (ma anche per fornire uno strumento utile ad evitare potenziali assemblee deserte), le società di capitali (cooperative comprese), potranno adottare le modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) da poter svolgersi anche adottando strumenti di telecomunicazione (anche in deroga a disposizioni statutarie).
Le modalità, o l’impossibilità di adozione di tali strumenti, dovrà comunque essere riportata nell’avviso di convocazione.
Altra importante considerazione è quella che giunge dalla Massima n.187 del Consiglio Notarile di Milano con la quale è stato precisato che nelle assemblee “virtuali” non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente, del Segretario o del Notaio, determinando, così, un’ulteriore deroga a quanto frequentemente riscontrabile in molti statuti.
La già citata Massima n.187 del Consiglio Notarile di Milano, inoltre, fa anche riferimento all’art.1, comma 1, lett.q), D.P.C.M.8 marzo 2020, e specifica che, oltre che per le assemblee, anche i consigli di amministrazione possono essere svolti regolarmente tramite collegamento dei partecipanti in video o audio conferenza. E’ consivisibile, quindi, l’estensione di tali regole alle riunioni di qualsiasi organo sociale: Consiglio di Amministrazione, comitati consiliari, collegio sindacale, etc..
Decisioni dei soci di Srl tramite consultazione scritta o consenso scritto
Il decreto dedica anche una specifica disposizione nei confronti delle Srl. In alternativa alla riunione assembleare “fisica”, con presenza, ma anche a quella “virtuale”, con strumenti tecnologici, le Srl possono adottare la consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto. Anche in questo caso, indipendentemente da contrarie previsioni statutarie o normative e indipendentemente dal fatto che all’ordine del giorno sia prevista l’approvazione del bilancio, tale disposizione è applicabile anche, ad esempio, a modifiche statutarie e a tutti gli altri argomenti che possono essere posti all’ordine del giorno.
Altre disposizioni
Il D.L., infine, prevede anche disposizioni per le assemblee delle società quotate in borsa, ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici.
Il testo
DL 18/2020 – Articolo 106 – Deroghe per l’approvazione dei bilanci
In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e non più 120 giorni.
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Limitatamente alla Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies, D.Lgs. 58/1998.
Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.
Pubblicato il: 2020-03-19 17:46:41