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Analisi del Marchio, croce e delizia per l’azienda….

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:10

Il Marchio è un simbolo che negli anni ha fatto la fortuna ed il core business di molte aziende… allo stesso tempo il suo accostamento ad alcune imprese ha portato ad innumerevoli  esiti negativi e disastri per molte…  

Tale segno distintivo assieme ad altri elementi intangibili, viene delineato come quel particolare tipo di immobilizzazione immateriale che sia individualmente identificabile e caratterizzato da diritti giuridicamente tutelati.

In passato il trasferimento del marchio poteva essere effettuato solo nell’ambito di una più generale cessione di azienda o di ramo di azienda. Tale vincolo, di cessione congiunta, è stato eliminato con D. Lgs. N. 480 del 4/12/1992 e, pertanto, il marchio è oggi autonomamente cedibile.

In base all’art. 2573 attualmente vigente “il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”.

Condizione essenziale perché il marchio goda di tutela giuridica e possa formare oggetto di trasferimento è che esso sia registrato.

Definizione e funzioni del marchio

Come noto, marchio, ditta ed insegna rappresentano i tre segni distintivi dell’impresa. La ditta identifica l’imprenditore e la sua impresa (il nome commerciale), l’insegna identifica l’azienda, in particolare le sue sedi, ed il marchio identifica uno o più, o anche tutti, i prodotti o i servizi dell’impresa.

Il marchio consiste in una parola, un nome, una fotografia, un emblema un colore o qualsiasi altro segno idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e può anche coincidere con il nome commerciale dell’impresa.

Il nome commerciale da un punto di vista giuridico, a seconda che si tratti, rispettivamente, di impresa individuale, società di persone o società di capitali, viene definito ditta, ragione sociale o denominazione sociale.

Il marchio rappresenta un bene immateriale che solitamente – ma non necessariamente, potendo essere registrato da un qualsiasi soggetto, anche non imprenditore – fa parte dell’azienda, cioè del “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

La sua principale funzione, tanto per l’impresa che ne è titolare che per i consumatori, consiste nella possibilità di identificare la matrice, la provenienza, di un prodotto o di un servizio in modo che possa essere tenuto distinto da prodotti, simili o identici, forniti da imprese concorrenti.

Il marchio, consentendo alle imprese di distinguersi e differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza, svolge un ruolo centrale nelle strategie di marketing dell’impresa.

Le imprese investono tantissimo su questo elemento al fine di affermare l’immagine e la reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore.

Un marchio affermato sul mercato, generalmente per effetto di significativi investimenti pubblicitari, può consentire all’impresa che lo usa di avere considerevoli vantaggi competitivi, sia in termini di prezzo che di volumi di vendita.

L’immagine della marca, soprattutto in alcuni settori, gioca un ruolo decisivo in quanto il consumatore associa automaticamente ai prodotti ed ai servizi da essa contraddistinti determinate caratteristiche positive, e ciò non può non avere positivi effetti sui conti economici dell’impresa che la utilizza.

Il marchio può assumere un notevole valore fino a costituire il principale asset aziendale.

Salvo i casi in cui per esso sia stato pagato un prezzo, di mercato, per acquisirlo, il marchio non trova idoneo spazio nei conti dell’impresa.

Quando il marchio è prodotto all’interno dell’azienda esso viene infatti valorizzato nel bilancio dell’impresa sulla base dei costi (storici) sostenuti.

Il suo inquadramento è all’interno del Capo III agli articoli 2569 e seguenti del Codice Civile. I principi OIC all’art.24 par.4 parla di marchi, come quei benefici economici futuri facendo riferimento a “ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte della società”.

Nel bilancio d’esercizio redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 c.c. i marchi trovano, in particolare, la loro rappresentazione nell’attivo dello stato patrimoniale, sottoclasse delle immobilizzazioni immateriali, voce B.I.4. “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.

In tale conto risultavano imputate le  spese occorse per l’acquisto nonché le svalutazioni e gli ammortamenti derivanti dal marchio stesso. .

Il marchio costituisce, quindi, un intangibile asset, sprovvisto di fisica consistenza, il più delle volte non ben evidenziato nella contabilità dell’impresa, atto però nella sostanza ad esprimere le dinamiche capacità di marketing dell’impresa, che si manifestano in una buona immagine della marca ed una consequenziale maggiore redditività attuale e prospettica.

Il valore del marchio è ovviamente legato alla tutela giuridica ad esso riservata dalla normativa vigente, conseguenza circolare del valore economico ad esso sotteso.

Al marchio che presenta i requisiti di novità, originalità e liceità è infatti riconosciuta una completa tutela giuridica.

Tutela giuridica del marchio registrato

Il marchio rientra fra i diritti di proprietà industriale (art. 1, D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 – “Codice della proprietà industriale”).

Ai sensi dell’art. 2569 c.c. “chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.

Il D. Lgs. N. 30/2005 prevede che possono formare oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio e di impedire che altre imprese possano utilizzare lo stesso marchio o marchi simili, che possano ingenerare confusione tra i consumatori, nella commercializzazione di prodotti appartenenti alle medesime classi merceologiche.

Elemento essenziale per la tutela giuridica è la registrazione secondo le modalità stabilite dalla legge. La registrazione del marchio d’impresa può essere rilasciata a “chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”.

Come precedentemente indicato, ai sensi dell’art. 2573 del codice civile il marchio può essere liberamente ceduto o concesso in licenza d’uso anche senza la cessione della relativa azienda o di un ramo particolare di essa; inoltre il trasferimento e la concessione possono avvenire per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio sia stato registrato.

Al riguardo va segnalato che ambedue i tipi di contratto, cessione e concessione di licenza, devono essere resi pubblici per mezzo della loro trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e che, finché questa trascrizione non sarà avvenuta, gli stessi non potranno aver alcun effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato e legalmente conservino diritti sul marchio (artt. 49-51, R.D. n. 929/1942).

La durata della registrazione del marchio sia in caso di primo deposito che di rinnovo è di 10 anni.

 

Il marchio nella Revisione Aziendale

La maggiore incertezza che si trova a dover affrontare  il sindaco unico o il collegio sindacale nell’analisi del marchio è costituita dalla conferma della valutazione dell’utilità futura di quel bene.  Ogni anno il revisore si troverebbe ad effettuare un corretta valutazione del valore residuo, attraverso l’impairment test e cercando di vedere se per quel bene sussiste ancora la capacità di ammortamento.

Preliminarmente il revisore deve quindi analizzare se è stata eseguita un’appropriata iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali. Questa a sua volta viene suddivisa:

  • Analisi delle diverse fasi di acquisizione, registrazione  e dell’eventuale alienazione degli stessi che dovrebbe essere svolta all’interno dell’azienda da “enti separati”.
  • L’utilizzo ed il controllo di documenti idonei e approvati da questi reparti, prima della loro registrazione.
  • Una documentazione certa e comprovata della determinazione iniziale del bene. Da qua tutta nascono tutta una serie di controlli, sull’approvazione del progetto, dei preventivi di spesa i criteri di ristrutturazione, controllate da enti aziendali ben distinti.

Successivamente si dovrà valutare il corretto computo degli ammortamenti.

Ad esempio, per fare ciò, l’azienda dovrà disporre di procedure e istruzioni scritte, relative alla stima del periodo e vita utile del bene ed il metodo di utilizzazione di assegnazione delle quote di ammortamento.

Infine si dovrà procedere con la corretta esposizione in bilancio, ovvero un corretto inquadramento dello stesso in bilancio e di tutta una serie di informazioni extracontabili tali da rendere sufficientemente informati i potenziali stakeholder e sulla modalità di informazione del suo valore residuo.

 

Pubblicato il: 2020-05-13 12:35:31

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