Novità su accordi di ristrutturazione e concordati preventivi

Pubblicato il: 06/06/2020 – 13:48

L’art. 9 del D.L. 08.04.2020, n. 23, in vigore dal 09.04.2020, ha introdotto alcune misure in materia di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione dei debiti.
In particolare, sono stati prorogati di 6 mesi i termini per procedere ai concordati preventivi e agli accordi omologati con scadenza tra il 23.02.2020 ed il 31.12.2021.
Al riguardo si rammenta che la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti è contenuta nell’art. 182-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 (legge fallimentare), come innovato dal D.Lgs. 12.01.2019, n. 14.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 5 del citato D.L. 08.04.2020, n. 23, tale atto normativo (Codice delle crisi di impresa) entrerà in vigore non, come precedentemente previsto, dal 16.08.2020, bensì dal 1° settembre 2021.
La procedura di ristrutturazione dei debiti consente al debitore, nell’ambito di una procedura concorsuale, di chiedere al Tribunale l’omologazione di uno specifico accordo, purché l’intesa sia raggiunta con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
L’accesso all’accordo di ristrutturazione dei debiti è possibile per l’imprenditore fallibile in stato di crisi, ma, ai sensi dell’art. 23, comma 23, del D.L. 06.07.2011, n. 98 (convertito dalla L. 15.07.2011 n. 111), anche l’imprenditore agricolo.
Quest’ultimo, peraltro, può anche ricorrere a una particolare e specifica procedura concorsuale prevista per i soggetti non fallibili: l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 7 comma 2-bis della L. 27.01.2012, n. 3.

Il concordato preventivo (artt. 160-1986 L.F.) è invece una procedura concorsuale con la quale l’imprenditore, al verificarsi di determinati presupposti, tenta la composizione della crisi, evitando così il fallimento, mediante una soluzione condivisa con i creditori.
Anche su questa procedura si riflettono le innovazioni del citato D.Lgs. n. 14/2019, destinato ora – per effetto delle ultime innovazioni – ad entrare in vigore non più dal 15.08.2020, bensì dal 1° settembre dell’anno in corso.
Ai fini dell’accesso alla procedura di concordato preventivo, l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi (tale nozione include anche lo “stato di insolvenza”, rivelato da inadempimenti od altri fatti esteriori, comprovanti che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: cfr. art. 160 comma 3 L.F.).

Le misure ora introdotte hanno ad oggetto, con riferimento agli accordi di ristrutturazione:

  • la proroga dei termini per la procedura;
  • la concessione di nuovi termini per la presentazione di nuovi piani e proposte;
  • la possibilità di modificare unilateralmente i termini di adempimento originari;
  • la possibilità di chiedere un’ulteriore proroga dei termini concessi in caso di pre-accordo di ristrutturazione.

Con queste previsioni si combina quella dell’art. 36 del medesimo D.L. n. 23/2020, secondo il quale le udienze dei procedimenti civili (incluse le procedure concorsuali) e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale dal 09.03.2020 all’11.05.2020, con l’eccezione costituita dai soli casi di urgenza.

In base alle norme introdotte, nei procedimenti per l’omologazione pendenti alla data del 23.02.2020, il debitore, fino all’udienza per l’omologa, può chiedere la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta o di un nuovo accordo. La durata del termine decorre dalla data del decreto del tribunale e non è ulteriormente prorogabile.

Inoltre, il debitore può modificare i termini di adempimento, depositando, fino all’udienza per l’omologa, una memoria con l’indicazione dei nuovi termini, nonché la documentazione che comprova la necessità della modifica. Il differimento non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie.

Se il debitore ha già ottenuto la proroga dal termine da parte del Tribunale, come previsto dall’art. 161 comma 6 L.F., prima della scadenza, al ricorrere di alcune condizioni, può presentare un’istanza per un’ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche se è stato depositato il ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Analogamente accade nell’ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti per il debitore che abbia ottenuto la concessione dei termini.

Per effetto dell’intervento normativo commentato, gli eventuali ritardi relativi a scadenze rientranti nel periodo interessato non possono considerarsi inadempimenti. In sostanza, viene prevista una proroga di 6 mesi, senza alcuna verifica giudiziale, dei termini di adempimento degli obblighi assunti nelle procedure indicate. Se gli adempimenti da eseguire sono relativi, come accade in pratica, a piani di rateazione che i debitori devono seguire, la proroga concessa dovrebbe comportare l’allungamento del piano di pagamento rateale originario, senza modifica del numero delle rate.

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