Elezioni Consigli degli Ordini: presentazione candidature dei Revisori tramite PEC

Pubblicato il: 26/09/2020 – 13:23

Nei Pronto Ordini il CNDCEC fornisce chiarimenti anche sul voto per corrispondenza

Anche le candidature per l’elezione a Revisore possono essere presentate sia tramite deposito presso l’Ordine, sia tramite invio della PEC. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 123/2020 del 18 settembre, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in relazione alla presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di presentazione delle candidature dei Revisori tramite PEC.
Oltre a quanto suddetto, sempre con riguardo alla tematica relativa alle elezioni del Consiglio dell’Ordine, nel Pronto Ordini n. 125/2020 del 19 settembre scorso, sono stati forniti chiarimenti anche in relazione all’aspetto riguardante il voto per corrispondenza nelle mani del Segretario.

Il Pronto Ordini n. 123/2020 – Al Consiglio Nazionale è pervenuto un quesito con il quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla circostanza che il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti, non prevede espressamente (art. 18) per i Revisori dei conti la possibilità di presentazione delle candidature anche tramite PEC, diversamente da quanto previsto per la presentazione delle liste per la elezione del Consiglio dell’Ordine (art. 8).

Sul punto, il CNDCEC ha precisato dapprima che, il citato articolo 18 del Regolamento elettorale, effettivamente non prevede per l’elezione dei Revisori la possibilità di presentare la candidatura anche tramite PEC, diversamente da quanto previsto dall’articolo 8 dello stesso Regolamento, per quanto concerne la presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.

Tale circostanza, però, a giudizio del Consiglio Nazionale, può considerarsi il frutto di una svista, in quanto “non è ravvisabile alcuna ratio – si afferma nel Pronto Ordini – atta a giustificare la differente modalità di disciplina dei due casi”. Secondo il Consiglio Nazionale, infatti, detta differente modalità, creerebbe una disparità di trattamento per due ipotesi che sono similari, trattandosi, di fatto, in entrambi i casi di rinnovo degli organi dell’Ordine.

Nella risposta si tiene in considerazione anche un elemento estremamente attuale ai fini della situazione venutasi a creare di recente. Si sottolinea, infatti, che l’alternativa alla presentazione “di persona” delle candidature tramite possibilità di utilizzo della PEC, è da considerarsi necessaria alla luce della situazione di emergenza sanitaria in corso causata dal COVID-19.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, quindi, il CNDCEC ritiene che, anche le candidature per l’elezione a Revisore, possano essere presentate sia tramite deposito presso l’Ordine, sia tramite invio della PEC.

Il Pronto Ordini n. 125/2020– Sempre con riguardo alla tematica relativa alle elezioni del Consiglio dell’Ordine, sono stati chiesti chiarimenti al Consiglio Nazionale su un altro aspetto, ossia quello a cui fa riferimento l’articolo 13, comma 4, ultimo periodo, del suddetto Regolamento elettorale, laddove è previsto che «alle operazioni di voto nelle mani del segretario dell’Ordine devono assistere almeno un candidato di ciascuna lista ai sensi dell’articolo 21, comma 5 del D. Lgs. 139/2005».

Nello specifico, nel quesito si evidenzia che la suddetta norma non specifica cosa accadrebbe nel caso in cui una lista non invii un proprio candidato e, quindi, è stato chiesto al CNDCEC se, in tal caso, le operazioni di voto possano aver luogo ugualmente. Oltre a ciò, è stato chiesto cosa dovrebbero fare gli elettori della scheda già ritirata, qualora non sia possibile votare a causa dell’assenza anche di uno solo dei candidati delle liste depositate.

In merito al quesito prospettato, il Consiglio Nazionale specifica che, la richiamata norma del Regolamento, al fine di assicurare la più ampia trasparenza nelle operazioni di voto per corrispondenza, prevede che assista alle operazioni di voto almeno un candidato di ciascuna lista depositata. Ciascun candidato delle liste depositate, ha l’interesse ad assistere alle operazioni di voto e a vigilare sul regolare svolgimento delle stesse, impedendo che, in quella sede, vi possa essere qualsiasi forma di sollecitazione di voto a favore di una lista o di un’altra.
Come evidenzia il CNDCEC, nessuno dei soggetti ammessi ad assistere alle operazioni di voto conosce, in via preventiva, l’identità degli elettori che si presenteranno per esprimere il voto nelle singole giornate fissate nelle mani del Segretario né, tantomeno, possono avere certezza delle reali intenzioni di voto dei professionisti che si recheranno a votare.

È, quindi, interesse di tutti i candidati che partecipano alla competizione elettorale che le operazioni di voto si svolgano correttamente e, al contempo, assicurare il regolare svolgimento delle stesse anche al fine di non comprometterne l’esito.

Il richiamato articolo 13, comma 4, ultimo periodo, nella formulazione «devono assistere» è tale da escludere che si possa precedere con le operazioni di voto in assenza della rappresentanza di tutte le liste. Ne consegue – sottolinea il Consiglio Nazionale – che gli elettori che avranno già ritirato la scheda, potranno votarla per corrispondenza nelle mani del Segretario in un giorno diverso, ovvero potranno recarsi a votare presso un Notaio, qualora l’Ordine lo abbia previsto, ovvero potranno recarsi a votare presso il seggio elettorale il 5 e 6 novembre.

Concludendo, il CNDCEC evidenzia che, la scelta dell’utilizzo del voto per corrispondenza, è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Consiglio dell’Ordine, il quale potrà legittimamente decidere di non utilizzarlo qualora ritenga che, le modalità di espressione del voto per corrispondenza, non garantiscono il regolare svolgimento dell’espressione del voto.

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