Decreto “Cura Italia” ed enti del terzo settore; favorite le adunanze in videoconferenza

Pubblicato il: 28/03/2020 – 13:20

Alcune delle disposizioni contenute nel decreto – legge 17 marzo 2020 riguardano anche gli enti del Terzo settore. Il legislatore si è preoccupato non solo di sospendere alcune delle scadenze fiscali, ma impedire, più in generale, gli assembramenti.

Il problema interessa, in particolar modo, i consigli direttivi, cioè gli organi che equivalgono ai Consigli di amministrazione delle società, che evidentemente non possono riunirsi con le modalità ordinarie.

Le riunioni a mezzo videoconferenza – L’articolo 73 del decreto in commento riguarda gli enti locali, ed in particolare i Comuni, le Province e gli enti pubblici nazionali. Tali soggetti sono autorizzati a tenere i consigli di amministrazione e le assemblee in videoconferenza fino al 31 luglio prossimo.

La deroga alla disciplina ordinaria appare particolarmente ampia. Infatti, tale possibilità sussiste anche nel caso in cui l’ente locale non abbia regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza.

La relazione di accompagnamento al decreto lascia ampia autonomia al Presidente del Consiglio o al Sindaco per la fissazione di criteri idonei ad assicurare la regolarità e la trasparenza, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dalla norma, cioè l’identificazione certa dei partecipanti.
Dovrebbero così considerarsi superate, perlomeno fino al 31 luglio prossimo, le previsioni statutarie che dispongono l’obbligo che il Presidente ed il segretario siano presenti nella stessa sede. Ciò a condizione, come detto, che siano identificabili come partecipanti alla seduta.

Le associazioni private – In realtà, considerata la ratio del decreto, l’ambito applicativo della disposizione in commento è ben più ampio. In particolare, il comma 4 dell’art. 73 in commento così dispone: “Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Considerata la finalità della disposizione, la nuova previsione si applica ad ogni ente no profit, indipendentemente dalla sussistenza o meno della qualifica di ente del Terzo settore. E’ parimenti irrilevante che l’ente in questione abbia o meno assunto la qualificazione di ONLUS, Associazione di promozione sociale, o Organizzazione di Volontariato.

La disposizione risulta applicabile a qualsiasi ente ivi comprese le fondazioni indicate espressamente dall’art. 73 in esame.

Il futuro: il termine del 31 luglio – La deroga alle previsioni statutarie è limitata temporalmente al 31 luglio. È auspicabile che l’emergenza, dopo tale data, sia in parte cessata. Tuttavia, il ritorno alla vita normale, come già annunciato a più riprese, dovrà avvenire gradualmente.

È probabile, quindi, che la predetta scadenza venga prorogata. L’occasione sarebbe propizia per migliorare l’impianto normativo che potrebbe essere “svecchiato” ed adeguare le disposizioni attualmente in vigore non più al passo con i tempi. Il legislatore negli anni futuri dovrebbe incentivare l’utilizzo di strumenti telematici in grado di rendere più facili e, in alcuni casi meno rischiose, le adunanze assembleari.

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